L’Unione Europea ha aperto una procedura nei confronti di Malta in merito a una norma ritenuta incompatibile con le regole comunitarie sulla cooperazione giudiziaria. Al centro della questione vi è l’obbligo, introdotto nella legislazione nazionale maltese, per cui i tribunali dell’isola devono respingere l’esecuzione di sentenze straniere emesse contro operatori del settore del gioco online con licenza locale. Una posizione che, secondo le istituzioni europee, comprometterebbe i principi cardine dell’ordinamento dell’UE, come la fiducia reciproca tra le autorità giudiziarie dei Paesi membri e il divieto di rimettere in discussione decisioni già adottate da un altro Stato dell’Unione.
La Malta Gaming Authority (MGA) ha rilasciato una nota ufficiale in seguito alla Lettera di costituzione in mora inviata dalla Commissione Europea riguardo all’articolo 56A del Gaming Act, conosciuto in precedenza come Bill 55. Al centro del dibattito vi è la conformità di questa norma al diritto dell’Unione Europea, in particolare in merito al riconoscimento delle sentenze estere.
Secondo l’Autorità di regolamentazione maltese, l’articolo 56A non rappresenta un ostacolo generale all’esecuzione di sentenze straniere contro operatori con licenza maltese, né garantisce loro un’esenzione automatica da azioni legali in altri tribunali dell’UE. La norma, sostiene la MGA, non introduce nuovi motivi di rifiuto, ma si limita a riconfermare l’orientamento storico della politica pubblica maltese in materia di gioco online, coerente con il diritto europeo, in particolare con l’eccezione di ordine pubblico prevista dal Regolamento Bruxelles I bis.
La posizione di Malta, ribadisce la MGA, si fonda su un sistema di licenze di tipo point-of-supply, valido sin dall’ingresso del Paese nell’Unione Europea. Ciò consente agli operatori con licenza maltese di offrire legalmente i propri servizi anche in altri Stati membri, purché nel rispetto del quadro normativo nazionale e con una giustificazione giuridica valida per operare oltreconfine.
La MGA sottolinea inoltre che il sistema normativo maltese è orientato alla promozione del gioco responsabile e alla tutela dei giocatori, a prescindere dalla loro provenienza geografica. Tra le misure previste figurano la protezione dei fondi dei giocatori, la prevenzione del gioco minorile, l’offerta di strumenti di autolimitazione e il controllo della pubblicità dei servizi di gioco.
Malta, come Stato membro, afferma di aver sempre agito in coerenza con i principi del diritto dell’UE e con le decisioni della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE), in particolare per quanto riguarda la libertà di prestazione dei servizi e la libertà di stabilimento all’interno del mercato unico.
In questa direzione, la MGA ribadisce che qualsiasi restrizione ingiustificata – diretta o indiretta – a tali libertà è contraria alla giurisprudenza europea e ostacola il corretto funzionamento del mercato interno. Per oltre vent’anni, Malta ha contrastato approcci normativi eccessivamente restrittivi adottati da altri Stati membri in materia di gioco online, difendendo la propria impostazione regolatoria.
In conclusione, la MGA chiarisce che l’articolo 56A non altera il regime giuridico esistente, ma codifica una linea di politica pubblica già consolidata. L’Autorità continuerà a supportare il governo maltese nel promuovere un dialogo aperto e costruttivo con la Commissione Europea, al fine di garantire trasparenza e rispetto reciproco tra ordinamenti giuridici nazionali e quello comunitario. lp/AGIMEG