La Commissione Bilancio al Senato, questa settimana, ha in agenda l’avvio della discussione, in sede referente, del ddl di bilancio, con la relazione della sen. Accoto e del sen. Stefano, acquisiti i rapporti di tutte le Commissioni che l’hanno esaminato in sede consultiva. Il termine per la presentazione di emendamenti è fissato alle 15 del 16 novembre. Le audizioni preliminari proseguono nelle Commissioni congiunte Bilancio di Senato e Camera.
In VIII Commissione in occasione della discussione sul disegno di legge, la senatrice Pergreffi (L-SP-PSd’Az) ha posto l’accento sulle conseguenze estremamente negative per le famiglie e la societa` nel suo complesso della diffusione del gioco mediante apparecchi da intrattenimento. Il senatore Nencini (IV-PSI) condivide quanto espresso, da ultimo, dalla senatrice Pergreffi in merito alla questione dei giochi, anche alla luce dei dati stupefacenti secondo i quali la spesa degli italiani nel gioco eguaglierebbe la spesa per la sanita`. Il senatore Campari (L-SP-PSd’Az) si è soffermato sulla questione del gioco d’azzardo e sui danni immani che esso provoca, affermando che vi dovrebbe essere la volonta` condivisa di limitare il fenomeno e non di dare invece nuove concessioni. Mentre il XII Commissione la senatrice Rizzotti (FI-BP) trova curioso che si arrivi a prefigurare una sorta di lotteria legata agli scontrini fiscali e si domanda come tale iniziativa possa essere ritenuta compatibile con le campagne per il contrasto dei disturbi connessi al gioco. Il senatore Endrizzi (M5S) ha osservato che il comma 4 dell’articolo 92, nel demandare a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze la definizione della distribuzione dell’offerta territoriale in materia di gioco d’azzardo, si pone in conflitto con la legislazione regionale che allo stato regolamenta tale distribuzione nel perimetro delle competenze costituzionalmente attribuite alle regioni in materia di tutela della salute. Auspica che nel redigendo schema di rapporto possa essere introdotta una specifica osservazione in proposito, che troverebbe legittimazione nell’articolo 41 della Costituzione, che stabilisce che l’iniziativa economica privata non puo` svolgersi in contrasto con l’utilita` sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla liberta` e alla dignita` umana. Nel Rapporto approvato dalla XII Commissione sulla Legge di Bilancio viene sottolineato: “occorre valutare l’opportunita` di sopprimere il comma 4 dell’articolo 92: esso, nel demandare a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze la definizione della distribuzione dell’offerta territoriale in materia di gioco d’azzardo, si pone in conflitto con la legislazione regionale che allo stato regolamenta tale distribuzione nel perimetro delle competenze costituzionalmente attribuite alle regioni in materia di tutela della salute”. In quello della VI: “apprezzate le disposizioni in tema di: (…) incremento, disposto dall’articolo 92, del prelievo sulle vincite conseguite mediante apparecchi videolottery, giochi numerici a totalizzatore nazionale e lotterie nazionali ad estrazione istantanea, con positivi effetti importanti per le stesse entrate erariali”.
La I Commissione ha espresso rapporto favorevole sulla Tabella 2, limitatamente alle parti di competenza e rapporto favorevole sulla Tabella 8. Rapporto favorevole anche dalla II Commissione. Rapporto favorevole con osservazioni dalla III, dalla IV, dalla IX, dall’XI, dalla XII e dalla XIV Commissione. Rapporto favorevole con osservazioni sulla Tabella 1, limitatamente alle parti di competenza e rapporto favorevole con osservazioni sulla Tabella 2, limitatamente alle parti di competenza in VI Commissione. Rapporto favorevole sulla Tabella 2, limitatamente alle parti di competenza. Rapporto favorevole con osservazioni sulla Tabella 7 e rapporto favorevole con osservazioni sulla Tabella 13 in VII Commissione. Rapporto favorevole con osservazioni sulla Tabella 10, limitatamente alle parti di competenza e rapporto favorevole sulla Tabella 3, limitatamente alle parti di competenza in VIII Commissione. Rapporto favorevole sulla Tabella 2, limitatamente alle parti di competenza, rapporto favorevole con osservazioni sulla Tabella 3, rapporto favorevole sulla Tabella 7, limitatamente alle parti di competenza, rapporto favorevole sulla Tabella 13, limitatamente alle parti di competenza in X Commissione. Rapporto favorevole sulla Tabella n. 2, limitatamente alle parti di competenza, rapporto favorevole con osservazione sulla Tabella n. 9, rapporto favorevole sulla Tabella n. 10, limitatamente alle parti di competenza, rapporto favorevole sulla Tabella n. 13, limitatamente alle parti di competenza dalla XIII Commissione. cdn/AGIMEG