Esclusiva Agimeg: ecco quanto incasserà il Governo con le proroghe di scommesse, bingo e slot e Vlt. I documenti ufficiali

Inizia l’iter Parlamentare della Legge di Bilancio. Diventano ufficiali tutte le norme che il ministero dell’Economia ha studiato per mettere a posto i conti.

Nella Manovra sono previste misure che riguardano il settore del gioco, come la proroga delle concessioni per Bingo, scommesse e slot, estendendole di ulteriori due anni fino al 31 dicembre 2026. Misure anche per il bingo e il gioco online. Infine, diventerà strutturale la quarta estrazione settimanale di Lotto e SuperEnalotto.

La Relazione Illustrativa

Ecco la Relazione Illustrativa di accompagnamento al testo in cui vengono illustrati gli articoli che intervengono sul comparto del gioco.

CAPO V MISURE IN MATERIA DI GIOCHI

ART. 12 (Disposizioni in materia di gioco pubblico raccolto a distanza e Bingo)

Il comma 1 reca una norma di interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 1052, lettera a), della legge n. 145 del 2018, per chiarire che l’importo del prelievo ivi previsto si applica anche ai giochi di sorte a quota fissa e i giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo.

L’interpretazione fornita dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dai concessionari per la raccolta del gioco a distanza è stata talora posta in dubbio. Per questo motivo, considerata, altresì, la scarsa chiarezza del dato letterale della norma, appare utile una norma di interpretazione autentica volta a chiarire la volontà del legislatore, peraltro evincibile dalle considerazioni e stime contenute nelle relazioni tecniche e illustrative di corredo all’articolo 1, comma 1052, lettera a), della legge n. 145 del 2018, che già conducevano a far ritenere la volontà di ricomprendere in seno alla lettera a) citata anche i giochi di sorte.

Il comma 2 novella l’articolo 1, comma 636, lettera c), della legge n. 147 del 2013, concernente il divieto di trasferimento dei locali che ospitano le sale Bingo nel periodo di proroga della concessione.

Il divieto in discorso è derogabile “per i concessionari che, successivamente al termine del 31 dicembre 2016, si trovino nell’impossibilità di mantenere la disponibilità dei locali per cause di forza maggiore e, comunque, non a loro imputabili o per scadenza del contratto di locazione oppure di altro titolo e che abbiano la disponibilità di un altro immobile, situato nello stesso comune, nel quale trasferirsi, ferma, comunque, la valutazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli” (cfr. lett. c) dell’articolo 1, comma 636, della legge n. 147 del 2013).

Il Consiglio di Stato (ordinanze n. 10264 del 21 novembre 2022 e n. 10261 del 10 novembre 2022) ha ritenuto non secondarie le doglianze dei concessionari circa il fatto che il regime di proroga tecnica, disposto per la prima volta nel 2013 e rinnovato negli anni senza soluzione di continuità, sia stato reso più gravoso per gli operatori del settore dall’introduzione di un canone concessorio sempre più alto, a fronte dell’originaria gratuità del titolo, dalla preclusione alla partecipazione alla nuova futura gara in caso di rifiuto di adesione alla proroga stessa e dal divieto di trasferimento dei locali.

Con il presente comma si rende, pertanto, meno stringente il divieto in questione, ferme peraltro la previa autorizzazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli al trasferimento volta alla salvaguardia degli interessi erariali e degli altri concessionari come evincibile dal testo della disposizione.

Il comma 3 novella l’articolo 10, comma 9-septies, del decreto-legge n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 2012, prevedendo che a decorrere dall’anno 2025 il montepremi sia fissato in una misura compresa tra il 70 per cento e il 75 per cento del prezzo di vendita delle cartelle. La modifica intende ridurre gli spazi di concorrenza sleale tra i concessionari di sale Bingo che possono avere margini di utile fortemente differenziati (specie in conseguenza della presenza o meno, in dette sale, anche dell’offerta di gioco mediante le slot machine).

