Gioco e dipendenze, Regione Lombardia: presentato progetto di legge per rafforzare contrasto alle dipendenze patologiche attraverso strutture dedicate, evoluzione del corpus normativo e monitoraggio del fenomeno

Agire in modo proattivo, nel contrasto delle dipendenze patologiche, tra cui anche il gioco d’azzardo, non solo attraverso Strutture dedicate e specializzate, ma anche attraverso l’azione sinergica di tutto il Sistema Sociosanitario Regionale, sviluppando un’evoluzione del corpus normativo esistente e migliorando la capacità, anche previsionale, di inquadramento dinamico e di monitoraggio del fenomeno per favorire interventi precoci e migliorarne l’efficacia. E’ quanto prevede il Progetto di Legge di iniziativa consiliare della Regione Lombardia “Nuovo sistema di intervento sulle dipendenze patologiche”.
“Negli ultimi anni si osserva un graduale aumento di assistiti con richieste di trattamento per nuove sostanze, farmaci e soprattutto, gioco d’azzardo patologico. Da qualche anno infatti vanno aggiunte le cosiddette ‘nuove dipendenze’ non legate all’utilizzo di sostanze, ma a comportamenti quali ad esempio, il gioco d’azzardo patologico, lo shopping compulsivo, la dipendenza da internet. Erroneamente si pensa che queste nuove dipendenze non essendo legate a sostanze siano meno invasive e più facili da controllare mentre, in realtà, quando questi comportamenti socialmente accettati diventano patologici sono espressione di un profondo disagio psichico”, si legge nel PDL.
Nel 2019, secondo i dati della Regione Lombardia, si sono contati 49.597 assistiti per diverse dipendenze patologiche, in maggioranza per Tossicodipendenze (29.775) e alcolismo (10.383). Le domande di presa in cura di giocatori d’azzardo patologici sono state 2.613.

Il progetto di legge – all’esame delle Commissioni consiliari I (Programmazione e bilancio), III (Sanità e politiche sociali) e IV (Attività produttive, istruzione, formazione e occupazione) – “predispone le condizioni operative necessarie affinché nei confronti di fenomeni in rapida evoluzione che riguardano trasversalmente tutta la popolazione e che possono risultare invalidanti ed in grado di influenzare la qualità e l’aspettativa di vita si agisca in modo proattivo, non solo attraverso Strutture dedicate e specializzate, ambulatoriali e residenziali, ma anche attraverso l’azione sinergica di tutto il Sistema Sociosanitario Regionale; sviluppa un’evoluzione del corpus normativo esistente, prendendo in considerazione la complessità e le novità degli scenari di riferimento in continuo e rapido mutamento anche in relazione al quadro socio–economico generale ed alle condizioni degli individui; determina quanto necessario per migliorare la capacità, anche previsionale, di inquadramento dinamico e di monitoraggio dei fenomeni su cui intervenire e determina l’attivazione e gestione di ‘reti diffuse’ atte a favorire interventi precoci ed a migliorarne l’efficacia; coinvolge nella gestione del fenomeno non solo gli aspetti di prevenzione e cura della malattia, ma anche quelli legati al disagio, alla povertà e al recupero sociale e lavorativo a favore dell’individuo e della sua famiglia”.

“La presente legge – recita l’articolo 1, che ne definisce gli obiettivi – reca disposizioni relative agli interventi socio-sanitari di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione relativi alle patologie connesse all’utilizzo non terapeutico di sostanze psicotrope, ai consumi e ai comportamenti a rischio di dipendenza patologica. Definisce, inoltre, strumenti idonei affinché Regione Lombardia possa promuovere una risposta sanitaria, sociosanitaria e sociale sempre appropriata e aggiornata a fenomeni in continua, dinamica evoluzione volta a sostenere e tutelare i soggetti affetti da dipendenza patologica e le loro famiglie con particolare attenzione ai minori e alla popolazione femminile. Ai fini della presente legge si intende per ‘dipendenza patologica’ sia la dipendenza derivata da uso di sostanze, sia la dipendenza derivata da comportamenti patologici quali il gioco d’azzardo patologico e le cosiddette nuove dipendenze”.

“La Regione, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge (1 gennaio 2021 ndr), costituisce il Comitato di Indirizzo e Coordinamento in Area Dipendenze presieduto dal Presidente della Giunta Regionale e costituito dall’Assessore competente, da un rappresentante del Consiglio Regionale e da due componenti nominati dal Presidente della Giunta Regionale. Il Comitato: collabora alla realizzazione degli atti di Giunta in materia, necessari per la messa in atto di opportune strategie di intervento; fornisce, per quanto di competenza, indicazioni per la individuazione delle Regole Regionali di Sistema, per l’individuazione e la valutazione degli Obiettivi dei Direttori Generali delle Agenzie e delle Aziende parte del Sistema Socio-Sanitario; individua, annualmente, gli obiettivi comuni prioritari per le Reti Diffuse del Sistema Socio-Sanitario regionale; promuove iniziative di sensibilizzazione, di comunicazione e di informazione sui rischi connessi all’uso di sostanze psicoattive a scopo non terapeutico e sui comportamenti additivi, sull’organizzazione dei servizi e sulle azioni di prevenzione e cura; valorizza con opportuni mezzi, l’offerta di prevenzione e cura, favorendone la conoscenza e l’accessibilità da parte dei cittadini; convoca annualmente il tavolo di lavoro per l’esame dalla relazione annuale”.

“Viene costituita presso ogni ATS la “Rete Diffusa Dipendenze (Re.Di.Di.)” al fine di promuovere e organizzare l’interazione sinergica dell’attività erogativa delle diverse componenti pubbliche e del privato accreditato di settore con l’obiettivo di ridurre le conseguenze sulla salute e i costi individuali e sociali di consumi e comportamenti a rischio e al fine di possedere gli elementi tecnici necessari per agire direttamente, in modo preordinato e per quanto di competenza nell’ambito di contrasto alla diffusione del disturbo da uso di sostanze e dipendenze. Partecipano alla Rete Diffusa Dipendenze (Re.Di.Di.): le Aziende Socio-Sanitarie territoriali, gli IRCCS, AREU, le Organizzazioni di settore, pubbliche e private accreditate, operanti nel territorio regionale, le rappresentanze dei Medici di Medicina Generale, dei Pediatri di libera Scelta, dei Medici di Continuità Assistenziale, dei Servizi Sociali dei Comuni e la Direzione Scolastica Territoriale”.

“La Regione Lombardia, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, adegua i Servizi Ambulatoriali per le Dipendenze Patologiche (S.D.I.P.) alla gestione delle tre aree di intervento (Area I – azioni di prevenzione, anche con il coinvolgimento delle scuole e della formazione professionale, attività di aggancio precoce, consulenza alle famiglie, riduzione dei danni e dei rischi, azioni di prima necessità relative ad interventi di primo contatto, comprese le azioni di prossimità in luoghi e situazioni a rischio urbane ed extraurbane; Area II – diagnosi e cura, attività di assessment diagnostico, programmi di trattamento clinico specialistico, terapeutico, educativo, compresi programmi di bassa soglia; Area III – riabilitazione/reinserimento famigliare, formativo e socio lavorativo programmi di trattamento per il completo recupero sociale e lavorativo dell’individuo) fatte salve funzioni cliniche eventualmente previste dalle norme, e ne definisce i criteri di accreditamento e contrattualizzazione”.

“La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2021”. cr/AGIMEG