Legge Bilancio, soppressione gara slot, vlt e gioco online, nuovi distanziometri e fasce orarie, modifiche su tassa della fortuna: ecco le modifiche chieste in Commissione

Legge di Bilancio, soppressione della gara per il rinnovo delle concessioni di slot, vlt e gioco online, nuove disposizioni per i distanziometri, carte prepagate per giocare, apparecchi dotati di strumenti per impedire l’accesso ai minori, fasce orarie di apertura di sale giochi e scommesse decise autonomamente dall’esercente, esposizione di cartelli informativi sui rischi sul gioco d’azzardo, modifiche sulla tassa delle fortuna. Sono queste alcune delle modifiche chieste dagli emendamenti presentati alla manovra in Commissione Bilancio. Ecco i testi integrali.

Ecco i testi di tutti gli emendamenti all’articolo 92:

Pergreffi, Rivolta, Zuliani, Faggi, Ferrero, Tosato (L-SP-PSd’Az)

Sopprimere l’articolo.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 909 milioni di euro per l’anno 2021 e 909 milioni di euro per l’anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 31, comma 3.

Endrizzi, Moronese, Matrisciano, Guidolin, Dell’Olio, Puglia, Pirro, Bottici (M5S)

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: «apparecchi da divertimento e intrattenimento e gioco a distanza», con le seguenti: «apparecchi di cui al comma 6, lettere a) e b) dell’articolo 110 del regio decreto del 18 giugno 1931 n. 773 e gioco con vincita in denaro a distanza»;

b) al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:

1) sostituire la parola: «250.000» con la seguente: «200.000»;

2) sostituire la parola: «1.400» con la seguente: «2.800»;

3) aggiungere infine le seguenti parole: «per tali diritti non sarà possibile il rilascio di ulteriori nullaosta in conseguenza di guasto o in caso di modifiche dell’aspetto esterno, delle grafiche e dei suoni degli apparecchi inerenti le fasi di gioco, con eccezione degli avvisi a tutela del consumatore imposti dalla legge;»;

c) al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modifiche:

1) sostituire la parola: «58.000» con la seguente: «50.000»;

2) sopprimere le parole: «, nonché nelle sale scommesse e sale bingo»;

3) sostituire la parola: «15.500» con la seguente: «20.000»;

4) aggiungere infine le seguenti parole: «per tali diritti non sarà consentita la sostituzione degli apparecchi in caso di guasto o le modifiche delle dell’aspetto esterno, delle grafiche e dei suoni degli apparecchi inerenti le fasi di gioco, con eccezione degli avvisi a tutela del consumatore imposti dalla legge;»;

d) al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «35.000» con la seguente: «25.000» e la parola: «11.000» con la seguente: «18.000»;

e) al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «2.800» con la seguente: «2.400» e la parola: «30.000» con la seguente: «40.000»;

f) al comma 1 lettera e), sostituire la parola: «50», con la seguente: «40» e la parola: «2.000.000» con la seguente: «3.000.000»;

g) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Fatta salva la disciplina in materia di tutela della privacy, l’utilizzo e l’analisi dei dati registrati e trasmessi dagli apparecchi di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo è riservato: al Ministero della Salute e all’Osservatorio per il Contrasto della Diffusione del Gioco d’Azzardo e il Fenomeno della dipendenza grave per finalità di studio, monitoraggio e tutela della salute e dei cittadini; all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per le sole finalità di pubblicazione dei report sul proprio sito e documentazione richiesta da Governo e organi parlamentari. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la cessione a terzi dei dati di cui al presente comma è punita con la reclusione da sei mesi ad un anno e con l’ammenda da 50.000 a 500.000 euro. Con decreto del Ministro dell’interno da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i criteri e le garanzie necessarie al rispetto del presente comma per tutti i soggetti coinvolti nella gestione della rete telematica e nei sistemi di conservazione dei dati suddetti.»;

h) al comma 3, apportare le seguenti modifiche:

1) sostituire le parole: «ai soggetti che già esercitano attività di raccolta di gioco in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi sede legale ovvero operativa», con le seguenti: «ai soggetti aventi sede legale nello Spazio economico europeo»;

2) aggiungere, infine, le seguenti parole: «Con decreto del Ministro dell’economia e finanza, da adottare entro il 31 dicembre 2020, sono definiti i criteri per rapportare il prelievo applicato ai concessionari aventi sede legale in Paesi esteri al fine di mantenere invariato il gettito fiscale, rispetto ai concessionari aventi sede legale e fiscale sul territorio italiano».

i) sopprimere il comma 4.

