Giochi, Cassazione: “I giochi promozionali sono azzardo quando la vincita è rimessa al caso e assegnano un premio economicamente apprezzabile, anche se non in denaro”

Secondo il titolare del locale in cui erano istallati permettevano di giocare solo a giochi promozionali, la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ha tuttavia confermato il sequestro – disposto dal Tribunale di Bari – di due macchine dotate “di monitor che, con tecnologia touchscreen, permette all’utente di interfacciarsi alla rete internet cui la macchina è collegata”, che erano provviste di “lettore di banconote e di slot per l’inserimento di denaro”, e che riproducevano “rientranti nelle categorie di cui all’art. 110 TULPS”. Le giocate venivano dirottate su un sito apparentemente italiano, goldplay.it, ma la Cassazione ha rilevato ancora il tutto avviene “in assenza della rete AAMS ed in difetto di autorizzazione amministrativa, attraverso la riproduzione di giochi”. Per il titolare dell’esercizio – che ha anche una perizia giurata in tal senso – i due apparecchi offrivano giochi promozionali e non giochi d’azzardo. La Suprema Corte ha giudicato tuttavia corretto l’iter seguito dal Tribunale di Bari: “Il ragionamento, frutto di un adeguato apprezzamento della congruità degli elementi di fatto offerti dal pubblico ministero, appare corretto perché le caratteristiche evidenziate indubbiamente inducono a ritenere, sotto il profilo del fumus, che il gioco presenti profili di alea, essendo la vincita potenzialmente rimessa al caso, mentre il fine di lucro non deve necessariamente consistere in somme di denaro, essendo sufficiente che si tratti di un guadagno economicamente apprezzabile”. Il Tribunale “rispondendo alla specifica censura difensiva, ha ritenuto che da nessun elemento obiettivo emerga la destinazione degli apparecchi elettronici a giochi promozionali, se non dalla consulenza di parte, e che, pertanto, deve costituire materia di verifica l’effettivo funzionamento del dispositivo”. La Cassazione però ha affermato che sulle “valutazioni definitive” riguardanti la natura dei giochi offerti, “dovrà pronunciarsi il giudice di merito dopo che siano stati eseguiti gli opportuni accertamenti sulle caratteristiche dei dispositivi in sequestro”