Era nell’aria ed è arrivata la conferma. Il Consiglio di Stato ha sospeso l’esecutività della sentenza sulla decadenza della concessione di Global Starnet. Ricordiamo che lo stop all’attività della Global Starnet era previsto per il prossimo 31 dicembre. Tra i passaggi della sentenza si evidenzia che: “dal momento che la decadenza della concessione successivamente al 31 dicembre 2022 comporterebbe uno svuotamento sostanzialmente totale della consistenza economica degli asset della società poiché i gestori che provvedono a gestire i rapporti con gli esercizi dove le macchine da gioco vengono collocate cesserebbero all’evidenza ogni rapporto con la ricorrente per rivolgersi ad altri concessionari”. Altro passaggio importante: “Ritenuto che tale azzeramento del valore della società vada evitato fino alla conclusione del contenzioso, sia perché esso finirebbe col rendere verosimilmente inutile la stessa cognizione giurisdizionale che è stata devoluta alla S.C., sia, anche e soprattutto, perché attualmente la società viene gestita da amministratori giudiziari nominati dal G.I.P. presso il Tribunale di Roma”. Quella che segue è la sentenza integrale:
Pubblicato il 11/11/2022
N. 05297/2022 REG.PROV.CAU.
N. 01286/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1286 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Carmelo Barreca, Andrea Scuderi e Stefano Vinti, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Monopoli di Stato – Amministrazione Autonoma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-., -OMISSIS-., -OMISSIS-., -OMISSIS-., -OMISSIS-., -OMISSIS-., -OMISSIS-., -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per la sospensione dell’efficacia
della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, n.-OMISSIS-impugnata ex art. 110 c.p.a. presso la Corte di cassazione.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’art. 98 cod. proc. amm.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza del Consiglio di Stato di reiezione dell’appello;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2022 il Cons. Ugo De Carlo e viste le conclusioni delle parti presenti, o considerate tali ai sensi di legge, come da verbale;
Ritenuto che la richiesta di sospensione dell’efficacia della sentenza del Consiglio di Stato indicata in epigrafe ex art. 111 c.p.a. debba essere valutata in misura assolutamente prevalente sotto il profilo del periculum in mora, in quanto una delibazione funditus del fumus boni iuris circa i profili di merito del ricorso presentato per motivi attinenti alla giurisdizione finirebbe per costituire un’anomala anticipazione del giudizio della Corte di Cassazione, ovvero un’indebita rivalutazione delle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata da parte del medesimo organo che l’ha emanata;
Considerato che, ridotta l’odierna cognizione cautelare nei limiti suindicati, la richiesta possa essere accolta, in quanto il massimo periculum nella vicenda in esame è evidente dal momento che la decadenza della concessione successivamente al 31 dicembre 2022 comporterebbe uno svuotamento sostanzialmente totale della consistenza economica degli asset della società poiché i gestori che provvedono a gestire i rapporti con gli esercizi dove le macchine da gioco vengono collocate cesserebbero all’evidenza ogni rapporto con la ricorrente per rivolgersi ad altri concessionari;
Ritenuto che tale azzeramento del valore della società vada evitato fino alla conclusione del contenzioso, sia perché esso finirebbe col rendere verosimilmente inutile la stessa cognizione giurisdizionale che è stata devoluta alla S.C., sia, anche e soprattutto, perché attualmente la società viene gestita da amministratori giudiziari nominati dal G.I.P. presso il Tribunale di Roma a seguito dell’emanazione di un decreto di sequestro preventivo dell’azienda, di tal che si rende necessario tutelare anche l’interesse pubblico connesso a tale amministrazione giudiziaria;
Ritenuto che non vi sia materia per provvedere in tema di spese della presente fase in quanto l’art. 111 c.p.a. richiama vari commi degli artt. 55 e 56 c.p.a. ai fini della loro applicazione nel procedimento in esame, ma non anche l’art. 57 c.p.a. in tema di spese, da ciò potendosi trarre il corollario che nel presente procedimento non vi sia normativamente luogo al relativo regolamento (non incoerentemente, del resto, con la prefata peculiarità di questo incidente cautelare quasi interamente centrato sul periculum in mora, che mal si presta a giustificare ex se una sanzione pecuniaria a carico della parte soccombente);
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende l’esecutività della sentenza impugnata e, con essa, degli atti impugnati in primo grado con il ricorso respinto dopo la devoluzione della res controversa al giudice di appello.
Nulla per le spese.
lp/AGIMEG