ART. 13. (Estrazione settimanale aggiuntiva per il Lotto e il Superenalotto)

Il comma 1 stabilizza l’estrazione settimanale aggiuntiva del gioco del Lotto e del gioco del Superenalotto, da espletarsi nella giornata di venerdì, destinando il maggiore utile erariale al fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018. Inoltre, è previsto che, se tale estrazione aggiuntiva ricorre in un giorno di festività riconosciuta agli effetti civili su tutto il territorio nazionale, la stessa sia posticipata al primo giorno feriale successivo ovvero, in casi eccezionali, sia anticipata al primo giorno feriale antecedente, con provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, garantendo la continuità progressiva dei concorsi.

Al riguardo, l’articolo 21, comma 4, del decreto-legge n. 61 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100 del 2023, ha autorizzato l’Agenzia delle dogane e dei monopoli a istituire, per l’anno 2023, estrazioni settimanali aggiuntive del gioco del Lotto e del gioco del Superenalotto, stabilendo che le maggiori entrate siano destinate al fondo per le emergenze nazionali, al fine di finanziare interventi a favore delle popolazioni dei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

Tale data è stata successivamente prorogata, per l’anno 2024, dall’articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 215 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 18 del 2024, mantenendo le medesime finalità solidaristiche.

Le disposizioni sopra indicate hanno trovato attuazione con specifici provvedimenti direttoriali, che hanno fissato nella giornata di venerdì le estrazioni settimanali aggiuntive sia per il gioco del Lotto che del gioco del Superenalotto.

Il comma 2 prevede che il fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018 sia incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025.

ART. 14. (Proroghe delle concessioni di gioco in scadenza)

La disposizione, in assenza dell’intesa con le regioni e gli enti locali in ordine ad un quadro regolatorio ed economico idoneo a identificare un corretto equilibrio finanziario delle concessioni in materia di distribuzione e raccolta del gioco pubblico, è finalizzata a prorogare, in via normativa, le concessioni del gioco pubblico.

Con riferimento al gioco sul canale “fisico”, non sono state tuttora risolte le criticità collegate alle numerose leggi regionali, a volte tra loro discordanti, in materia di distanze dei punti di gioco dai luoghi sensibili, e alle regolamentazioni comunali sugli orari dei punti di gioco, a volte poco coordinate, che rendono sostanzialmente vana qualsiasi ipotesi di elaborazione di un bando di gara in materia.

Al fine di tutelare la legalità e di garantire il costante flusso delle entrate erariali, pertanto, è necessario procedere ad una proroga, fino al 31 dicembre 2026, delle concessioni vigenti, tenuto conto, anche, dei tempi necessari per le procedure ad evidenza pubblica che dovranno essere bandite.

Il comma 1, alla lettera a), proroga per ulteriori due anni la durata delle concessioni del Bingo, la cui scadenza è attualmente fissata al 31 dicembre 2024 dall’articolo 1, comma 124, lettera a), della legge n. 197 del 2022. Tale proroga si rende necessaria a fronte dell’attuale impossibilità di bandire la gara, a causa dell’assenza di regole univoche a livello nazionale in materia di autorizzazioni e controlli sulla distribuzione sul territorio della rete fisica di raccolta del gioco e per la conseguente incertezza circa i luoghi in cui sia consentito aprire un punto fisico di gioco.

La lettera b) del comma 1, per quanto riguarda le concessioni su eventi sportivi, anche ippici e non sportivi in rete fisica, ivi compresi gli eventi simulati, prevede che gli oneri concessori dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 2025, da versare in due rate per ciascun anno di proroga, scadenti il 30 aprile ed il 31 ottobre, sono pari ad euro 9.500 annuali per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolta regolarizzati e ad euro 5.700 annuali per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici.

La medesima lettera b) prevede, altresì, che i concessionari debbano presentare idonee garanzie in grado di coprire anche il versamento degli oneri di proroga, secondo le prescrizioni che saranno fissate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e monopoli.

La lettera c) del comma 1, per quanto riguarda, le concessioni per la realizzazione e la conduzione delle reti di gestione telematica degli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro, pone a carico dei concessionari il versamento di un corrispettivo ai fini della proroga, come già previsto dalla legge n. 197 del 2022. Tale corrispettivo è fissato in 120 euro per ciascun nulla osta per gli apparecchi (AWP) di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del regio decreto n. 773 del 1931, e in 4.000 euro per ciascun diritto per gli apparecchi (VLT) di cui al citato all’articolo 110, comma 6, lettera b), del regio decreto n. 773 del 1931, posseduti da ciascun concessionario al 31 dicembre 2023.

