Gazzetta Ufficiale, pubblicata la Legge Piemonte su contrasto gioco patologico. Ecco il testo integrale

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Regioni la Legge Regionale 15 luglio 2021, n. 19 del Piemonte sul Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (GAP). Pubblicato anche un avviso di rettifica di meri errori materiali contenuti nella normativa. Con tale legge è stata abolita la retroattività del distanziometro. Ecco il testo pubblicato in Gazzetta:

Art. 1

Finalita’

1. La regione, nell’ambito delle competenze in materia di tutela
della salute e di politiche sociali e sanitarie, promuove interventi
finalizzati alla prevenzione, al contrasto e alla riduzione del
rischio di dipendenza dal gioco d’azzardo patologico (GAP) sul
tessuto sociale, al rafforzamento della cultura del gioco misurato,
responsabile e consapevole nonche’ al recupero delle persone che ne
sono affette e al supporto delle loro famiglie e alla tutela delle
fasce piu’ deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione con
particolare riferimento alla tutela preventiva dei minori e dei
giovani.
2. La regione stabilisce, inoltre, misure volte a contenere
l’impatto negativo delle attivita’ connesse alla pratica del gioco
lecito sul tessuto sociale, sull’educazione e sulla formazione delle
nuove generazioni e promuove interventi finalizzati a:
a) prevenire e contrastare il gioco d’azzardo patologico, nonche’
finalizzati al trattamento terapeutico e al recupero dei soggetti che
ne sono affetti e al supporto delle loro famiglie nell’ambito delle
competenze regionali in materia sociosanitaria;
b) diffondere e divulgare l’uso responsabile del denaro
attraverso attivita’ di educazione, informazione e sensibilizzazione
anche in relazione ai contenuti dei diversi giochi a rischio di
sviluppare dipendenza;
c) rafforzare la cultura del gioco misurato, responsabile e
consapevole.

Art. 2

Destinatari

1. Gli interventi della presente legge sono rivolti:
a) ai soggetti che si trovano nella condizione di dipendenza da
GAP, quale patologia che caratterizza le persone affette da sindrome
da gioco con vincita in denaro cosi’ come definita
dall’Organizzazione mondiale della sanita’ (OMS), diagnosticata dalle
strutture sanitarie competenti;
b) ai soggetti che si trovano nella condizione di dipendenza
dall’utilizzo di nuove tecnologie e social network con vincite in
denaro;
c) ai soggetti e, in particolare, ai minori, ai giovani e agli
anziani, che sono a rischio delle dipendenze indicate alle lettere a)
e b).

Art. 3

Definizioni

1. Ai fini della presente legge, si definisce per:
a) gioco lecito: il gioco praticato mediante gli apparecchi di
cui all’art. 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18
giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza), nonche’ tutte le altre forme di gioco lecito, in
concessione statale, previste dalla normativa vigente;
b) gioco d’azzardo patologico: la condizione patologica che
caratterizza i soggetti affetti da una dipendenza comportamentale da
gioco con vincita in denaro, contante o virtuale, in grado di
compromettere la salute psicofisica e la condizione sociale del
singolo individuo e della sua famiglia, cosi’ come definita dall’OMS
e dalla normativa nazionale e comunitaria;
c) sale da gioco: i locali o gli spazi attrezzati nei quali si
svolgono, in via esclusiva o prevalente, i giochi leciti di cui
all’art. 110, comma 6, del regio decreto n. 773/1931 cosi’ come
definito dall’art. 86 del medesimo;
d) sale scommesse: gli esercizi pubblici di raccolta delle
scommesse ai sensi dell’art. 88 del regio decreto n. 773/1931;
e) punti per il gioco: i locali nei quali si svolgono attivita’
per il gioco lecito, differenti dalle precedenti lettere c) e d),
all’interno degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli
privati e in tutti i luoghi aperti al pubblico;
f) strutture ricettive per categorie protette: le strutture atte
ad ospitare, tra gli altri, gli invalidi civili e di guerra, i non
vedenti, i non udenti, i sordomuti, le case famiglia per minori, le
strutture atte ad ospitare i profughi italiani e gli equiparati, con
esclusione dei centri di accoglienza per profughi diversi dalle
categorie protette elencate nel titolo I della legge 26 dicembre
1981, n. 763 (Normativa organica per i profughi) e dei campi nomadi.

