Trasmessa alla Camera la sentenza con la quale la Corte Costituzionale dichiara ”l’illegittimità costituzionale dell’articolo 135, comma 1, lettera q-quater, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (delega al Governo per il riordino del processo amministrativo), nella parte in cui prevede la devoluzione alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, delle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall’autorità di polizia relativi al rilascio d autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro”. Si tratta della sentenza con la quale la Corte Costituzionale ha bocciato la norma che affida alla competenza inderogabile del Tar Lazio le controversie sul rilascio della licenza di pubblica sicurezza agli esercizi che commercializzano giochi pubblici. La norma controversa è appunto l’art. 135,(lett. q-quater), del codice di procedura amministrativa che affida al solo Tar del Lazio tutti i ricorsi amministrativi in materia di giochi (come ad esempio quelli sul rilascio dell’art. 88 Tulps, a prescindere da provincia in cui la Questura ha sede). Nella sentenza la Consulta ricorda che – come ha già affermato in altri precedenti casi – “le deroghe alla ripartizione ordinaria della competenza territoriale devono essere valutate secondo un «criterio rigoroso»” . Pertanto “ogni deroga al suddetto principio sia disposta in vista di uno scopo legittimo, giustificato da un idoneo interesse pubblico (che non si esaurisca nella sola esigenza di assicurare l’uniformità della giurisprudenza sin dal primo grado, astrattamente configurabile rispetto ad ogni categoria di controversie); che la medesima deroga sia contraddistinta da una connessione razionale rispetto al fine perseguito; e che, infine, essa risulti necessaria rispetto allo scopo, in modo da non imporre un irragionevole stravolgimento degli ordinari criteri di riparto della competenza in materia di giustizia amministrativa”. La sentenza è stata trasmessa alla Camera il 13 giugno scorso, nello stesso giorno in cui è stata anche pubblicata in Gazzetta Ufficiale. im/AGIMEG