Continua l’esame della Legge di Bilancio alla Camera. Si stanno svolgendo nelle Commissioni Bilancio di entrambi i rami parlamentare delle audizioni nell’ambito dell’attività conoscitiva preliminare all’esame del disegno di legge. In tarda mattinata sarà ascoltato il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti.
Alla Camera è stato pubblicato in Dossier sui profili finanziari della Manovra predisposto dal Servizio bilancio dello stato. Ecco tutte le misure sul gioco.
Articolo 12 (Gioco pubblico raccolto a distanza e Bingo)
Normativa vigente. Si ricorda che: – ai sensi dell’articolo 1, comma 1052, lettera a), della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019), a decorrere dal 1° gennaio 2019 l’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, è stata fissata per i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro e il gioco del bingo a distanza, nella misura del 25% delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore. Prima di tale intervento l’aliquota era pari al 20%. La relazione tecnica della legge di bilancio aveva stimato, per detto incremento di aliquota, maggiori entrate tributarie per 50 milioni di euro annui dal 2016; – ai sensi del comma 9-septies dell’articolo 10 del decreto-legge n. 16 del 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il montepremi del gioco del bingo è stato fissato nella misura di almeno il 70% del prezzo di vendita delle cartelle: l’aliquota si applica sia al gioco raccolto su rete fisica sia a quello effettuato con partecipazione a distanza. La relazione tecnica (AS 3184-B della XVI legislatura) chiariva che la fissazione di un payout (percentuale delle vincite sulla raccolta) elevato, già fissato in via sperimentale, aveva contribuito a rendere competitivo il gioco del Bingo, che altrimenti stava riscontrando un decremento della raccolta a causa di una disaffezione dei giocatori: l’individuazione di un payout minimo del 70%, sia sulla rete fisica sia a distanza, aveva invece comportato una notevole ripresa del mercato del Bingo: per quanto riguarda gli effetti finanziari, la norma era considerata neutra essendo il regime sperimentale già in corso alla data di entrata in vigore della norma. Il montepremi minimo del 70% era infatti stato introdotto, in via sperimentale, dalla lettera p-bis) del comma 1 dell’articolo 12 del decreto-legge n. 39 del 2009: detta misura (non quantificata specificamente) concorreva, insieme ad altre, ad assicurare maggiori entrate non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2009 (ai sensi dell’alinea del medesimo comma 1).
Le norme dispongono, al comma 1, che la predetta lettera a) (concernente, come sopra visto, l’aliquota dell’imposta unica sui giochi applicabile ai giochi di abilità a distanza con vincita in denaro e al gioco del bingo a distanza) si interpreta nel senso che l’importo del prelievo ivi previsto riguarda altresì i giochi di sorte a quota fissa e i giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo.
Si rammenta che, secondo il decreto direttoriale n. 2011/666 (Agenzia delle dogane e dei Monopoli), recante “Disciplina dei giochi di abilità nonché dei giochi di sorte a quota fissa e dei giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo con partecipazione a distanza”: – per “gioco di abilità” si intende ciascun gioco a distanza tra giocatori nel quale il risultato che determina la vincita del giocatore dipende, in misura prevalente rispetto all’elemento aleatorio, dall’abilità dei giocatori; i giochi di carte organizzati nella modalità del torneo sono considerati giochi di abilità; – nei giochi di carte la “modalità diversa dal torneo” adotta una organizzazione di gioco che consente la partecipazione del giocatore anche ad una singola mano; – per “gioco di sorte a quota fissa”, si intende ciascun gioco a distanza a solitario nel quale i possibili esiti oggetto di scommessa hanno probabilità di verificarsi predefinita ed invariabile ed il rapporto tra l’importo della vincita conseguibile ed il prezzo della partecipazione al colpo è conosciuto dal giocatore all’atto della puntata.
