Internet point, avv. Tronci ad Agimeg: “Per la Cassazione non si possono applicare le sanzioni previste per i videoterminali”. Vuoto colmato nel 2019

Solo nel 2019 il legislatore è intervenuto per definire le sanzioni da applicare agli internet point che consentono di giocare su dei siti illegali. E lo ha fatto aggiungendo la lettera f-quater al comma 9 del 110 Tulps. Fino a quel momento si era creato un vuoto normativo: il decreto Balduzzi infatti riconosceva come illegali quei normali computer, ma non dettava delle sanzioni specifiche. E gli ispettori ADM di conseguenza ricorrevano a un’altra norma del Tulps, la lettera f-ter del comma 9, e applicavano a quei PC le sanzioni previste per i videoterminali illegali. La Cassazione tuttavia ha stabilito che questa estensione non è consentita: “La Corte di Cassazione ha finalmente fatto chiarezza sull’interpretazione del comma 9 lett. f ter dell’art. 110 del TULPS e sulla tipologia di apparecchi e videoterminali sanzionabili in ragione di detta norma”, spiega a Agimeg l’avv. Marco Tronci, legale dell’internet-point di Seregno, Monza e Brianza, che aveva ricevuto una sanzione da 124mila euro. “Grazie alla sentenza, è ora possibile affermare, senza tema di smentita che un semplice personal computer, collegato ad internet ed attraverso il quale è possibile raggiungere siti di gioco, non può essere sanzionato per la violazione dell’art. 110 comma 9 lett. f) ter del TULPS”. E Tronci conclude: “Dopo circa sei anni di contenzioso non può che accogliersi con soddisfazione il passaggio della sentenza nella parte in cui afferma che si deve ‘negare che il comma 9 lett. f ter dell’art. 110 del TULPS si presti a sanzionare anche le condotte inosservanti dell’art. 7 comma 3 quater introdotto dalla legge 8 novembre 2012 n. 189″ ovvero il c.d. Decreto Balduzzi'”. gr/AGIMEG