Art. 4

Competenze della regione

1. La regione, per il perseguimento delle finalita’ di cui all’art.
1:
a) realizza l’attivita’ di programmazione per la prevenzione e il
contrasto della dipendenza da gioco d’azzardo patologico nel contesto
del piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione
del rischio del gioco d’azzardo patologico di cui all’art. 6, anche
tramite la sezione tematica sul GAP di cui all’art. 10;
b) assicura costantemente la conoscenza e il monitoraggio dei
fenomeni di dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, mediante
l’Osservatorio epidemiologico delle dipendenze patologiche;
c) promuove la conoscenza, l’informazione, la formazione e
l’aggiornamento degli esercenti, dei lavoratori dipendenti delle sale
da gioco, sale scommesse e punti per il gioco con vincita in denaro,
degli operatori di polizia locale e delle altre forze dell’ordine
coinvolte, degli operatori sociali, sociosanitari e sanitari, nonche’
degli operatori delle associazioni di tutela dei diritti dei
consumatori e degli utenti e degli sportelli welfare e dei volontari
operanti nelle associazioni con riguardo al gioco d’azzardo
patologico, mediante tutti gli strumenti di comunicazione
disponibili;
d) disciplina, con deliberazione della giunta regionale, i corsi
di formazione finalizzati alla prevenzione della dipendenza da gioco
d’azzardo patologico, in particolare attraverso il riconoscimento
delle situazioni di rischio, favorendo, altresi’, con lo stesso
personale formato, la realizzazione di un test di verifica che
permette una concreta valutazione del rischio di dipendenza, cosi’
come previsto dall’art. 11, comma 2. I costi per i corsi di
formazione degli esercenti e dei lavoratori dipendenti sono a carico
dei datori di lavoro e devono essere svolti in orario lavorativo. I
gestori di sale da gioco, sale scommesse e punti per il gioco con
vincita in denaro, nonche’ tutto il personale ivi operante, sono
tenuti a frequentare i corsi di formazione, con cadenza biennale, da
effettuarsi entro sei mesi dall’apertura dell’attivita’;
e) sostiene gli enti del terzo settore che costituiscono gruppi
di mutuo aiuto e auto-aiuto, consulenza, orientamento e sostegno ai
singoli e alle famiglie;
f) svolge regolare attivita’ di progettazione territoriale
sociosanitaria sul fenomeno del gioco lecito e del gioco d’azzardo
patologico, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali
(ASL) e gli enti locali;
g) promuove le iniziative delle:
1) associazioni a tutela dei diritti dei consumatori e degli
utenti che realizzano o collaborano alla progettazione di attivita’
di informazione e sensibilizzazione sui fattori di rischio nella
pratica del gioco lecito e del gioco d’azzardo patologico, anche in
collaborazione con enti locali, ASL, istituti scolastici e tutti i
soggetti interessati presenti sul territorio, compresi i gestori di
pubblici esercizi;
2) associazioni di categoria dei gestori di sale da gioco, sale
scommesse e punti per il gioco e dei locali in cui sono installati
apparecchi per il gioco lecito, che si dotano di un codice etico di
autoregolamentazione che li responsabilizza e vincola alla
sorveglianza delle condizioni e delle caratteristiche di fragilita’
dei giocatori, nonche’ al rispetto della legalita’, al fine di
prevenire tentativi di infiltrazione della criminalita’ organizzata;
h) collabora con gli osservatori istituiti a livello regionale e
nazionale, allo scopo di sviluppare, promuovere, incentivare e
valorizzare metodiche di intervento e prevenzione a tutela dei
cittadini piu’ esposti.
2. La giunta regionale, sentita la competente commissione
consiliare permanente, pone in essere, a fini educativi, protocolli
d’intesa con gli organi istituzionali competenti nelle materie di cui
alla presente legge, al fine di contribuire alla diffusione della
cultura della legalita’ nella popolazione giovanile e al recupero
sociale e sanitario dei soggetti affetti da dipendenza da gioco.
3. Fermo restando quanto previsto dalla legge 17 agosto 1942, n.
1150 (Legge urbanistica), per le nuove aperture di cui all’art. 16, i
comuni possono disciplinare, nell’ambito dei propri strumenti di
pianificazione, gli elementi architettonici, strutturali e
dimensionali delle sale da gioco, sale scommesse e punti per il gioco
e delle relative pertinenze.
4. La regione, in collaborazione con gli enti locali, gli istituti
scolastici, le ASL, gli enti e le associazioni operanti in Piemonte
che si occupano di informazione e sensibilizzazione dei rischi nella
pratica del gioco legale, promuove e sostiene regolarmente iniziative
per la prevenzione del GAP volte, in particolare:
a) all’informazione e all’educazione della popolazione sulle
conseguenze derivanti dall’abuso patologico del gioco d’azzardo,
anche con riferimento al gioco on-line;
b) a favorire la diffusione di una cultura del gioco rispettosa
della salute del cittadino;
c) a educare al gioco responsabile e alla sensibilizzazione dei
rischi derivanti dall’abuso del gioco d’azzardo nelle scuole della
regione;
d) a diffondere la conoscenza sul territorio regionale del logo
identificativo «Slot, no grazie!» di cui all’art. 9, comma 1.