Mantero, Moronese, Matrisciano, Di Girolamo, Dell’Olio, Puglia, Pirro, Bottici (M5S)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Per tutelare determinate categorie di soggetti più vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), e comma 7, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in locali che si trovano a una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, non inferiore a 500 metri per da istituti scolastici di ogni ordine e grado, centri di formazione per giovani e adulti, luoghi di culto, impianti sportivi, ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori, e a una distanza pari almeno a 100 metri da apparecchi elettronici idonei al prelievo di denaro contante o da esercizi commerciali che svolgono le attività indicate nell’articolo 1, comma 2, della legge 17 gennaio 2000, n. 7. I comuni possono stabilire ulteriori luoghi sensibili 0 distanze territoriali maggiori in relazione ai quali può essere negata l’autorizzazione tenendo conto dell’impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana ovvero di problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico o il disturbo della quiete e della salute pubbliche. Sono fatti salvi leggi regionali o regolamenti comunali eventualmente esistenti se maggiormente restrittivi rispetto alla presente legge.».

Damiani (FI-BP)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente

«4-bis. Per il rafforzamento delle finalità di controllo di cui al presente Capo e al fine di realizzare l’obiettivo progressiva riduzione dell’utilizzo del denaro contante, dal 1º gennaio 2020 la commercializzazione del gioco pubblico in rete fisica potrà avvenire anche tramite carta prepagata emessa dai concessionari iscritti nel registro unico degli operatori del gioco pubblico di cui all’articolo 27 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, utilizzabile esclusivamente per l’acquisto dei servizi di gioco commercializzati dal soggetto emittente nei luoghi di vendita autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e facenti parte della rete fisica del medesimo. La carta prepagata è acquistabile dal giocatore presso i luoghi di vendita del concessionario per un importo non superiore ad euro duecentocinquanta e può essere dotata delle funzionalità di memorizzazione delle giocate registrate dal totalizzatore nazionale avente gli effetti giuridici propri della ricevuta di partecipazione e di ricarica per importi corrispondenti alle vincite conseguite, ferma restando l’applicabilità delle vigenti norme antiriciclaggio al momento del prelievo di qualsiasi somma dalla carta medesima.».

Conseguentemente alla rubrica dell’articolo aggiungere le parole: «e adozione di misure per il controllo del gioco pubblico mediante utilizzo di carte prepagate».

Dal Mas (FI-BP)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«5. In ottemperanza agli articoli 41 e 97 della Costituzione, Regioni ed enti locali adottano, nell’ambito delle proprie competenze, provvedimenti limitativi dell’offerta del gioco e della distribuzione dei relativi punti di vendita nel proprio territorio, esclusivamente in presenza di una comprovata emergenza sociale o reali situazioni di rischio per la salute pubblica connessi all’insorgenza dei disturbi del gioco d’azzardo. A tale scopo, l’istituto Superiore di Sanità assume i dati forniti dalle strutture territoriali di assistenza per le dipendenze del Servizio Sanitario Nazionale in merito al numero dei soggetti in carico, e certifica l’emergenza sociale e la situazione di rischio unicamente qualora il numero dei soggetti in cura per i DGA sia pari o superiore a quello relativo alla dipendenza che, presso la stessa struttura, conta più soggetti in carico.».

Pichetto Fratin, Toffanin, Gallone, Damiani (FI-BP)

Aggiungere il seguente comma:

«5. I sistemi per la gestione telematica degli apparecchi realizzati dagli affidatari delle concessioni di cui al precedente comma 1, lettere a) e b), devono prevedere soluzioni idonee ad impedire l’accesso al gioco ai minori di età. Le soluzioni stesse sono testate e poste in essere entro 9 mesi dall’avvio degli affidamenti; detto termine sostituisce il termine di cui all’articolo 9-quater del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.».

Fregolent (L-SP-PSd’Az)

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 92-bis.

1. Ai fini di una maggiore flessibilità gestionale e di un miglioramento dei saldi di finanza pubblica, l’orario di apertura delle sale giochi o sale di gioco VLT, di funzionamento degli apparecchi automatici da gioco nonché di raccolta di scommesse e di pratica di giochi leciti con vincita in denaro è liberamente deciso dall’esercente entro i limiti di orario stabiliti dal sindaco con apposita ordinanza, che può anche prevedere diversificazione degli orari in base alla tipologia dell’esercizio, nonché alla sua localizzazione, comunque ricompreso nella fascia oraria che va dalle ore 8.00 alle ore 22.00 di tutti i giorni, compresi i festivi. Al di fuori della fascia oraria di cui al periodo precedente, gli apparecchi da gioco devono essere spenti e disattivati e non è possibile accettare scommesse né praticare giochi leciti con vincita in denaro di ogni genere.».

