La Relazione Tecnica, per quanto riguarda le norme della legge di Bilancio che riguardano la lotteria degli scontrini, “afferma trattarsi di norme procedurali che non producono effetti finanziari. In relazione al comma 1197 rappresenta che la disposizione, chiarisce che i rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente. Sotto il profilo finanziario, anche data la natura interpretativa della disposizione, la stessa non determina effetti finanziari. Al riguardo, non si hanno osservazioni per quanto di competenza”. Lo scrive il Servizio di Bilancio del Senato nella Nota di Lettura che accompagna la Manovra. Le norme in questione precisano che “la partecipazione alla lotteria è riservata ai soli soggetti che acquistano beni e servizi “esclusivamente attraverso strumenti che consentono il pagamento elettronico.” Si chiarisce inoltre che le segnalazioni riguardanti il rifiuto da parte degli esercenti del codice lotteria devono essere effettuate tramite il portale “Lotteria” del sito internet dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (non più quindi all’Agenzia delle entrate come previsto nella disciplina vigente). Con la novella che si prefigura di introdurre al comma 542 si stabilisce che il limite annuo dell’ammontare complessivo dei premi pari a 45 mln di euro si applichi a tutti i premi. Con il comma 1196, intervenendo sull’art. 18, comma 2 del DL n. 119 del 2018, si precisa che le risorse dell’apposito fondo istituito presso il MEF siano destinate alle spese amministrative connesse alla gestione della lotteria e non più, come previsto dalla disciplina vigente, anche all’attribuzione dei premi. Il comma 1197, reca modifiche ai commi 288 e 290 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019 in materia di misure premiali per l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronico (cashback). Si ricorda che con il citato comma 288 si prevede un rimborso in denaro, secondo quanto previsto dalle disposizioni attuative in favore delle persone fisiche maggiorenni che effettuano acquisti con strumenti di pagamento elettronici. Con il prefigurato intervento normativo si chiarisce che i rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l’intero ammontare corrisposto nel periodo d’imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale. Si ricorda poi che con il comma 290 è stato istituito un apposito fondo per effettuare i rimborsi predetti nell’ambito delle risorse stanziate. Si prevede poi che lo stanziamento possa essere elevato in considerazione dell’emersione di base imponibile a seguito dell’applicazione della misura premiale. Con l’articolo in commento si propone l’abrogazione delle disposizioni riguardanti la possibilità di incremento del fondo”. lp/AGIMEG