Imposta Unica sui concorsi pronostici, sulle scommesse e sui giochi: utilizzabile il superbonus 110%

L’Agenzia delle Entrate, attraverso la risposta n. 394/2023 ad un interpello, ha fornito chiarimenti sulla possibilità di utilizzare il crediti d’imposta Superbonus 110% di cui all’art. 121, comma 2, DL 34/2020, in compensazione dell’Imposta Unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse e dell’Imposta Unica sui giochi, di cui all’art. 4 del DPR 66/2002.

In data 25 luglio 2023, l’Agenzia delle Entrate pubblica la risposta ad un interpello, attraverso il quale l’istante, in qualità di Concessionario di Stato – operante nel settore “online” delle scommesse sportive, concorsi pronostici, delle scommesse sportive, ippiche e giochi su rete fisica attraverso la gestione di migliaia di punti vendita – chiede di poter utilizzare in compensazione i crediti d’imposta derivanti dagli interventi edilizi di cui all’art. 121, comma 2 del Decreto Legge 34/2020 (cd Superbonus 110%) acquisiti da soggetti terzi. E’ quanto si legge in un articolo pubblicato da Giovanni Sipala dello studio Sipala&Raiti.

L’istante, infatti, essendo soggetto passivo dell’imposta unica, intende acquisire mediante “cessione del credito” il credito Superbonus 110%, con il fine ultimo di poterlo utilizzare in compensazione della suddetta imposta.

L’agenzia delle entrate fornisce, quindi, una risposta a tale interpello attraverso il quale esprime parere positivo sulla possibilità di compensazione. Più esattamente l’Agenzia richiama l’art. 17 del D.lgs. 241/1997, il quale disciplina i “versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’Inps e delle altre somme a favore dello Stato […] con eventuale compensazione dei crediti” e il quale, al comma 2, elenca i crediti e i debiti interessati dal versamento unitario (F24) e dalla compensazione.

In parole povere se una somma può essere riscossa tramite Modello F24, perché è inclusa nell’elenco di cui al comma 2, dell’art. 17 del D.lgs 241/1997, allora i relativi debiti possono essere pagati attraverso l’utilizzo in compensazione di crediti tributari.

Sia la riscossione dell’imposta unica, disciplinata dall’art. 4, del DPR 66/2002, sia i crediti d’imposta elencati all’art. 121 del D.L. 34/2020, fanno esplicito richiamo alle modalità di pagamento e compensazione regolate dall’art. 17, del Decreto legislativo 241 del 1997. Sulla base delle norme che disciplinano le modalità di pagamento dell’imposta unica e le modalità di accesso e compensazione del Superbonus, quindi, non vi è alcun dubbio sulla possibilità di procedere al pagamento dell’imposta unica attraverso la compensazione del Superbonus 110%, ceduto al Concessionario da un soggetto terzo.

Secondo quanto disposto dall’art. 121, comma 3, D.L. 34/2020, inoltre, non si applicano i limiti di cui all’art. 31, comma 1, del D.L. 78/2010, il quale prevede il divieto di compensazioni di crediti fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento. Restano, invece, gli altri limiti disposti dallo stesso comma 3 dell’art. 121, il quale prevede la ripartizione del credito in quote annuali e l’impossibilità di poter fruire negli anni successivi della quota di credito non utilizzata nell’anno.

E’ giusto, infine, indicare gli eventuali rischi a cui potrebbe incorrere il Concessionario che volesse acquisire il credito d’imposta Superbonus. Nel caso in cui dovesse essere accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante anche nei confronti del soggetto beneficiario, purché in presenza di concorso nella violazione con dolo o colpa grave. Lo riporta Giovanni Sipala dello studio Sipala&Raiti.

E’ chiaro, quindi, che l’acquisizione del credito d’imposta possa essere uno strumento vantaggioso per il Concessionario che intendesse compensare le somme a debito, a patto che lo stesso verifichi, in sede di acquisizione del credito d’imposta, la sussistenza dei requisiti necessari per avere diritto al credito. Questo lo può fare attraverso l’acquisizione di tutta la documentazione elencata al comma 6-bis dell’art. 121 del D.L. 34/2020. Il presente comma, infatti, è stato aggiunto dall’art. 1, comma 1, D.L. 11/2023 con decorrenza dal 17.02.2023, così da permettere al cessionario di verificare la sussistenza dei requisiti che danno diritto al credito d’imposta ed evitare il concorso nella violazione con dolo o colpa grave. lp/AGIMEG