Art. 5

Soggetti attuatori

1. Al raggiungimento delle finalita’ della presente legge
concorrono, secondo gli orientamenti definiti dalla regione, con
specifico provvedimento della giunta:
a) gli enti locali e le ASL;
b) gli enti del terzo settore, di cui all’art. 4 del decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore a norma
dell’art. 1, comma 2, lettera b), legge 6 giugno 2016, n. 106)
riconosciuti dalla regione e gli enti accreditati per i servizi
nell’area delle dipendenze;
c) le associazioni di rappresentanza delle imprese e degli
operatori di settore;
d) le associazioni di tutela dei diritti dei consumatori e degli
utenti;
e) gli enti di ricerca pubblici incaricati dalla regione di
effettuare studi, analisi e ricerche sul fenomeno e la diffusione del
gioco d’azzardo patologico in Piemonte.

Art. 6

Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del
rischio del gioco d’azzardo patologico

1. Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale,
entro sessanta giorni dall’approvazione della presente legge, approva
con propria deliberazione il piano integrato per il contrasto, la
prevenzione e la riduzione del rischio del gioco d’azzardo
patologico, con validita’ triennale, al fine di promuovere e
incentivare:
a) interventi di monitoraggio e di prevenzione del rischio del
gioco d’azzardo patologico mediante iniziative di sensibilizzazione,
educazione, informazione e comunicazione, volte a:
1) accrescere la conoscenza e la consapevolezza sui fenomeni di
dipendenza da gioco d’azzardo patologico per i giocatori,
specialmente se minori, e le loro famiglie;
2) informare sull’esistenza di servizi di assistenza e cura
svolti da enti del terzo settore accreditati presenti sul territorio
regionale e sulle relative modalita’ di accesso;
3) informare genitori e famiglie sui programmi di filtraggio e
blocco dei giochi on-line;
b) interventi di formazione o aggiornamento rivolti agli
esercenti, al personale operante negli esercizi di cui all’art. 3,
comma 1, lettere c), d) ed e), agli operatori dei servizi pubblici e
agli operatori della polizia locale, anche congiuntamente agli enti
locali, alle forze dell’ordine e agli enti del terzo settore per i
servizi nell’area delle dipendenze;
c) iniziative volte a contenere l’impatto negativo delle
attivita’ connesse alla pratica del gioco lecito sul governo del
territorio;
d) assistenza e consulenza telefonica, tramite l’estensione di
numeri verdi esistenti, di un servizio specifico finalizzato a
fornire un primo livello di ascolto, assistenza e consulenza
telefonica per l’orientamento ai servizi, i cui riferimenti sono
affissi su ogni apparecchio per il gioco lecito di cui all’art. 110,
comma 6, del regio decreto n. 773/1931 e nei locali con offerta del
gioco a rischio di sviluppare dipendenza di cui all’art. 3, comma 1,
lettere c), d) ed e), per la cura e la prevenzione del gioco
d’azzardo patologico.
2. Le azioni previste al comma 1 sono costantemente monitorate e
raccolte in un report messo a disposizione del consiglio regionale,
qualora ne faccia richiesta.