La medesima lettera c) prevede, inoltre, il versamento rateale delle somme dovute per ciascun anno di proroga, suddividendolo in tre rate di pari importo per anno, e dispone che con determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli siano fissati gli obblighi per i concessionari di prestare idonee garanzie economiche proporzionate alle nuove scadenze delle concessioni.

La Relazione Tecnica

Maggiori entrate per 50 milioni di euro annui da destinare al FEN grazie alla quarta estrazione settimanale aggiuntiva per il Lotto e il SuperEnalotto.

Entrate per oltre 465 milioni di euro, invece, dalla proroga di bingo, scommesse e apparecchi da gioco.

Ecco tutti i dettagli contenuti nella Relazione Tecnica:

CAPO V MISURE IN MATERIA DI GIOCHI

ART. 12 (Disposizioni in materia di gioco pubblico raccolto a distanza e Bingo)

La norma prevede, al comma 1, l’interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 1052, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di chiarire l’applicabilità dell’aliquota di imposta del 25% (in luogo di quella del 20% prevista dall’articolo 12, comma 1, lettera f), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77), oltre che ai “giochi di abilità a distanza” anche ai “giochi di sorte a quota fissa” e ai “giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo”, ricomprendendo la norma interpretata anche tali fattispecie nel suo campo applicativo. L’interpretazione autentica si rende necessaria per garantire la chiarezza del diritto e prevenire l’eventuale contenzioso che l’indeterminatezza interpretativa potrebbe generare.

Sotto il profilo strettamente finanziario, si evidenzia che la disposizione in esame non determina oneri a carico del bilancio dello Stato, tenuto conto che la quasi totalità degli operatori ha già aderito all’interpretazione accolta dalla previsione in disamina.

Al comma 2 si prevede la modifica dell’articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, lettera c), intervenendo sul divieto di trasferimento dei locali dove sono ubicate le sale Bingo nel periodo di proroga della concessione.

In particolare, la modifica riguarda le condizioni in presenza delle quali è consentita la deroga al divieto suddetto, la quale viene ora prevista nel caso di impossibilità di mantenere la disponibilità dei locali per cause di forza maggiore, per comprovata diseconomia o per fatti non imputabili al concessionario estesa all’ipotesi di comprovate diseconomie di scala. Ai fini del trasferimento i concessionari dovranno avere la disponibilità di un altro immobile nel quale trasferirsi, situato nello stesso comune ad una distanza minima stradale di 1.000 metri dalla sala bingo più vicina, ovvero in altro comune a una distanza minima stradale di 30.000 metri dalla sala bingo più vicina, ferma, comunque, la previa favorevole valutazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. L’articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica essendo neutrale sotto il profilo degli effetti finanziari.

Il comma 3 stabilisce, in luogo dell’attuale limite minimo (almeno il 70%), un limite massimo (75%) e minimo (70%) per la fissazione della misura del montepremi del gioco del bingo al fine di evitare che una eccessiva flessibilità nella fissazione delle percentuali di raccolta da destinare ai singoli premi costituisca un mezzo per realizzare forme di concorrenza sleale tra le sale bingo.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di previsione neutrale sotto il profilo degli effetti finanziari; ciò in quanto la previsione di un limite minimo e massimo della misura del montepremi del gioco del Bingo incide unicamente sulla misura variabile del compenso dei concessionari, mentre il prelievo erariale, ai sensi del decreto-legge 2 marzo, n. 16, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 26 aprile 2012, è determinato in maniera fissa nella misura del 12% del prezzo di vendita delle cartelle di gioco.

