Ippica, Mipaaf: fino al 6 settembre massimo 10 corse a giornata e 12 cavalli per corsa

“Al fine di limitare i rischi di contagio, e fino alla data del 6 settembre 2020, l’organizzazione delle giornate di corse, anche in deroga ai Regolamenti tecnici delle specifiche discipline di corsa, avverrà nel rispetto dei seguenti principi generali: numero delle corse per giornata: max 10; tempo trascorso tra una corsa e la successiva: max 45 minuti per le corse al galoppo e max 30 minuti per le corse al trotto; numero massimo di cavalli per corsa: 12 cavalli. La disposizione relativa al numero massimo di cavalli si applica anche alle Corse Tris. I requisiti numerici previsti dal Regolamento alle Corse Tris, ai fini della formulazione e riuscita della competizione, si intendono riferiti in ogni caso al limite inderogabile di 12 cavalli”. E’ quanto prevedono le linee guida del Mipaaf, condivise con le società di corse riconosciute dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per l’attività di organizzazione delle corse ippiche, rigorosamente a porte chiuse, e che recano le istruzioni operative “volte ad assicurare la gestione in sicurezza di tutte le attività correlate all’organizzazione delle corse relative alle discipline del trotto, del galoppo, del sella e delle manifestazioni sella, al fine di contenere i rischi di contagio nell’ambito del fenomeno epidemiologico COVID-19. Il carattere delle Linee guida è di natura obbligatorio: esse sono state valutate dal Comitato tecnico scientifico operativo presso la Protezione Civile, integrate sulla base di alcune osservazioni dello stesso Comitato e aggiornato con le indicazioni contenute nell’allegato 10 del DPCM 17 maggio 2020”. Il Mipaaf sottolinea come “le sedute di allenamento dei cavalli da corsa e l’attività di organizzazione delle corse ippiche costituiscono la fase di valorizzazione del prodotto primario della filiera ippica; esse restano consentite negli impianti deputati purché gestiti a porte chiuse su tutto il territorio nazionale”, mentre le misure obbligatorie di contenimento del pericolo di contagio sono “il controllo della temperatura corporea al momento dell’ingresso presso la struttura, l adozione del distanziamento sociale, gli strumenti di protezione sanitarie (infermeria-triage; mascherine; tute/vestiario; supporti per l’igiene personale;…), procedure di isolamento in caso di contagio”. cr/AGIMEG