Inoltre il comma 2 attenua il generalizzato divieto di trasferimento dei locali che incombe sui titolari di concessioni di gioco per la raccolta del Bingo prorogate nelle more dello svolgimento di una gara. Infine, il comma 3 interviene sul montepremi del Bingo (cosiddetto “payout”): a decorrere dall’anno 2025, la misura minima resta fissata al 70% (come già previsto a legislazione vigente, vedi sopra il paragrafo sulla ricostruzione normativa) mentre viene introdotta una misura massima pari al 75% del prezzo di vendita delle cartelle. Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica chiarisce che il comma 1 fornisce l’interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 1052, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di chiarire l’applicabilità dell’aliquota di imposta del 25% (in luogo di quella del 20% prevista dall’articolo 12, comma 1, lettera f), del decretolegge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77), oltre che ai “giochi di abilità a distanza” anche ai “giochi di sorte a quota fissa” e ai “giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo”, ricomprendendo la norma interpretata anche tali fattispecie nel suo campo applicativo. Essa afferma che l’interpretazione autentica si rende necessaria per garantire la chiarezza del diritto e prevenire l’eventuale contenzioso che l’indeterminatezza interpretativa potrebbe generare. Sotto il profilo strettamente finanziario, la RT evidenzia che la disposizione in esame non determina oneri a carico del bilancio dello Stato, tenuto conto che la quasi totalità degli operatori ha già aderito all’interpretazione accolta dalla previsione in disamina. La RT chiarisce che il comma 2 interviene sul divieto di trasferimento dei locali dove sono ubicate le sale Bingo nel periodo di proroga della concessione. In particolare, la modifica riguarda le condizioni in presenza delle quali è consentita la deroga al divieto suddetto e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica essendo neutrale sotto il profilo degli effetti finanziari. Infine, la RT chiarisce che il comma 3 stabilisce, in luogo dell’attuale limite minimo (almeno il 70%), un limite massimo (75%) e minimo (70%) per la fissazione della misura del montepremi del gioco del bingo al fine di evitare che una eccessiva flessibilità nella fissazione delle percentuali di raccolta da destinare ai singoli premi costituisca un mezzo per realizzare forme di concorrenza sleale tra le sale bingo. Essa afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di previsione neutrale sotto il profilo degli effetti finanziari; ciò in quanto la previsione di un limite minimo e massimo della misura del montepremi del gioco del Bingo incide unicamente sulla misura variabile del compenso dei concessionari, mentre il prelievo erariale, ai sensi del decretolegge 2 marzo 2012, n. 16, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 26 aprile 2012, è determinato in maniera fissa nella misura del 12% del prezzo di vendita delle cartelle di gioco.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che il comma 1 fornisce l’interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 1052, lettera a), della legge di bilancio per il 2019, che ha fissato l’aliquota dell’imposta unica sui giochi al 25%, per i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro e per il gioco del bingo a distanza: la disposizione si interpreta nel senso che l’importo riguarda altresì i giochi di sorte a quota fissa e i giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo (per i quali un’altra disposizione aveva consentito di fissare un’aliquota del 20%). La relazione tecnica informa che la quasi totalità degli operatori ha già aderito all’interpretazione fornita e non vi ascrive effetti. In proposito non si formulano osservazioni considerato che la norma, comportando l’applicabilità, anche in via retroattiva, di un’aliquota pari a o maggiore di quella attualmente praticata, non appare suscettibile di comportare minori entrate tributarie. Si evidenzia inoltre che il comma 2 attenua il generalizzato divieto di trasferimento dei locali che incombe sui titolari di concessioni di gioco per la raccolta del Bingo prorogate nelle more dello svolgimento di una gara: in proposito non si formulano osservazioni considerato che la norma ha l’effetto di consentire, in determinate circostanze, il trasferimento di sede di concessionari che attualmente versano un canone mensile per tutta la durata della proroga della concessione. Si evidenzia, da ultimo, che il comma 3 interviene sul montepremi del Bingo (cosiddetto “payout”) prevedendo che, a decorrere dall’anno 2025, la misura minima resti fissata al 70% (come già previsto a legislazione vigente) mentre viene introdotta una misura massima pari al 75% del prezzo di vendita delle cartelle. La relazione tecnica afferma la neutralità della norma rammentando che la previsione di un limite minimo e massimo della misura del montepremi del gioco del Bingo incide unicamente sulla misura variabile del compenso dei concessionari, mentre il prelievo erariale resta determinato nella misura del 12% del prezzo di vendita delle cartelle di gioco. Pur prendendo atto di tali considerazioni, si osserva che l’introduzione sperimentale di un montepremi minimo del 70% doveva concorrere, insieme ad altre misure in materia di giochi, ad assicurare maggiori entrate e che la relazione tecnica riferita alla sua introduzione su base definitiva aveva associato l’incremento del payout minimo a una maggiore raccolta del gioco, che prima di tale intervento stava mostrando una perdita di raccolta in quanto i livelli bassi del montepremi lo avevano reso poco attrattivo: stanti le predette considerazioni, andrebbe acquisito l’avviso del Governo al fine di poter escludere l’eventualità che la fissazione di un limite massimo del montepremi possa incidere in senso negativo sulla raccolta del Bingo.