Art. 7

Prevenzione del GAP a tutela dei minori

1. In osservanza di quanto previsto dall’art. 7, comma 8, del
decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per
promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu’ alto livello di
tutela della salute), convertito, con modificazioni, dalla legge 8
novembre 2012, n. 189, e’ fatto divieto di accesso ai minori di anni
diciotto:
a) nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro interne
alle sale bingo;
b) nelle aree ovvero nelle sale slot e sale bingo in cui sono
installati i video terminali di cui all’art. 110, comma 6, lettera
b), del regio decreto n. 773/1931;
c) nei punti vendita in cui si esercita, quale attivita’
principale o secondaria, quella di scommesse su eventi sportivi,
anche ippici, e non sportivi.
2. E’ vietata la partecipazione ai giochi con vincita in denaro ai
minori di anni diciotto. E’, altresi’, vietato consentire ai minori
di anni diciotto l’utilizzo di apparecchi e congegni per il gioco, di
cui all’art. 110, comma 7, lettera c-bis), del regio decreto n.
773/1931.
3. Il titolare delle attivita’ di cui all’art. 3, comma 1, lettere
c), d) ed e) e’ tenuto ad identificare i minori di eta’ mediante
richiesta di esibizione di un documento di identita’, tranne nei casi
in cui la maggiore eta’ e’ manifesta, cosi’ come previsto dall’art.
9-quater del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 (Disposizioni
urgenti per la dignita’ dei lavoratori e delle imprese), convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.
4. Con riferimento ai punti per il gioco di cui all’art. 3, comma
1, lettere c), d) ed e), l’accertamento della maggiore eta’ e la
conseguente possibilita’ di utilizzo degli apparecchi per il gioco
avviene attraverso idoneo lettore del codice fiscale o della tessera
sanitaria posizionato su ogni apparecchio del gioco lecito, nel
rispetto della normativa in materia del trattamento dei dati
personali.
5. Gli istituti di istruzione primaria e secondaria predispongono,
nell’ambito della propria autonomia, iniziative didattiche volte a
rappresentare agli studenti il senso autentico del gioco e i
potenziali rischi connessi all’abuso o all’errata percezione del
medesimo.
6. Al fine di incentivare l’informazione e l’educazione tra i
minori sulle conseguenze derivanti dall’abuso dell’utilizzo di giochi
e applicazioni on-line, per computer e smartphone, vengono
organizzate nelle scuole di ogni ordine e grado della regione, in
collaborazione con l’ufficio scolastico regionale, lezioni tematiche
volte ad educare, sensibilizzare e informare le nuove generazioni sui
rischi derivanti dall’abuso del gioco d’azzardo patologico e dalla
dipendenza da gioco.

Art. 8

Campagna di informazione nelle scuole

1. Nel predispone le iniziative didattiche di cui all’art. 7, comma
6, le istituzioni scolastiche tengono conto, tra le altre, anche
della metodologia «peer education», stimolando gli studenti ad essere
loro stessi educatori e comunicatori ai loro pari (peer to peer)
delle conseguenze derivanti dall’abuso dell’utilizzo di giochi e
applicazioni on-line per computer e smartphone, facendo cosi’
acquisire consapevolezza sui fenomeni di dipendenza correlata al
gioco d’azzardo patologico.

Art. 9

Logo regionale e istituzione della giornata «Slot, no grazie!»

