La Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato ha espresso un parere interlocutorio diretto al Ministero dell’Economia e Finanze sullo schema di decreto ministeriale recante “Regolamento concernente i termini e le modalità per la rimozione da parte del concessionario delle cause di revoca o di decadenza della concessione dei giochi pubblici a distanza e condizioni e limiti per il pagamento di un indennizzo al concessionario in caso di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico ovvero di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario”.
In linea generale, secondo i giudici del Consiglio di Stato “il provvedimento si presta, in più punti, ad essere riformulato al fine di assicurare la coerenza e la chiarezza delle relative previsioni. Ciò non solo con riguardo alla costruzione del testo e alla formulazione di singole disposizioni ma anche con riferimento al contenuto sostanziale di alcuni articoli”.
Il parere
Con riferimento alla formulazione dei singoli articoli il Consiglio di Stato ha osservato in particolare che “l’articolo 1 (Cause di revoca e di decadenza dalla concessione), risulta disciplinare, al comma 1, le sole cause di decadenza e ai commi 2 e 3 l’escussione delle polizze fideiussorie nei casi di decadenza e di revoca della concessione. Peraltro il comma 1 presenta un contenuto a analogo quello del comma 1 dell’articolo 4 (Cause di decadenza). Si suggerisce pertanto di sopprimere l’articolo e di introdurre un nuovo articolo (Escussione delle polizze fideiussorie) costituito esclusivamente dai predetti commi 2 e 3, da inserire dopo l’articolo 4 (Decadenza dalla concessione), rinumerando conseguentemente gli articoli”.
Inoltre, appare opportuno semplificare l’indicazione dei danni subiti dallo Stato suscettibili di risarcimento, andrebbe in modo più perspicuo chiarito, ed espressamente nel testo, che all’Agenzia spetta prioritariamente provvedere al ristoro dei danni subiti dallo Stato. In più, a garanzia degli adempimenti convenzionali e a tutela dei titolari dei conti di gioco, si invita l’Amministrazione a valutare l’opportunità di prevedere la stipula di una “polizza fideiussoria a prima richiesta” piuttosto che di una semplice polizza fideiussoria, in modo da potere ottenere in via automatica e immediata i risarcimenti e i rimborsi spettanti da parte del concessionario”.
“All’articolo 1, comma 3, si prevede che a costituire il Fondo di riserva da utilizzare per i rimborsi dei titolari di conti di gioco concorra una quota pari solo all’1% delle polizze escusse, dal che si deduce che il restante 99 per cento potrebbe essere destinato, atteso il regime di poziorità nel soddisfacimento che pare affermato dal complesso della disciplina qui in esame, al risarcimento dei danni subiti dallo Stato. L’obiettivo, in linea di principio da condividere, di introdurre un istituto di tutela della pubblica fede, appare pertanto destinato ad essere perseguito con modalità tali da salvaguardare in misura del tutto marginale l’interesse dei giocatori“.
All’articolo 3, il CdS suggerisce di riformulare il comma 1 nei seguenti termini: “Qualora non vi siano le condizioni per l’applicazione dell’articolo 5, fermo restando quanto previsto dell’articolo 2, comma 4, è corrisposto un indennizzo al concessionario, proporzionato all’effettivo residuo onere di investimento fino alla data della revoca”, ciò in considerazione della soppressione dell’articolo 2, comma 3, di cui alla lettera d) e della circostanza che l’attuale formulazione riproduce in parte il contenuto dell’articolo 5 al quale è sufficiente rinviare”.
“All’articolo 3, comma 2, si invita l’Amministrazione a valutare l’opportunità di considerare espressamente il caso in cui la concessione risulti oggetto di proroga (risultano tra l’altro precedenti di proroghe ex lege), chiarendo se tale circostanza influisca o meno sulla corresponsione dell’indennizzo”. all’articolo 4, i commi 3 e 4, primo periodo, riproducono parte del contenuto dell’articolo 5, mentre l’ultimo periodo del comma 4 appare superfluo in quanto i commi 2 e 3 dell’articolo 1 devono in ogni caso trovare applicazione. Entrambi i commi possono pertanto essere soppressi;
“All’articolo 5, comma 2, appare opportuno prevedere dei criteri volti ad orientare l’Amministrazione nello stabilire il termine ivi previsto “non inferiore a 30 giorni e non superiore a 180 giorni”. In questa prospettiva, appare quindi preferibile indicare un unico termine iniziale, pari in ipotesi a 60 giorni, con la possibilità di proroga, su istanza di parte, per ulteriori 60 giorni nel caso di oggettive difficoltà a rimuovere le cause che determinerebbero l’adozione del provvedimento di decadenza o revoca e una volta verificata, sulla base di adeguate prove dell’inizio di una seria “attivazione”, l’effettiva volontà di adempiere del concessionario. In presenza di tali circostanze, e sempre sulla base di un’istanza di parte, potrebbe essere valutata anche la possibilità di concedere una seconda proroga di pari durata (fino a raggiungere l’ipotizzato massimo di 180 giorni contrassegnato, però, dalla costante verificabilità della seria e diligente volontà adempitiva, in concreto, del concessionario)”. ac/AGIMEG