Articolo 13 (Estrazione settimanale aggiuntiva per il Lotto e il Superenalotto)
Le norme rendono permanente, a decorrere dal 2025, l’estrazione settimanale aggiuntiva dei giochi del Lotto e del Superenalotto effettuata nella giornata di venerdì (comma 1). Detta estrazione aggiuntiva era stata già prevista in via transitoria: la ricostruzione normativa è effettuata dalla relazione tecnica (vedi infra). Corrispondentemente, il Fondo per le emergenze nazionali è incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
La relazione tecnica rammenta preliminarmente che il comma 1 stabilizza a decorrere dal 2025, l’effettuazione di una quarta estrazione settimanale nel giorno di venerdì, attualmente in via temporanea, del gioco del Lotto e del SuperEnalotto. La disposizione, infatti, era già stata introdotta nel 2023 con l’articolo 21, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, per il secondo semestre 2023 e successivamente prorogata, per l’anno 2024, dall’articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215. Per la valutazione degli effetti finanziari può dunque farsi riferimento al dato delle entrate conseguite nel secondo semestre del 2023 e nell’annualità 2024 (con proiezione al 31 dicembre 2024 del dato della raccolta di gioco fino al 31 agosto 2024).
Nel secondo semestre del 2023, con riferimento al gioco del Lotto nonché del 10eLotto connesso alle estrazioni del gioco del Lotto, le maggiori entrate erariali, conseguite a seguito della estrazione settimanale aggiuntiva dei giochi in parola e senza considerare l’effetto sulle altre estrazioni settimanali, sono state pari a euro 14.243.475,88. Nel medesimo periodo, con riferimento, invece, al gioco del SuperEnalotto e del suo gioco complementare e opzionale SuperStar, le maggiori entrate erariali conseguite, nel medesimo periodo di riferimento, a seguito dell’estrazione settimanale aggiuntiva di entrambi i giochi, e sempre senza considerare l’effetto sulle altre estrazioni settimanali, sono state pari a euro 3.834.000,00. Nel 2024 (fino al 31 agosto 2024), con riferimento al gioco del Lotto nonché del 10eLotto connesso alle estrazioni del gioco del Lotto, l’utile erariale connesso all’estrazione settimanale aggiuntiva ammonta a euro 72.005.545,14, mentre, con riferimento al gioco del SuperEnalotto e al suo gioco complementare e opzionale SuperStar, l’utile erariale connesso all’estrazione settimanale aggiuntiva ammonta a euro 68.421.578,00. Quindi, l’utile erariale rilevato fino al 31 agosto 2024, ivi incluso quello relativo ai giochi complementari e opzionali per le giornate del venerdì è stato pari a euro 140.427.123,14. La proiezione di tale dato al 31 dicembre 2024 – quindi per 12 mesi – può dunque condurre a ritenere un plausibile importo per il Lotto pari a euro 108.008.318, per il SuperEnalotto pari a euro 102.632.367 per un totale di euro 210.640.685. Al fine di isolare l’incremento del gettito erariale connesso alla quarta estrazione, occorre tener conto dell’effetto di traslazione del gioco dai concorsi fissati nelle altre giornate di estrazione, in particolare del giovedì e del sabato generato dall’introduzione dell’estrazione aggiuntiva. Se si raffronta la raccolta del gioco attuale con quella di un periodo precedente l’introduzione della quarta estrazione, si nota che l’aumento della raccolta media settimanale è di circa 4,5 milioni di euro per il Lotto e di