1. E’ istituito il logo regionale «Slot, no grazie!». La giunta
regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge, predispone un concorso per la progettazione grafica
del logo regionale «Slot, no grazie!», la cui partecipazione e’
riservata agli istituti scolastici e a quelli formativi di secondo
grado della regione. La partecipazione e’ a titolo gratuito.
2. La regione diffonde la conoscenza sul territorio regionale del
logo «Slot, no grazie!».
3. Il logo di cui al comma 1 e’ rilasciato agli enti locali che lo
distribuiscono a tutti gli esercenti di esercizi pubblici e
commerciali, ai gestori di circoli privati e di altri luoghi pubblici
o aperti al pubblico, che scelgono di non installare o di
disinstallare apparecchi per il gioco di cui all’art. 110, comma 6,
del regio decreto n. 773/1931. Ogni comune istituisce un albo per
censire e-aggiornare annualmente l’elenco degli esercizi che
aderiscono all’iniziativa «Slot no grazie!» e ne pubblica l’elenco
nell’apposita sezione tematica sul proprio sito istituzionale di cui
al comma 5.
4. La regione istituisce la giornata «Slot, no grazie!» dedicata a
sensibilizzare, in collaborazione con gli istituti di ogni ordine e
grado e con le universita’, le nuove generazioni sul tema del
contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico per
prevenirne i rischi.
5. Al fine di incentivare l’informazione e l’educazione sulle
conseguenze derivanti dall’abuso del gioco d’azzardo patologico, in
accordo con le ASL, la regione trasmette tutto il materiale
informativo e istituzionale sui rischi derivanti dalla dipendenza da
gioco d’azzardo patologico agli enti locali di tutto il territorio
piemontese, i quali predispongono all’interno dei propri siti
istituzionali una sezione specifica titolata «Lotta e contrasto al
gioco d’azzardo patologico (GAP)».

Art. 10

Sezione tematica sul GAP presso l’Osservatorio epidemiologico delle
dipendenze patologiche

1. La regione istituisce, presso l’Osservatorio epidemiologico
delle dipendenze patologiche, la sezione tematica sul GAP, con
funzione consultiva e di monitoraggio che si riunisce almeno due
volte all’anno.
2. La sezione tematica sul GAP e’ composta da:
a) uno specialista di comprovata esperienza, nominato con decreto
del presidente della giunta regionale, che ne assume la presidenza;
b) l’assessore regionale alle politiche sociali e l’assessore
alla sanita’;
c) due rappresentanti degli enti locali designati, di concerto,
dalle loro rappresentanze;
d) un rappresentante per ciascuna ASL;
e) due rappresentanti di associazioni di volontariato iscritte al
registro unico del terzo settore che si occupano di dipendenze;
f) un rappresentante delle associazioni delle imprese operanti
nel settore;
g) un rappresentante delle associazioni di tutela dei diritti dei
consumatori e degli utenti;
h) un rappresentante dell’Istituto di ricerche economiche e
sociali del Piemonte (IRES Piemonte);
i) un rappresentante dei servizi pubblici per le dipendenze
(Ser.D).
3. La sezione tematica sul GAP svolge i seguenti compiti:
a) informa la giunta regionale sull’esito del monitoraggio e
dell’analisi degli studi svolti dai Ser.D, nell’ambito delle
attivita’ terapeutiche e diagnostiche prestate ai soggetti affetti da
GAP.
b) formula proposte e pareri e suggerisce indirizzi alla giunta
regionale per il perseguimento delle finalita’ indicate all’art. 1.
4. La partecipazione alla sezione tematica sul GAP e’ a titolo
gratuito.

Art. 11

Materiale informativo e pubblicita’

