Il Consiglio dei Ministri ha deliberato di non impugnare la Legge della Regione Emilia Romagna n. 6 del 13/04/2017, recante “Modifiche alla Legge Regionale 4 luglio 2013, n. 5 relativa a ‘Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate'”. E’ quanto ha deliberato il Consiglio dei Ministri riunitosi oggi a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno Claudio De Vincenti. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali Enrico Costa, ha esaminato otto leggi delle Regioni e delle Province Autonome. Tra le leggi che ha deliberato di non impugnare quella della Regione Emilia Romagna recante “Modifiche alla Legge Regionale 4 luglio 2013, n. 5 (Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate)”. Tra le modifiche alla legge previste: “il comma 8 bis dell’articolo 6 della legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 (Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate) è sostituito dal seguente: 8 bis. È vietato consentire ai minori l’utilizzo di apparecchi e congegni meccanici ed elettromeccanici, attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento che distribuiscono tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita (ticket redemption)”. cdn/AGIMEG