circa 3,1 milioni di euro per il SuperEnalotto. All’attualità, la raccolta totale media su base settimanale ammonta rispettivamente a circa 50 milioni di euro per il Lotto e a circa 33,7 milioni di euro per il SuperEnalotto, mentre la raccolta per l’estrazione del venerdì è pari rispettivamente a circa 10 milioni di euro e 6,2 milioni di euro, con un’incidenza di 1/5 sulla raccolta complessiva. Rapportando l’incremento della raccolta della quarta estrazione, pari a 4,5 milioni di euro e 3,1 milioni di euro rispettivamente su 10 milioni di euro e 6,2 milioni di euro settimanali, si può ipotizzare realisticamente che l’importo incrementale destinato all’erario connesso all’estrazione aggiuntiva sia pari a circa la metà dell’utile proiettato in base ai dati effettivi dell’estrazione del venerdì fino al 31.12.2024 che si rammenta corrispondono a circa 108 milioni di euro e 102 milioni di euro. Di conseguenza, si può ipotizzare un utile erariale incrementale annuale nei termini di 54 milioni di euro per il Lotto e di 51 milioni di euro per il SuperEnalotto, che conferma, tenuto conto anche dell’utile connesso ai giochi complementari, la valutazione degli effetti finanziari positivi ipotizzati per l’anno 2024, che, tenuto conto del periodo di osservazione più breve, erano stati prudenzialmente abbattuti del 50% ai fini della stima e della destinazione al FEN. Restando confermata, pertanto, la stabilità del maggior gettito già stimato, è possibile cogliere interamente detto effetto finanziario positivo, e destinare stabilmente al FEN, a decorrere, maggiori entrate per ulteriori 50 milioni di euro annui rispetto all’importo già considerato nelle previsioni a legislazione vigente.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le norme rendono permanente, a decorrere dal 2025, la quarta estrazione del Lotto e del Superenalotto, svolta il venerdì, già prevista in via transitoria e sperimentale dal secondo semestre 2023 e poi per l’intero anno 2024: correlativamente, a tali nuove estrazioni, il Fondo per le emergenze nazionali è incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2025. Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme maggiori entrate extratributarie per 50 milioni annui dal 2025 e maggiori spese in conto capitale, in pari misura. La relazione tecnica espone dati ed assunzioni, fondati sugli esiti della sperimentazione già svolta a partire dal secondo semestre 2023, sulla cui base il maggior gettito erariale ascrivibile alla stabilizzazione della quarta estrazione risulta più che capiente per assicurare la possibilità di stanziare 50 milioni di euro annui quale rifinanziamento del Fondo. A differenza dell’introduzione della misura, nel presente caso gli elementi sono basati principalmente non su stime comportamentali bensì su dati riscontrati a consuntivo. In particolare, la relazione tecnica suffraga una stima di maggior gettito atteso dalla quarta estrazione nella misura di circa 105 milioni di euro annui. Sviluppando i calcoli sulla base dei dati forniti, in effetti il maggior gettito sarebbe piuttosto ricostruibile in circa 100 milioni di euro annui, tuttavia non si hanno osservazioni sul punto in quanto l’importo risulta comunque più che idoneo a fronteggiare un rifinanziamento per 50 milioni di euro annui. Al riguardo, non si hanno dunque osservazioni da formulare alla luce dei dati desumibili dalla relazione tecnica.
