Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa – Sezione Autonoma di Bolzano, ha respinto il ricorso di un titolare di una sala giochi di Vipiteno (BZ) per l’annullamento del provvedimento della Provincia Autonoma di Bolzano di decadenza dell’autorizzazione alla gestione della sala giochi, in quanto ubicata a meno di 300 metri da luoghi sensibili. Con nota del 23 febbraio 2016 veniva comunicato al titolare della sala Vlt l’avvio del procedimento per la pronuncia di decadenza della sopra citata autorizzazione alla gestione della sala giochi. Per il Tar, “mentre la biblioteca comunale rientra tra i luoghi sensibili individuati dalle due deliberazioni provinciali già annullate da questo Tribunale, lo “Jugendwohnheim” (ossia il focolare per i giovani) rientra tra le categorie di luoghi sensibili individuati direttamente dal legislatore (“altri istituti frequentati principalmente dai giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociale” e, perciò, quest’ultimo luogo sensibile rimane in ogni caso di ostacolo al rinnovo dell’autorizzazione. L’Assessore provinciale competente, nel provvedimento di decadenza impugnato, manifesta la volontà di non rinnovare l’autorizzazione al ricorrente, in quanto i locali nei quali è gestita la sala giochi “sono ubicati in un raggio di 300 metri” dal focolare per giovani “Kolping” e dalla biblioteca comunale, come comunicato dal Comune di Vipiteno”. Per i giudici la censura del ricorrente “è palesemente infondata, posto che la categoria dei giovani è individuata direttamente e in modo inequivoco dal legislatore provinciale come categoria di persone da tutelare, per prevenire il vizio del gioco”. Il Tar ricorda inoltre che “la Corte Costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni provinciali che, dettando norme sulla localizzazione degli apparecchi da gioco lecito, mirano a tutelare le ‘conseguenze sociali dell’offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, nonché all’impatto sul territorio dell’afflusso a detti giochi degli utenti. La Corte ha ritenuto che le disposizioni de quibus non rientrino nella competenza esclusiva dello Stato in materia di misure di prevenzione dei reati e mantenimento dell’ordine pubblico, lasciando intendere che esse rientrino nella materia sociale della tutela dei minori e in quella della tutela del territorio, materie nelle quali la Provincia autonoma di Bolzano esercita potestà legislativa esclusiva”. lp/AGIMEG