Legge bilancio: pioggia di emendamenti sul gioco. Dal Preu al 12% per le vlt a fondi istituiti per energia rinnovabile e bande musicali, ecco tutti gli interventi

Preu al 12% per le Vlt per finanziare attività di bonifica da amianto e sostenere energia da fonti rinnovabili, incremento del fondo per il disturbo da gioco d’azzardo patologico a 70 milioni di euro l’anno, quota del 30% dalle vincite non riscosse del Lotto e Lotterie nazionali da devolvere al fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle bande musicali, per la musica amatoriale, per i gruppi corali e per i gruppi folkloristici, un milione di euro l’anno per il Ministero della salute per attività di informazione e sensibilizzazione sui rischi del gioco, quota di raccolta dai giochi da destinare alle provincie del Trentino Alto Adige. Il gioco è nuovamente protagonista nella Legge di Bilancio, con diversi emendamenti con i quali si chiedono fondi per vari finanziamenti. Ecco i testi integrali degli emendamenti presentati in Commissione Bilancio.
L’emendamento a firma Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece, Bressa del gruppo Aut (SVP-PATT, UV) interviene sul settore dei giochi riguardo le disposizioni finanziarie concernenti il Trentino-Alto Adige/Südtirol. Ecco il testo: “Dopo l’articolo, inserire il seguente: «Art. 63-bis. (Disposizioni finanziarie concernenti il Trentino-Alto Adige/Südtirol) 1. Le disposizioni recate dai commi da 2 a 4 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, ed entrano in vigore il 1º gennaio 2020. 2. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni: ”f-bis) i nove decimi delle entrate erariali derivanti dalla raccolta di tutti i giochi con vincita in denaro, sia di natura tributaria, sia di natura non tributaria, in quanto costituite, al netto delle vincite e degli aggi spettanti ai concessionari, da utile erariale”; b) all’articolo 75-bis dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente: ”3-ter. L’ammontare delle quote di gettito delle accise sugli altri prodotti energetici ivi consumati’ di cui all’articolo 75, comma 1, lettera f), ad uso riscaldamento, è determinato annualmente sulla base delle quantità di prodotti estratti dai depositi commerciali situati nel territorio di ciascuna Provincia, ad eccezione del gettito del gas naturale che è determinato sulla base delle forniture ai consumatori finali. La spettanza è determinata con riferimento all’aliquota di accisa per la rispettiva destinazione d’uso, ottenuta come media delle aliquote vigenti per il medesimo impiego nell’anno in esame, ponderate con il numero di giorni dell’anno di rispettiva vigenza”. 3. Le quote spettanti alle province ai sensi dell’articolo 75, comma 1, lettera f-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come da ultimo modificato dal presente articolo, sono calcolate mediante la contabilizzazione, per il gioco in rete fisica, dalle giocate raccolte nel territorio di ciascuna provincia e, per il gioco a distanza, dalle giocate effettuate mediante conti di gioco intestati a giocatori residenti nel territorio di ciascuna provincia. Fatto salvo il gettito spettante alla regione ai sensi dell’articolo 69, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, i proventi dei giochi con vincita in denaro rientranti nel presente comma sono quelli derivanti da apparecchi da intrattenimento, giochi, lotterie, scommesse, concorsi pronostici, in qualsiasi modo denominati e organizzati. Qualora per alcune tipologie di giochi non sia possibile la quantificazione del gettito spettante alle province, questa è determinata in base al rapporto percentuale tra le giocate sul territorio provinciale e le corrispondenti giocate a livello nazionale. 4. A compensazione della mancata devoluzione dei gettiti spettanti alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, dei proventi derivanti da tutti i giochi con vincita in denaro e dalle accise relative al carburante ad uso riscaldamento, ad eccezione del gas naturale, riferiti agli anni antecedenti al 2020, è riconosciuto alla provincia autonoma di Trento ed alla provincia autonoma di Bolzano un importo forfetario pari a 300 milioni di euro ciascuna. Tali importi vengono erogati, a decorrere dal 2020, in tre quote annuali pari a 100 milioni di euro per ciascuna provincia autonoma». Conseguentemente, sopprimere l’articolo 99, comma 2″.