Articolo 14 (Proroghe delle concessioni di gioco in scadenza)
Le norme prorogano fino al 31 dicembre 2026 la durata di determinate concessioni di giochi in scadenza al 31 dicembre 2024. Il comma 1, lettera a), proroga le concessioni relative al Bingo. Ciascun concessionario prorogato corrisponde euro 108.000 per ciascuna concessione e per ciascun anno di proroga; Il comma 1, lettera b), proroga le concessioni in materia di scommesse. Gli oneri concessori ammontano a: – euro 9.500 annui per diritto afferente ai punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolta regolarizzati, e a – euro 5.700 annui per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono definite le garanzie economiche dovute dai concessionari adeguate ai nuovi termini di scadenza delle concessioni e in grado di salvaguardare l’effettivo versamento degli oneri concessori dovuti; Il comma 1, lettera c), proroga le concessioni per la realizzazione e la conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (si tratta delle slot machine). Gli oneri concessori ammontano a: – euro 120 per ciascun apparecchio di cui alla lettera a) del citato comma 6 (ossia le macchine cosiddette AWP cioè amusement with prize) e – euro 4.000 per ciascun diritto, rispettivamente per i nulla osta posseduti da ciascun concessionario e per i diritti rilasciati a ciascun concessionario al 31 dicembre 2023, quanto agli apparecchi di cui alla lettera b) del citato comma 6 (ossia le macchine cosiddette VLT cioè videolottery). Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono definite le garanzie economiche dovute dai concessionari adeguate ai nuovi termini di scadenza delle concessioni e in grado di salvaguardare l’effettivo versamento degli oneri concessori dovuti.
La relazione illustrativa informa che, con riferimento al gioco sul canale “fisico”, non sono state tuttora risolte le criticità collegate alle numerose leggi regionali, a volte tra loro discordanti, in materia di distanze dei punti di gioco dai luoghi sensibili, e alle regolamentazioni comunali sugli orari dei punti di gioco, a volte poco coordinate, che rendono sostanzialmente vana qualsiasi ipotesi di elaborazione di un bando di gara in materia. Al fine di tutelare la legalità e di garantire il costante flusso delle entrate erariali, pertanto, è necessario procedere ad una proroga, fino al 31 dicembre 2026, delle concessioni vigenti, tenuto conto, anche, dei tempi necessari per le procedure ad evidenza pubblica che dovranno essere bandite. Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
La relazione tecnica premette che la norma proroga fino al 31 dicembre 2026 le concessioni del gioco pubblico. La lettera a) è finalizzata a prorogare fino al 31 dicembre 2026 le attuali concessioni per la raccolta del gioco del bingo, rideterminando l’importo del corrispettivo una tantum dovuto per il periodo di proroga (da 8.650,00 a 9.000,00 euro mensili). Il gettito derivante dal versamento del canone di proroga per le due annualità oggetto della proposta normativa risulta pari a 19,76 milioni di euro per ciascun anno di proroga (per complessivi 39,52 milioni di euro). Tale importo è la risultanza del corrispettivo una tantum richiesto per ciascun anno di proroga (9.000 euro mensili; 108.000 euro annuali) moltiplicato per il numero di concessioni del Bingo oggi attive (n. 183). L’importo – evidenzia la RT – risulta superiore di 823.500 euro, per ciascuno dei due anni di proroga, rispetto a quanto l’art. 1, comma 124, della legge n. 197 del 2022 ha stabilito che i concessionari versassero nel corso dell’anno 2024 (8.625,00 euro mensili). Tale incremento risulta giustificabile alla luce dei dati di raccolta del gioco del Bingo che, nella comparazione tra i primi 6 mesi dell’anno 2023 e i primi sei mesi dell’anno 2024, rilevano un trend di crescita complessivamente positivo, come risulta dal prospetto seguente:
Per quanto riguarda le concessioni su eventi sportivi, anche ippici e non sportivi in rete fisica, ivi compresi gli eventi simulati, la cui proroga è disposta dalla lettera b), sono previsti oneri maggiorati rispetto alla precedente proroga. Ipotizzando un incremento nel 2024 di circa il 25% rispetto al 2022 della raccolta delle scommesse su rete fisica si è reputato congruo un incremento degli oneri di proroga del 10% (con arrotondamento al centinaio di euro superiore) ulteriore rispetto a quello del 15% previsto dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, all’articolo 1, comma 124, lettera c). Ciò, anche in considerazione della durata del periodo di proroga e della natura particolarmente redditizia dei diritti in disamina. Prendendo a riferimento la rete attualmente posseduta dai concessionari per la raccolta delle scommesse su rete fisica – composta di 5703 diritti aventi attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco, compresi i punti di raccolta regolarizzati e di 4243 diritti aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco – e applicando prudenzialmente una riduzione del 5% sui diritti oggetto di proroga, il gettito totale derivante dalla proroga ammonterebbe a circa 149 milioni di euro (74,5 milioni di euro per singola annualità).
