Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia ha respinto il ricorso presentato da un operatore del settore giochi che aveva impugnato il diniego, da parte della Questura, dell’autorizzazione ex art. 88 del T.U.L.P.S. per l’apertura di un centro di trasmissione dati (CTD) dedicato alla raccolta di scommesse.
Il provvedimento contestato era fondato su due motivazioni principali: da un lato, la mancanza della necessaria concessione rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per operare legalmente nel settore delle scommesse; dall’altro, la violazione della normativa regionale sul “distanziometro”, in quanto il locale commerciale era situato a una distanza inferiore ai 500 metri da due “luoghi sensibili”, identificati in una scuola elementare e un asilo nido.
Il ricorrente aveva fatto leva su una serie di pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione Europea per sostenere la non necessità di una concessione statale, richiamando il principio della libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi all’interno dell’UE. Aveva inoltre contestato il metodo con cui era stata effettuata la misurazione delle distanze, sostenendo che, se calcolate correttamente lungo il percorso pedonale più breve, avrebbero rispettato la soglia minima imposta dalla legge regionale.
Tuttavia, il TAR ha rigettato tutte le censure. In merito alla mancanza della concessione ADM, il Collegio ha confermato che la normativa italiana prevede espressamente l’obbligo del titolo concessorio per poter legittimamente richiedere l’autorizzazione di pubblica sicurezza. Ha inoltre ricordato che il principio del primato del diritto dell’Unione Europea non implica un’esenzione generalizzata da tale requisito, soprattutto alla luce della più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, che ha chiarito come le sentenze europee non autorizzino automaticamente i centri affiliati a operatori esteri ad agire in deroga alla normativa nazionale.
Per quanto riguarda il profilo del distanziometro, il Tribunale ha considerato legittimo l’operato dell’Amministrazione, ritenendo sufficientemente motivato il provvedimento di diniego e rigettando la richiesta di una nuova perizia tecnica. Nessuna violazione procedurale è stata ravvisata nell’assenza di preavviso al ricorrente durante le operazioni di misurazione, e le contestazioni in merito al metodo adottato sono state ritenute infondate. ac/AGIMEG