Il Tar di Bolzano ha sospeso gli effetti della norma sul “distanziometro” prevista per le sale giochi nella legge provinciale, a seguito del ricorso di un esercente. “Ritenuto che sussiste il requisito dell’estrema gravità e urgenza richiesto dall’art. 56 c.p.a. per l’adozione di una misura cautelare provvisoria fino alla data dell’udienza collegiale in camera di consiglio, tenuto conto che l’impugnato provvedimento di decadenza dall’autorizzazione alla gestione della sala giochi in esame dispone la chiusura dell’esercizio entro 7 giorni dalla notifica del provvedimento (…) il provvedimento impugnato di decadenza, è sospeso in via provvisoria fino alla data della camera di consiglio”. lp/AGIMEG