ART. 13 (Estrazione settimanale aggiuntiva per il Lotto e il SuperEnalotto)

La norma al comma 1 stabilizza a decorrere dal 2025, l’effettuazione di una quarta estrazione settimanale nel giorno di venerdì attualmente in via temporanea, del gioco del Lotto e del SuperEnalotto. La disposizione, infatti, era già stata introdotta nel 2023 con l’articolo 21, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 nel secondo semestre 2023 e successivamente prorogata per l’anno 2024 dall’articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215.

Per la valutazione degli effetti finanziari può dunque farsi riferimento al dato delle entrate conseguite nel secondo semestre del 2023 e nell’annualità 2024 (con proiezione al 31 dicembre 2024 del dato della raccolta di gioco fino al 31 agosto 2024).

Nel secondo semestre del 2023, con riferimento al gioco del Lotto nonché del 10eLotto connesso alle estrazioni del gioco del Lotto, le maggiori entrate erariali, conseguite a seguito della estrazione settimanale aggiuntiva dei giochi in parola e senza considerare l’effetto sulle altre estrazioni settimanali, sono state pari a euro 14.243.475,88.

Nel medesimo periodo, con riferimento, invece, al gioco del SuperEnalotto e del suo gioco complementare e opzionale SuperStar, le maggiori entrate erariali conseguite, nel medesimo periodo di riferimento, a seguito della estrazione settimanale aggiuntiva di entrambi i giochi, e sempre senza considerare l’effetto sulle altre estrazioni settimanali, sono state pari a euro 3.834.000,00.

Nel 2024 (fino al 31 agosto 2024), con riferimento al gioco del Lotto nonché del 10eLotto connesso alle estrazioni del gioco del Lotto, l’utile erariale connesso all’estrazione settimanale aggiuntiva ammonta a euro 72.005.545,14, mentre, con riferimento al gioco del SuperEnalotto e al suo gioco complementare e opzionale SuperStar, l’utile erariale connesso all’estrazione settimanale aggiuntiva ammonta a euro 68.421.578,00.

Quindi, l’utile erariale rilevato fino al 31 agosto 2024, ivi incluso quello relativo ai giochi complementari e opzionali per le giornate del venerdì è stato pari a euro 140.427.123,14.

La proiezione di tale dato al 31 dicembre 2024 – quindi per 12 mesi – può dunque condurre a ritenere un plausibile importo per il Lotto pari a euro 108.008.318, per il SuperEnalotto pari a euro 102.632.367 per un totale di euro 210.640.685.

Al fine di isolare l’incremento del gettito erariale connesso alla quarta estrazione, occorre tener conto dell’effetto di traslazione del gioco dai concorsi fissati nelle altre giornate di estrazione, in particolare del giovedì e del sabato generato dall’introduzione dell’estrazione aggiuntiva.

Se si raffronta la raccolta del gioco attuale con quella di un periodo precedente l’introduzione della quarta estrazione, si nota che l’aumento della raccolta media settimanale è di circa 4,5 milioni di euro per il Lotto e di circa 3,1 milioni di euro per il SuperEnalotto.

All’attualità, la raccolta totale media su base settimanale ammonta rispettivamente a circa 50 milioni di euro per il Lotto e a circa 33,7 milioni di euro per il SuperEnalotto, mentre la raccolta per l’estrazione del venerdì è pari rispettivamente a circa 10 milioni di euro e 6,2 milioni di euro, con un’incidenza di 1/5 sulla raccolta complessiva.

Rapportando l’incremento della raccolta della quarta estrazione, pari a 4,5 milioni di euro e 3,1 milioni di euro rispettivamente su 10 milioni di euro e 6,2 milioni di euro settimanali, si può ipotizzare realisticamente che l’ importo incrementale destinato all’ erario connesso all’estrazione aggiuntiva sia pari a circa la metà dell’utile proiettato in base ai dati effettivi dell’estrazione del venerdì fino al 31.12.2024 che si rammenta corrispondono a circa 108 milioni di euro e 102 milioni di euro.