Ancora, l’emendamento Nastri (FdI) fissa il Preu per le Vlt al 12 per cento dell’ammontare delle somme giocate. “Dopo l’articolo, è aggiunto il seguente: «Art. 82-bis. (Interventi di bonifica da amianto) 1. Al fine di favorire e accelerare gli interventi di bonifica da amianto e sostenere contestualmente l’energia prodotta da fonti rinnovabili, dalla data di entrata in vigore della presente legge, la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici, qualora installati in sostituzione di coperture o tetti contenenti amianto, è incentivata tramite gli strumenti e sulla base dei criteri individuati ai sensi dal successivo comma 2. 2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente e la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l’introduzione e l’attrazione del nuovo meccanismo di incentivazione. 3. A parziale copertura degli oneri conseguenti dalle disposizioni di cui alla presente legge e in relazione allo stato della capacità produttiva del sistema elettrico nazionale, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 3, è ridotto del 50 per cento l’approvvigionamento dei servizi di interrompibilità di cui all’articolo 30, comma 18, della legge 23 luglio 2009, n. 99. Sono fatti salvi, i servizi di riduzione istantanea resi sul territorio di Sicilia e Sardegna ai sensi del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41. 4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari a disciplinare le procedure di approvvigionamento dei servizi di interrompibilità ai fini dell’attuazione di quanto disposto dal comma 85-bis». Conseguentemente a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come rideterminata dall’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 12 per cento dell’ammontare delle somme giocate”.

Poi, l’emendamento Rizzotti, Ferro, Stabile (FI-BP) incrementa la dotazione del Fondo per il disturbo da gioco d’azzardo patologico. “Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. La dotazione del Fondo per il disturbo da gioco d’azzardo patologico (GAP) di cui all’articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementata di 70 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2020-2022». Conseguentemente, al comma 2, apportare le seguenti modifiche: a) sostituire le parole: «214 milioni», con le seguenti: «144 milioni di euro»; b) sostituire le parole: «305 milioni», con le seguenti: «235 milioni di euro»”.

L’emendamento Testor, Giro (FI-BP) prevede: “Dopo l’articolo, inserire il seguente: «Art. 44-bis. (Fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle bande musicali, per la musica amatoriale, per i gruppi corali e per i gruppi folkloristici) 1. È istituito presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il Fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle bande musicali, della musica amatoriale, dei gruppi corali e dei gruppi folkloristici di seguito denominato «Fondo», con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020. 2. I criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo sono determinati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 3. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro il 30 giugno di ogni anno, è determinata, la percentuale, in misura non superiore al 30 per cento, delle vincite non riscosse del gioco del lotto e delle lotterie nazionali, devoluta al Fondo per la copertura degli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge. 4. Con il decreto di cui al comma 2 sono, altresì, individuate le modalità di determinazione dei contributi annui da destinare alle associazioni bande musicali». Conseguentemente ridurre di 5 milioni tutti gli importi di cui al comma 2, articolo 99″.

Infine, l’emendamento Boldrini, Bini, Collina, Manca (PD) prevede attività d’informazione e sensibilizzazione sui fattori di rischio connessi al gioco d’azzardo e del disturbo da gioco d’azzardo. ” Dopo l’articolo, inserire il seguente: «Art. 55-bis. (Attività d’informazione e sensibilizzazione sui fattori di rischio connessi al gioco d’azzardo e del disturbo da gioco d’azzardo) 1. Al fine di aumentare la consapevolezza dei fattori di rischio connessi al gioco d’azzardo e del disturbo da gioco d’azzardo (DGA), il Ministero della salute realizza attività di informazione e sensibilizzazione. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2020. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.»”. cdn/AGIMEG