1. La regione, tramite gli enti locali, rende disponibili agli
esercenti di sale da gioco e di locali in cui sono installati
apparecchi per il gioco lecito il materiale informativo predisposto
dalle, cosi’ come previsto ai sensi dell’art. 7, comma 5, del
decreto-legge n. 158/2012, sui rischi correlati al gioco d’azzardo
patologico e sui servizi di assistenza alle persone con patologie
correlate al GAP.
2. La regione rende, inoltre, disponibile tramite le ASL, un
decalogo di azioni sul gioco sicuro e responsabile e i contenuti di
un test di verifica per una rapida valutazione del rischio di
dipendenza da gioco d’azzardo patologico. Il materiale fornito e’
esposto in luogo visibile e accessibile al pubblico.
3. La regione vieta gli spazi pubblicitari relativi al gioco lecito
sui mezzi di trasporto pubblico locale e regionale per favorire
l’adozione di un codice di autoregolamentazione.
4. E’ vietata qualsiasi attivita’ pubblicitaria relativa
all’apertura o all’esercizio di sale da gioco e sale scommesse. E’,
altresi’, vietata, all’esterno dei locali che ospitano sale da gioco,
sale scommesse, ricevitorie, agenzie ippiche e qualunque altro genere
di attivita’ che offre giochi con vincite in denaro, comunque
denominati, qualunque forma di esposizione di cartelli, manoscritti e
proiezioni video che pubblicizzano la possibilita’ di vincita ovvero
vincite, di qualunque importo, appena accadute o risalenti nel tempo.
5. E’ compito dei gestori di sale da gioco o di spazi per il gioco
e di sale scommesse ritirare, presso gli uffici delle ASL, il
materiale di cui al comma 1 e di monitorare l’efficacia del divieto
di utilizzo degli apparecchi da parte di minori.
6. La regione si impegna alla massima diffusione, su tutto il
territorio regionale, delle iniziative volte a sensibilizzare,
informare e contrastare i rischi derivanti dall’abuso del gioco
lecito.

Art. 12

Concessione dei benefici

1. La regione, nella concessione di patrocini, finanziamenti,
benefici e vantaggi economici, comunque denominati, considera titolo
di preferenza l’assenza di apparecchi da gioco lecito di cui all’art.
110, comma 6, del regio decreto n. 773/1931 e di materiale
pubblicitario relativo al gioco lecito all’interno degli esercizi
autorizzati all’installazione di tali apparecchi.
2. La regione, nella concessione di patrocini, finanziamenti,
benefici e vantaggi economici, comunque denominati, per le iniziative
culturali, sociali e sportive, considera titolo di preferenza la
distribuzione di materiale informativo volto a informare e
sensibilizzare sui rischi connessi e legati al gioco d’azzardo
patologico.

Art. 13

Ulteriori indicazioni sulla concessione dei benefici

1. In coerenza con le finalita’ ed i principi della presente legge,
la regione non concede il proprio patrocinio per quegli eventi,
quelle manifestazioni, spettacoli, mostre, convegni, iniziative
sportive, che ospitano o pubblicizzano attivita’ che, benche’ lecite,
favoriscono o inducono la dipendenza dal gioco d’azzardo patologico.
2. La regione promuove protocolli d’intesa con gli enti locali
affinche’ anch’essi si impegnino per le finalita’ di cui al comma 1.
3. Gli eventi di cui al comma 1 non possono essere patrocinati,
finanziati o ottenere dei benefici da parte delle attivita’ di cui
all’art. 3, comma 1, lettere c), d) ed e).
4. Qualora nel corso di eventi gia’ patrocinati, sia a titolo
oneroso che gratuito, venga rilevata la presenza delle attivita’ di
cui all’art. 3, comma 1, lettere c), d) ed e) la regione ritira il
patrocinio gia’ concesso e revoca i contributi qualora erogati.

Art. 14

Azioni di lotta e prevenzione del fenomeno dell’usura e contrasto
alle infiltrazioni della criminalita’ organizzata

1. La regione, in coerenza con i principi e le azioni volte a
prevenire il ricorso all’usura da parte dei soggetti affetti da
dipendenza da gioco d’azzardo patologico e delle loro famiglie,
promuove, con il coinvolgimento dell’Osservatorio regionale sui
fenomeni di usura estorsione e sovraindebitamento di cui alla legge
regionale 19 giugno 2017, n. 8 (Interventi regionali per la
prevenzione e il contrasto ai fenomeni di usura, estorsione e sovra
indebitamento), le seguenti attivita’:
a) la realizzazione, d’intesa con l’ufficio scolastico regionale,
di campagne di informazione e di sensibilizzazione nelle scuole di
ogni ordine e grado presenti sul territorio regionale per favorire
una corretta percezione del rischio da gioco d’azzardo patologico;
b) la diffusione della cultura dell’utilizzo corretto e
responsabile del denaro al fine di evitare situazioni di
indebitamento e sovraindebitamento e di connessa maggiore esposizione
al rischio di usura da parte di soggetti affetti da dipendenza dal
gioco d’azzardo patologico e dei loro familiari;
c) la realizzazione, d’intesa con le camere di commercio
competenti per territorio, di campagne di informazione e di
sensibilizzazione per tutti gli esercenti presenti sul territorio
regionale per favorire una corretta percezione del rischio da gioco
d’azzardo patologico.
2. Al fine di prevenire e contrastare le infiltrazioni della
criminalita’ organizzata, la regione, attraverso la commissione
permanente per la promozione della cultura della legalita’ e
contrasto ai fenomeni mafiosi, promuove appositi protocolli con le
prefetture e le forze dell’ordine.

