Prorogare tutte le concessioni di gioco – già scadute o in scadenza – per 36 mesi “In ragione della straordinarietà ed imprevedibilità dell’emergenza epidemiologica”. Lo chiedono con due distinti emendamenti alla legge di Bilancio, di formulazione simile, gli on. Mauro D’Attis di FI e Marco Lacarra del PD. D’Attis ha anche presentato una proposta di modifica che – sempre a causa della crisi sanitaria e economica – chiede che non si tenga in considerazione la regolarità contributiva per l’iscrizione al Registro Unico degli operatori di gioco. Di seguito gli emendamenti
L’articolo 205 è sostituito dal seguente:
Articolo 205
(Disposizioni in materia di giochi)
1. In ragione della straordinarietà ed imprevedibilità dell’emergenza epidemiologica COVID-19 e dell’impossibilità attuale di delineare un quadro economico adeguato ad identificare l’equilibrio finanziario delle concessioni da mettere a gara, il termine di scadenza previsto per le concessioni in materia di gioco pubblico gestite dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sia fisiche che a distanza, sia già in proroga che in vigenza, è prorogato a titolo oneroso di trentasei mesi a far data dalla scadenza delle singole concessioni e a far data dal 1 gennaio 2021 per quelle già in proroga.
2. Gli oneri concessori dovuti per la proroga di cui al comma 1 sono determinati con riferimento agli oneri corrisposti per la concessione originaria, proporzionati alla durata della proroga e inclusivi della quota parte relativa al contributo iniziale di concessione o alle corresponsioni dovute ad altro titolo in sede di affidamento della concessione, inclusi i diritti e corrispettivi a qualsiasi titolo corrisposti per gli apparecchi da intrattenimento. Gli oneri concessori determinati per legge e relativi alle concessioni già in proroga sono confermati nella stessa misura per la durata della proroga di cui al comma 1. Per i primi 18 mesi della proroga di cui al comma 1 gli oneri concessori non sono dovuti a titolo di ristoro economico per gli affidatari delle concessioni che hanno subito interruzioni del servizio prescritte in ragione dell’emergenza epidemiologica.
3. Le procedure di gara relative alle concessioni in proroga sono indette entro sei mesi dalla scadenza dei termini di durata rimodulati dal comma 1. Restano fermi gli obblighi di presentazione di adeguate garanzie economiche, proporzionate alla ridefinizione dei termini temporali, secondo le prescrizioni definite con determinazioni del Direttore Generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
4. I commi 727, 729 e 730 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono abrogati.
D’Attis, Mule’, Mandelli.
Dopo l’articolo 193, inserire il seguente:
Art. 193-bis
(Proroga tecnica degli affidamenti concessori nelle reti distributive dei giochi pubblici)
“1. In ragione della straordinarietà ed imprevedibilità dell’emergenza epidemiologica COVID-19 e dell’impossibilità attuale di delineare un quadro economico adeguato ad identificare l’equilibrio finanziario delle concessioni da mettere a gara, il termine di scadenza previsto per le concessioni in materia di gioco pubblico gestite dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sia fisiche che a distanza, sia già in proroga che in vigenza, è prorogato a titolo oneroso di trentasei mesi a far data dalla scadenza delle singole concessioni e a far data dal 1 gennaio 2021 per quelle già in proroga.
2. Gli oneri concessori dovuti per la proroga di cui al comma 1 sono determinati con riferimento agli oneri corrisposti per la concessione originaria, proporzionati alla durata della proroga e inclusivi della quota parte relativa al contributo iniziale di concessione o alle corresponsioni dovute ad altro titolo in sede di affidamento della concessione, inclusi i diritti e corrispettivi a qualsiasi titolo corrisposti per gli apparecchi da intrattenimento. Gli oneri concessori determinati per legge e relativi alle concessioni già in proroga sono confermati nella stessa misura per la durata della proroga di cui al comma 1. Per i primi 18 mesi della proroga di cui al comma 1 gli oneri concessori non sono dovuti a titolo di ristoro economico per gli affidatari delle concessioni che hanno subito interruzioni del servizio prescritte in ragione dell’emergenza epidemiologica.
3. Le procedure di gara relative alle concessioni in proroga sono indette entro sei mesi dalla scadenza dei termini di durata rimodulati dal comma 1. Restano fermi gli obblighi di presentazione di adeguate garanzie economiche, proporzionate alla ridefinizione dei termini temporali, secondo le prescrizioni definite con determinazioni del Direttore Generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
4. I commi 727, 729 e 730 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono abrogati.”
Lacarra
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Ai fini dell’iscrizione al Registro Unico degli operatori di gioco di cui all’art. 27 del decreto legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, per gli anni 2021 e 2022, non è considerato requisito la regolarità fiscale e contributiva. A tale fini non potrà essere richiesto all’atto dell’iscrizione o del rinnovo dell’iscrizione al suddetto registro alcun documento attinente alla regolarità fiscale o contributiva.”
D’Attis, Mule’, Mandelli.
lp/AGIMEG