Di seguito si riportano i parametri ed i criteri di calcolo:
Totale attività principale scommesse: 5703
Totale attività accessoria scommesse: 4243
Riduzione 5%:
– attività principale 5418
– attività accessoria 4031
Gettito annuo
€ 9.500 *5418 = 51.471.000,00 euro
€ 5.700 * 4031 = 22.976.700,00 euro
Totale entrate proroga 2025: 74,5 milioni di euro
Totale entrate proroga 2026: 74,5 milioni di euro
Per quanto riguarda le concessioni per la realizzazione e conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento, la proroga al 31 dicembre 2026, disposta dalla lettera c), comporta per i concessionari l’obbligo del versamento di un corrispettivo rapportato all’importo previsto per i diritti all’installazione degli apparecchi VLT e a quello previsto per il rilascio dei nulla osta di esercizio degli apparecchi AWP posseduti da ciascun concessionario alla data del 31 dicembre 2023. Tale numero costituisce, per ogni concessionario, la base indefettibile di calcolo, non riducibile rinunciando in parte, per il periodo di proroga, ai diritti posseduti. Ai fini della stima degli effetti finanziari della norma bisogna considerare che le autorizzazioni all’installazione degli apparecchi VLT sono state rilasciate ai concessionari all’inizio della concessione previa corresponsione di un corrispettivo pari a 15.000 euro e conferiscono il diritto all’installazione degli stessi per l’intera durata della concessione. Occorrerà, quindi, moltiplicare il numero di diritti (i.e. autorizzazioni all’installazione) VLT rilasciati alla data stabilita (31 dicembre 2023) per il corrispettivo previsto dalla legge, pari a 4.000 euro. Il nulla osta di esercizio per gli apparecchi AWP, invece, è il titolo autorizzatorio rilasciato per l’installazione di ciascun apparecchio AWP previo versamento di un corrispettivo pari a 120 euro ed è strettamente collegato al singolo apparecchio. Il corrispettivo per la proroga sarà quindi determinato dall’importo unitario (120 euro), moltiplicato per il numero dei nulla osta detenuti alla data stabilita dalla norma (31 dicembre 2023). Ciò posto, considerato che le attuali concessioni scadrebbero il 31 dicembre 2024, si prevede che la norma produca introiti per il 2025 e il 2026 derivanti dal corrispettivo da versare in occasione della proroga, quantificabili come segue.
– Diritti VLT: moltiplicando il numero di diritti rilasciati al 31 dicembre 2023 (61.737) per l’importo unitario di 4.000 euro previsto dalla norma, si ottiene una stima degli introiti che risultano pari a 246,95 milioni di euro (4.000 euro x 61.737). Tale importo è versato da ciascun concessionario, per quanto dovuto in ciascun anno, in tre rate di pari importo entro il 15 marzo, il 15 luglio e il 1° ottobre di tale anno. Ne deriva che sia per il 2025 che per il 2026 saranno versate tre rate da 41,16 milioni di euro, per un totale annuo di 123,47 milioni di euro;
– Apparecchi AWP: considerando il numero di nulla osta di esercizio rilasciati al 31 dicembre 2023, che è pari a 250.673 e il corrispettivo unitario di 120 euro, previsto dalla norma, ne deriva che per gli apparecchi AWP i concessionari dovranno versare complessivamente un corrispettivo pari a 30,08 milioni di euro (250.673 x 120 euro) da suddividere nei 2 anni di proroga e versarsi in ciascun anno. Pertanto, dalla proroga delle concessioni per il settore apparecchi da intrattenimento si stimano maggiori introiti pari a 138,5 milioni di euro per ciascuna delle due annualità oggetto di proroga (2025 e 2026).
