Il Tar Puglia, sede di Bari, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale sulla norma che attribuisce la competenza al Tar Lazio sulle “controversie aventi ad oggetto i provvedimenti … emessi dall’Autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro”. E’ quanto è stato disposto in un’ordinanza del 23 maggio, il ricorso da cui scaturisce il provvedimento riguardava il rilascio della licenza di pubblica sicurezza a un ced collegato a un bookmaker estero. Per il giudice amministrativo di Bari, la norma (art. 135, comma 1, lett. q-quater del codice del processo amministrativo, introdotto con il decreto per la semplificazione fiscale del marzo 2012) è contraria agli artt. 3 e 125 della Costituzione. Per quanto riguarda il principio di uguaglianza, la norma “opera una deroga al criterio generale di individuazione della competenza, fissato nel tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale ha sede l’amministrazione autrice del provvedimento impugnato” (art. 13 1° comma, prima parte, c.p.a.). Il giudice pugliese ricorda che la Consulta in una sentenza del 1992 legittimò la competenza esclusiva del Tar Lazio “per le controversie in tema di provvedimenti emessi dal CSM e riguardanti i magistrati ordinari”, al fine di assicurare “l’uniformità della giurisprudenza fin dalle pronunce di primo grado”. Tuttavia, obietta che una simile ratio non sembra sussistere anche nel caso di specie. “Nel caso sottoposto al presente scrutinio, si controverte in ordine a provvedimenti emessi non già da una autorità centrale (nel qual caso occorrerebbe tuttavia interrogarsi sulla compatibilità della relativa deroga con la diversa previsione di cui all’art. 13, co. 1, seconda parte c.p.a, che stabilisce la competenza del TAR locale, in relazione a provvedimenti pur emessi da autorità centrali, ma i cui effetti si esauriscano in ambito locale), sibbene da un’autorità periferica, e segnatamente la Questura, competente per l’appunto al rilascio di autorizzazioni ex art. 88 TULPS. Pertanto, la possibilità che in subiecta materia si formino pronunce contrastanti tra i vari TT.AA.RR. dislocati sul territorio della Repubblica si pone nella stessa misura in cui sussiste in relazione a controversie di altra natura (es. in materia di espropriazioni, appalti, contenzioso elettorale, licenze commerciali, ecc.). Controversie rispetto alle quali, tuttavia, non vi è, in primo grado, alcun accentramento di competenza in capo ad un particolare Tribunale amministrativo regionale”. Per quanto riguarda invece il criterio della straordinarietà delle situazioni di emergenza, il giudice amministrativo ricorda la sentenza della Corte Costituzionale del 2007 decreto che dettava le misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza rifiuti in Campania. Anche in questo caso si affidava al Tar Lazio la competenza esclusiva sulle controversie, una previsione che “trova la sua ragion d’essere proprio nella straordinarietà delle situazioni di emergenza (e nella eccezionalità dei poteri occorrenti per farvi fronte) che costituiscono il presupposto dei provvedimenti amministrativi”. Il Tar ricorda però che la legge 225/1992 che ha istituito la Protezione Civile), che descrive come stato di emergenza esclusivamente “calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo”. E quindi, tornando al caso della licenza ex 88 Tulps, afferma che le attività di raccolta di gioco siano “invero particolari, in quanto a concreto rischio di infiltrazioni da parte di organizzazioni criminose, e sottoposte pertanto a duplice scrutinio, di tipo sia concessorio … e sia autorizzatorio”. UN duplice scrutinio che “si propone non già di contenere la domanda e l’offerta del giuoco, ma di canalizzarla in circuiti controllabili, ai fine di prevenirne la possibile degenerazione criminale”. E quindi afferma che, considerati i puntio fermi dettati dalla giurisprudenza sia comunitaria che interna, “rimane oscura a questo Collegio la positiva ricorrenza della ‘straordinarietà delle situazioni di emergenza’, nonché la ‘eccezionalità dei poteri occorrenti per farvi fronte’, che per il dettato di Corte cost. n. 237/07 giustificano la deroga al criterio generale di riparto della competenza sancito”. Ci si trova invece di fronte a “una situazione assolutamente fisiologica, tanto da essere fronteggiata con mezzi ordinari (i normali accertamenti di polizia), e disciplinata da una serie di disposizioni normative del tutto idonee al perseguimento degli scopi richiesti”. In sostanza, le Questure nel rilascio delle licenze di pubblica sicurezza, dispongono “di poteri del tutto ordinari, tanto da essere previsti e minuziosamente regolati dalla legge”. Di conseguenza, non è possibile “comprendere le ragioni di un accentramento dello scrutinio di legittimità dei provvedimenti emessi dalla Questura, ex art. 88 TULPS, in capo ad un unico Tribunale, nella specie il TAR Lazio, sede di Roma”. gr/AGIMEG