Di conseguenza, si può ipotizzare un utile erariale incrementale annuale nei termini di 54 milioni di euro per il Lotto e di 51 milioni di euro per il SuperEnalotto, che conferma, tenuto conto anche dell’utile connesso ai giochi complementari, la valutazione degli effetti finanziari positivi ipotizzati per l’anno 2024, che, tenuto conto del periodo di osservazione più breve, erano stati prudenzialmente abbattuti del 50% ai fini della stima e della destinazione al FEN. Restando confermata, pertanto, la stabilità del maggior gettito già stimato, è possibile cogliere interamente detto effetto finanziario positivo, e destinare stabilmente al FEN, a decorrere, maggiori entrate per ulteriori 50 milioni di euro annui rispetto all’importo già considerato nelle previsioni a legislazione vigente.

ART. 14 (Proroghe delle concessioni di gioco in scadenza)

La norma prevede la proroga fino al 31 dicembre 2026 delle concessioni del gioco pubblico. Il comma 1, lettera a), è finalizzato a prorogare fino al 31 dicembre 2026 le attuali concessioni per la raccolta del gioco del bingo, rideterminando l’importo del corrispettivo una tantum dovuto per il periodo di proroga (da 8.650,00 a 9.000,00 euro mensili).

Il gettito derivante dal versamento del canone di proroga per le due annualità oggetto della proposta normativa risulta pari a 19,76 milioni di euro per ciascun anno di proroga (per complessivi 39,52 milioni di euro).

Tale importo è la risultanza del corrispettivo una tantum richiesto per ciascun anno di proroga (9.000 euro mensili; 108.000 euro annuali) moltiplicato per il numero di concessioni del Bingo oggi attive (n. 183); l’importo risulta superiore di 823.500 euro, per ciascuno dei due anni di proroga, rispetto a quanto l’art. 1, comma 124, della legge n. 197 del 2022 ha stabilito che i concessionari versassero nel corso dell’anno 2024 (8.625,00 euro mensili).

Tale incremento risulta giustificabile alla luce dei dati di raccolta del gioco del Bingo che, nella comparazione tra i primi 6 mesi dell’anno 2023 e i primi sei mesi dell’anno 2024, rilevano un trend di crescita complessivamente positivo, come risulta dal prospetto seguente:

Tabella Relazione tecnica Legge di Bilancio

Per quanto riguarda le concessioni su eventi sportivi, anche ippici e non sportivi in rete fisica, ivi compresi gli eventi simulati, la cui proroga è disposta al comma 1, lettera b), sono previsti oneri maggiorati rispetto alla precedente proroga. Ipotizzando un incremento nel 2024 di circa il 25% rispetto al 2022 della raccolta delle scommesse su rete fisica si è reputato congruo un incremento degli oneri di proroga del 10% (con arrotondamento al centinaio di euro superiore) ulteriore rispetto a quello del 15% previsto dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, all’articolo 1, comma 124, lett. c). Ciò, anche in considerazione della durata del periodo di proroga e della natura particolarmente redditizia dei diritti in disamina. Prendendo a riferimento la rete attualmente posseduta dai concessionari per la raccolta delle scommesse su rete fisica – composta di n. 5703 diritti aventi attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco, compresi i punti di raccolta regolarizzati e di n. 4243 diritti aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco – e applicando prudenzialmente una riduzione del 5 per cento sui diritti oggetto di proroga, il gettito totale derivante dalla proroga ammonterebbe a circa 149 milioni di euro (74,5 milioni di euro per singola annualità).

Di seguito si riportano i parametri ed i criteri di calcolo:

Totale attività principale scommesse: 5703

Totale attività accessoria scommesse: 4243

Riduzione 5%: – attività principale 5418

– attività accessoria 4031

Gettito annuo

€9.500 *5418=51.471.000,00 euro

€5.700*4031=22.976.700,00 euro

Totale entrate proroga 2025: 74,5 milioni di euro

Totale entrate proroga 2026: 74,5 milioni di euro

 

Per quanto riguarda le concessioni per la realizzazione e conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento, la proroga al 31 dicembre 2026, disposta dal comma 1, lettera c), comporta per i concessionari l’obbligo del versamento di un corrispettivo rapportato all’importo previsto per i diritti all’installazione degli apparecchi VLT e a quello previsto per il rilascio dei nulla osta di esercizio degli apparecchi AWP posseduti da ciascun concessionario alla data del 31 dicembre 2023. Tale numero costituisce, per ogni concessionario, la base indefettibile di calcolo, non riducibile rinunciando in parte, per il periodo di proroga, ai diritti posseduti.