Conclusivamente, si rappresenta che: – per le concessioni bingo il gettito derivante dal versamento del canone di proroga per le due annualità oggetto della proposta normativa risulta pari a 19,76 milioni di euro per ciascun anno di proroga (per complessivi 39,52 milioni di euro); – prendendo a riferimento la rete attualmente posseduta dai concessionari per la raccolta delle scommesse su rete fisica ed applicando prudenzialmente una riduzione del 5% sui diritti oggetto di proroga, il gettito totale derivante dalla proroga ammonterebbe a circa 74,5 milioni di euro per singola annualità; – dalla proroga delle concessioni per il settore apparecchi da intrattenimento si stimano maggiori introiti pari a 138,5 milioni di euro per ciascuna delle due annualità oggetto di proroga (2025 e 2026). Le entrate stimate complessivamente risultano, quindi, pari a circa 232,7 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2025 e 2026, per totali 465,52 milioni di euro.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le norme prorogano, dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2026, la durata delle concessioni relative al Bingo, quelle in materia di scommesse e quelle per la realizzazione e la conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento del tipo “slot machine”. A fronte di tale proroga vengono fissati i canoni dovuti dai concessionari prorogati. Alla norma sono ascritte, da prospetto riepilogativo, maggiori entrate extratributarie per complessivi 232,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. La relazione tecnica fornisce i dati e gli elementi sulla cui base il gettito è riscontrabile, applicando un metodo di stima coerente con quello applicato in occasione di precedenti analoghe proroghe, e sotto questi profili non si formulano osservazioni. Andrebbe tuttavia chiarito se l’ulteriore proroga di concessioni in essere sia coerente con la disciplina unionale dei contratti pubblici e della concorrenza, al fine di prevenire eventuali procedure di infrazione con potenziali oneri per lo Stato italiano, considerato che l’effetto della proroga è quello di posticipare una procedura di affidamento competitiva. Inoltre, per quanto riguarda i metodi di calcolo, si rileva che per la proroga delle concessioni di scommesse (di cui alla lettera b)) la relazione tecnica e il prospetto riepilogativo indicano, per ciascuna delle due prossime annualità, un gettito di 74,5 milioni di euro, laddove sviluppando i calcoli sui dati della medesima RT detto gettito risulterebbe pari a 74.447.700 euro, che andrebbe piuttosto approssimato al valore di 74,4 milioni di euro (vedi infra lo sviluppo del calcolo). Circa tale discrepanza, pur tenendo conto del suo valore relativamente esiguo, andrebbero acquisiti chiarimenti da parte de Governo.
Infatti, applicando la riduzione del 5% prudenzialmente calcolata dalla RT, si avrebbe: – per i diritti di attività principale: 5.418 diritti x 9.500 euro = 51.471.000 euro di gettito annuo e – per i diritti di attività accessoria: 4.031 diritti x 5.700 euro = 22.976.700 euro di gettito annuo. La somma dei due gettiti annui restituisce, appunto, un totale di 74.447.700 che, approssimato alla prima cifra decimale dopo il milione, corrisponde a 74,4 milioni di euro piuttosto che a 74,5. Infine, considerato che in talune gare pubbliche i concorrenti o gli aggiudicatari sono tenuti a versare importi una tantum comunque denominati all’erario o all’amministrazione concedente, andrebbe confermato che il posticipo delle gare per i nuovi affidamenti non comporti il rinvio di entrate iscritte in bilancio; analogamente, andrebbe confermato che – come avvenuto in occasione di precedenti analoghe proroghe – il posticipo delle gare non incida su eventuali incrementi di gettito attesi quale risultato delle procedure competitive di assegnazione delle concessioni.