Fregolent (L-SP-PSd’Az)

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 92-bis.

1. Oltre agli obblighi ed ai limiti previsti dalle normative statali e regionali vigenti per l’esercizio delle attività di gioco, i titolari delle sale gioco o sale VLT, i titolari degli esercizi ove sono installati apparecchi da gioco d’azzardo lecito, o dove è praticato il gioco d’azzardo lecito, ovvero dove sia legittimata la raccolta di scommesse in denaro, sono tenuti ad esporre cartelli informativi sui rischi correlati al gioco e sui servizi di assistenza alle persone con patologie connesse al GAP.

2. I cartelli informativi devono essere posti in luoghi accessibili al pubblico e visibili da tutte le postazioni di gioco. Un cartello informativo sui rischi correlati al gioco dovrà essere posto anche all’esterno del locale in prossimità dell’ingresso.

3. I cartelli devono avere le dimensioni minime di cm. 30×40 per i locali che ospitano singoli apparecchi e di cm. 50×70 per le sale dedicate. Il file esecutivo per la stampa è scaricabile dal sito istituzionale o ritirabile presso gli Uffici comunali.

4. Nel caso i locali adibiti al gioco siano delimitati da superfici vetrate, queste ultime devono essere trasparenti.».

Invece, tra le richieste avanzate all’articolo 93: prelievo sulle vincite fissato nella misura del 15 per cento, dal 1º maggio 2020, per la parte della vincita eccedente euro 500; tassa sulle vincite delle vlt all’1,9% a partire dal 1° maggio 2020 e dell’1,3% dal 1° gennaio 2021 per le vincite fino a 125 euro e del 15% a partire dal 1° maggio 2020 per quelle superiori ai 125 euro e payout al 65% per le slot.

Ecco i testi di tutti gli emendamenti all’articolo 93:

de Bertoldi (FdI)

L’articolo 93, è soppresso.

Pichetto Fratin (FI-BP)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il prelievo sulle vincite previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto del direttore generale dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011, richiamato nell’articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, è fissato nella misura del 15 per cento, dal 1º maggio 2020, per la parte della vincita eccedente euro 500.».

Conseguentemente:

a) alla Tabella A – Fondo speciale di parte corrente alla voce Ministero dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 99, comma 1, nella colonna: «2020» sostituire: «67.780.591» con: «8.180.591»;

b) all’articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro» con le parole: «14 milioni», le parole: «305 milioni» con le parole: «38,5 milioni», le parole: «375 milioni» con le parole: «108,5 milioni», le parole «340 milioni» con le parole: «73,5 milioni» e le parole: «421 milioni» con le parole: «154,5 milioni».

Bertacco, Calandrini, de Bertoldi, La Pietra (FdI)

Il comma 1 è così sostituito:

«1. Il prelievo sulle vincite previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto del direttore generale dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011, richiamato nell’articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, è fissato nella misura del 15 per cento, dal 1º maggio 2020, per la parte della vincita eccedente euro 500.».

Conseguentemente:

a) alla Tabella A – Fondo speciale di parte corrente alla voce Ministero dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 99 comma 1 nella colonna 2020 sostituire: «67.780.591» con: «8.180.591»;

b) all’articolo 99 comma 2 sostituire le seguenti parole: «214 milioni di euro» con le parole: «14 milioni», le parole: «305 milioni» con le parole: «38,5 milioni», le parole: «375 milioni» con le parole: «108,5 milioni», le parole: «340 milioni» con le parole: «73,5 milioni» e le parole: «421 milioni» con le parole: «154,5 milioni».

Mirabelli (PD)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), sostituire le parole: «500 euro» con le seguenti: «125 euro»;

2) alla lettera b), sostituire le parole: «euro 500» con le seguenti: «euro 125».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dal 10 febbraio 2020: a) la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata, rispettivamente, nel 23 per cento e nel 7,93 per cento; b) la percentuale delle somme giocate destinata alle vincite (pay-out) è fissata in misura non inferiore al 65 per cento per gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773». lp/AGIMEG