Ai fini della stima degli effetti finanziari della norma bisogna considerare che le autorizzazioni all’installazione degli apparecchi VLT sono state rilasciate ai concessionari all’inizio della concessione previa corresponsione di un corrispettivo pari a 15.000 euro e conferiscono il diritto all’installazione degli stessi per l’intera durata della concessione. Occorrerà, quindi, moltiplicare il numero di diritti (i.e. autorizzazioni all’installazione) VLT rilasciati alla data stabilita (31 dicembre 2023) per il corrispettivo previsto dalla legge, pari a 4.000 euro. Il nulla osta di esercizio per gli apparecchi AWP, invece, è il titolo autorizzatorio rilasciato per l’installazione di ciascun apparecchio AWP previo versamento di un corrispettivo pari a 120 euro ed è strettamente collegato al singolo apparecchio. Il corrispettivo per la proroga sarà quindi determinato dall’importo unitario (120 euro), moltiplicato per il numero dei nulla osta detenuti alla data stabilita dalla norma (31 dicembre 2023).

Ciò posto, considerato che le attuali concessioni scadrebbero il 31 dicembre 2024, si prevede che la norma produca introiti per il 2025 e il 2026 derivante dal corrispettivo da versare in occasione della proroga, quantificabili come segue.

  • Diritti VLT: moltiplicando il numero di diritti rilasciati al 31 dicembre 2023 (61.737) per l’importo unitario di 4.000 euro previsto dalla norma, si ottiene una stima degli introiti che risultano pari a 246,95 milioni di euro (4.000 euro x 61.737). Tale importo è versato da ciascun concessionario, per quanto dovuto in ciascun anno, in tre rate di pari importo entro il 15 marzo, il 15 luglio e il 1° ottobre di tale anno. Ne deriva che sia per il 2025 che per il 2026 saranno versate tre rate da 41,16 milioni di euro, per un totale annuo di 123,47 milioni di euro;
  • apparecchi AWP: considerando il numero di nulla osta di esercizio rilasciati al 31 dicembre 2023, che è pari a 250.673 e il corrispettivo unitario di 120 euro, previsto dalla norma, ne deriva che per gli apparecchi AWP i concessionari dovranno versare complessivamente un corrispettivo pari a 30,08 milioni di euro (250.673×120 euro) da suddividere nei 2 anni di proroga e versarsi in ciascun anno in tre rate di importo pari a 5,01 milioni di euro.

Pertanto, dalla proroga delle concessioni per il settore apparecchi da intrattenimento si stimano maggiori introiti pari a 138,5 milioni di euro per ciascuna delle due annualità oggetto di proroga (2025 e 2026).

Conclusivamente, si rappresenta che:

  • Per le concessioni bingo il gettito derivante dal versamento del canone di proroga per le due annualità oggetto della proposta normativa risulta pari a 19,76 milioni di euro per ciascun anno di proroga (per complessivi 39,52 milioni di euro);
  • Prendendo a riferimento la rete attualmente posseduta dai concessionari per la raccolta delle scommesse su rete fisica ed applicando prudenzialmente una riduzione del 5 per cento sui diritti oggetto di proroga, il gettito totale derivante dalla proroga ammonterebbe a circa 74,5 milioni di euro per singola annualità;
  • Dalla proroga delle concessioni per il settore apparecchi da intrattenimento si stimano maggiori introiti pari a 138,5 milioni di euro per ciascuna delle due annualità oggetto di proroga (2025 e 2026).

 

  Anno 2025 Anno 2026 Totale
Concessioni Bingo 19,76 19,76 39,52
Concessioni scommesse 74,5 74,5 149
Concessioni apparecchi da divertimento e intrattenimento 138,5 138,5 277

Le entrate stimate complessivamente risultano, quindi, pari a circa 232,7 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2025 e 2026, per totali 465,52 milioni di euro.

ECCO I DOCUMENTI UFFICIALI

Relazione illustrativa

RELAZIONE TECNICA

cdn/AGIMEG