Articolo 66 (Prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie da dipendenze)
La norma finalizza una quota pari a 50 milioni di euro del finanziamento del SSN, a decorrere dall’anno 2025, alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie da dipendenza, demandando a decreti ministeriali la definizione delle modalità di erogazione delle prestazioni. A differenza di altre norme del presente disegno di legge, le presenti norme non vincolano una quota del rifinanziamento del SSN disposto dall’articolo 47, comma 1, bensì – più in generale – una parte “delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale.” La norma inoltre prevede l’istituzione, con decreto interministeriale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un Osservatorio composto da esperti per il monitoraggio delle dipendenze patologiche e dell’efficacia delle azioni di cura. Ai componenti dell’Osservatorio non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborso di spese o altri emolumenti comunque denominati.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto interministeriale istitutivo dell’Osservatorio, è abrogato il decreto interministeriale 12 agosto 2019 che ricostituiva l’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave. La norma prevede inoltre che alla ripartizione della quota di 50 milioni si provvede annualmente all’atto dell’assegnazione delle risorse spettanti alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario standard regionale e che la verifica dell’effettiva destinazione delle risorse e delle relative attività assistenziali costituisce adempimento ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale (comma 2).
La norma istituisce il fondo per le dipendenze patologiche (FDP), che viene ripartito tra le regioni sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute. Per la dotazione del FDP è autorizzata la spesa di 44 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025 (comma 4). Vengono contestualmente abrogati l’articolo 1, comma 133, della legge 29 dicembre 2014, n. 190, che, tra l’altro, destinava 50 milioni a decorrere dall’anno 2015 per il contrasto delle dipendenze da gioco d’azzardo, e l’articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 20876, che istituiva il Fondo per le dipendenze patologiche con una autorizzazione di spesa iniziale di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, attualmente pari a 44 milioni di euro annui. I decreti di ripartizione del Fondo per il gioco d’azzardo patologico, già adottati alla data di entrata in vigore della presente disposizione ai sensi del previgente articolo 1, comma 946, della legge n. 208 del 2015, mantengono la loro efficacia sino all’esaurimento della spesa dell’ammontare ripartito tra le singole regioni.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica. La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limitano a ridefinire le finalità di finanziamenti già esistenti e conseguentemente ad abrogare le finalità previste dalla normativa vigente.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le norme in esame – finalizzano una quota pari a 50 milioni di euro del finanziamento del SSN, a decorrere dall’anno 2025, al contrasto delle patologie da dipendenza e – istituiscono il fondo per le dipendenze patologiche (FDP) per la cui dotazione è autorizzata la spesa di 44 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025. Contestualmente: – viene abrogato il comma 133 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2014, n. 190, che, tra l’altro, destinava (nell’ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale) 50 milioni a decorrere dall’anno 2015 per il contrasto delle dipendenze da gioco d’azzardo; – viene abrogato il comma 946 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che istituiva il Fondo per le dipendenze patologiche, la cui dotazione a legislazione vigente è di 44 milioni di euro77 . Esse inoltre istituiscono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Osservatorio composto da esperti per valutare le misure più efficaci per il contrasto del fenomeno della dipendenza grave patologica: ai componenti dell’Osservatorio non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Alla norma non sono ascritti effetti finanziari: la relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limitano a ridefinire le finalità di finanziamenti già esistenti. In proposito: – non si formulano osservazioni circa le finalizzazioni di quote del finanziamento del SSN, posto che le norme intervengono istituendo una nuova finalizzazione di risorse e sopprimendone un’altra di misura corrispondente; – circa l’istituzione di un’autorizzazione di spesa e la corrispondente soppressione di un’altra autorizzazione di spesa, si prende atto del carattere compensativo dell’intervento, e sotto questo profilo non si formulano osservazioni mentre, dal punto di vista strettamente contabile, andrebbero chiarite le ragioni per cui nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari non siano state indicate, come di consueto, la nuova autorizzazione di spesa come maggior spesa corrente e la soppressione della vecchia come minor spesa corrente; – circa l’istituzione dell’Osservatorio, non si formulano osservazioni considerato che la sua attività è presidiata dalle consuete clausole di non onerosità e di esclusione degli emolumenti e che le sue attività appaiono di carattere modulabile e programmabile e dunque appaiono idonee ad essere contenute entro il limite delle risorse a disposizione. cdn/AGIMEG