Legge di Bilancio: il testo alla Camera. Confermata proroga scommesse, bingo, slot e Vlt e quarta estrazione Lotto e SuperEnalotto

Il testo della Legge di Bilancio, dopo il via libera del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Consiglio dei Ministri, arriva alla Camera. Domani, 29 ottobre 2024, è atteso in V Commissione Bilancio per il parere al Presidente della Camera per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge.

Nella Manovra sono state confermate le misure che riguardano il settore del gioco, come la proroga delle concessioni per Bingo, scommesse e slot e la quarta estrazione settimanale di Lotto e SuperEnalotto.

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIOCHI

Art. 12. (Disposizioni in materia di gioco pubblico raccolto a distanza e di bingo)

  1. A fini di parità di trattamento tributario fra tipologie omologhe di gioco pubblico raccolto a distanza, la lettera a) del comma 1052 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, si interpreta nel senso che l’importo del prelievo ivi previsto riguarda altresì i giochi di sorte a quota fissa e i giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo. 2. All’articolo 1, comma 636, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di concessioni per la raccolta del gioco del bingo, le parole da: « e il divieto di trasferimento » fino a: « Agenzia delle dogane e dei monopoli » sono sostituite dalle seguenti: « e il divieto di trasferimento dei locali per tutto il periodo della proroga, fatta eccezione per i concessionari che, versando nell’impossibilità di mantenere la disponibilità dei locali per cause di forza maggiore, per loro comprovata diseconomia o per fatti non imputabili al concessionario, si trasferiscono, previa favorevole valutazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in altro immobile di cui dispongono, situato nello stesso comune ad una distanza minima stradale di 1.000 metri dalla sala bingo più vicina ovvero in altro comune a una distanza minima stradale di 30.000 metri dalla sala bingo più vicina ». 3. All’articolo 10, comma 9-septies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, in materia di determinazione del montepremi per il gioco del bingo, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dall’anno 2025, il montepremi è fissato in una misura compresa tra il 70 per cento e il 75 per cento del prezzo di vendita delle cartelle ».

Art. 13. (Estrazione settimanale aggiuntiva per il Lotto e il Superenalotto)

  1. A decorrere dall’anno 2025 è effettuata nella giornata di venerdì un’estrazione settimanale aggiuntiva dei giochi del Lotto e del Superenalotto. Se tale estrazione aggiuntiva ricorre in un giorno di festività riconosciuta agli effetti civili in tutto il territorio nazionale, l’estrazione è differita al primo giorno feriale successivo ovvero, in casi eccezionali, è anticipata al primo giorno feriale antecedente, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, garantendo la continuità progressiva dei concorsi. 2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, il Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025.

Art. 14. (Proroghe delle concessioni di gioco in scadenza)

  1. In considerazione dell’obiettivo del riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, di cui all’articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111, in considerazione della persistente mancata intesa con le regioni e con gli enti locali in ordine a un appropriato quadro regolatorio ed economico idoneo a identificare un cor- retto equilibrio finanziario delle concessioni in materia di distribuzione e raccolta del gioco pubblico, tenuto altresì conto delle dovute esigenze di continuità delle connesse entrate erariali, sono prorogate nei seguenti termini le concessioni in scadenza il 31 dicembre 2024 in materia di raccolta del gioco del bingo, delle scommesse su eventi sia sportivi, anche ippici, sia non sportivi, compresi quelli simulati, nonché di realizzazione e conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento: a) le concessioni relative al gioco del bingo sono prorogate a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2026. Conseguentemente ciascun concessionario corrisponde l’importo di euro 108.000 per ciascuna concessione e per ciascun anno di proroga, effettuando il versamento all’Agenzia delle dogane e dei monopoli in rate di pari importo entro il 31 gennaio e il 30 giugno sia dell’anno 2025 sia dell’anno 2026; b) le concessioni in materia di scommesse sono prorogate a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2026. Conseguentemente gli oneri concessori dovuti sono versati all’Agenzia delle dogane e dei monopoli in due rate per ciascun anno di proroga, con scadenza il 30 aprile e il 31 ottobre sia dell’anno 2025 sia dell’anno 2026, e ammontano a euro 9.500 annui per diritto afferente ai punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolta regolarizzati, e a euro 5.700 annui per ogni diritto afferente ai punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono definite le garanzie economiche alla cui prestazione sono tenuti i concessionari, adeguate ai nuovi termini di scadenza delle concessioni e in grado di salvaguardare l’effettivo versamento degli oneri concessori dovuti; c) le concessioni per la realizzazione e la conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono prorogate a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2026. Conseguentemente gli oneri concessori dovuti da ciascun concessionario sono versati all’Agenzia delle dogane e dei monopoli entro il 15 marzo, il 15 luglio e il 1° ottobre sia dell’anno 2025 sia dell’anno 2026 e ammontano, quanto agli apparecchi di cui alla lettera a) del comma 6 del citato articolo 110, a euro 120 per ciascun apparecchio e, quanto agli apparecchi di cui alla lettera b) del medesimo comma 6, a euro 4.000 per ciascun diritto, rispettivamente per i nulla osta posseduti da ciascun concessionario e per i diritti rilasciati a ciascun concessionario alla data del 31 dicembre 2023. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono definite le garanzie economiche alla cui prestazione sono tenuti i concessionari, adeguate ai nuovi termini di scadenza delle concessioni e in grado di salvaguardare l’effettivo versamento degli oneri concessori dovuti.

cdn/AGIMEG