Art. 15

Promozione delle attivita’ enti del terzo settore

1. La regione per promuovere le azioni di contrasto alla ludopatia
pone in essere interventi in collaborazione con le associazioni del
terzo settore, cosi’ come previsto dall’art. 4, comma 1, lettera e) e
dall’art. 6, comma 1, lettera a), punto 2, predisponendo spazi
dedicati all’informazione e al sostegno dei soggetti fragili e delle
loro famiglie.

Art. 16

Nuove aperture di esercizio

1. L’esercizio delle attivita’ di cui all’art. 3, comma 1, lettere
c), d) ed e) e l’installazione di apparecchi da gioco di cui all’art.
110, comma 6, del regio decreto n. 773/1931 sono soggetti al regime
autorizzatorio previsto dalla normativa vigente.
2. E’ interdetto l’esercizio delle attivita’ di cui all’art. 3,
comma 1, lettere c), d) ed e), nonche’ la nuova installazione di
apparecchi per il gioco lecito di cui all’art. 110, comma 6, del
regio decreto n. 773/1931, in locali che si trovano a una distanza,
inferiore a trecento metri calcolati secondo il percorso pedonale
piu’ breve per i comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti ed
inferiore a quattrocento metri per i comuni con popolazione superiore
a cinquemila abitanti, dai seguenti luoghi sensibili:
a) gli istituti scolastici d’istruzione secondaria;
b) le universita’;
c) gli istituti di credito, sportelli ATM e servizi di
trasferimento denaro;
d) gli esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati
e altre attivita’ creditizie;
e) gli ospedali e le strutture residenziali o semiresidenziali
operanti in ambito sanitario o sociosanitario;
f) le strutture ricettive per categorie protette.
3. Le vetrine dei locali in cui sono installati apparecchi per il
gioco di cui all’art. 110, comma 6, del regio decreto n. 773/1931 non
devono essere oscurate con pellicole, tende, manifesti o altro
oggetto utile a limitare la visibilita’ dall’esterno.
4. Ai fini della presente legge sono equiparati a nuova apertura:
a) l’installazione di apparecchi aggiuntivi, esclusa la
sostituzione di apparecchi esistenti;
b) il trasferimento dell’attivita’ in altro locale.
5. Le disposizioni del comma 2 non trovano applicazione nei casi in
cui il rispetto delle distanze ivi previste venga meno per fatti
sopravvenuti.
6. Relativamente alle attivita’ di cui ai commi 1, 2 e 3, si
applicano le disposizioni di cui all’art. 19, comma 2 e di cui
all’art. 23, commi 1, 2, 3, 4 e 5.
7. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione nei
limiti previsti dal decreto del Ministero dell’economia e delle
finanze del 25 luglio 2017.

Art. 17

Competenze degli enti locali in materia di GAP

1. Gli enti locali, in conformita’ al principio di sussidiarieta’
di cui all’art. 118 della Costituzione, sono competenti in via
generale all’attuazione della presente legge ed in particolare
promuovono iniziative e attivita’ volte a prevenire e contrastare la
diffusione delle dipendenze da gioco.
2. Tutti i comuni piemontesi possono pubblicare sul loro sito
istituzionale, nell’apposita sezione di cui all’art. 9, comma 5, la
mappatura dei luoghi sensibili insistenti nei loro territori.

Art. 18

Ulteriori disposizioni per le nuove aperture di esercizio

1. Per le nuove aperture di esercizio dall’entrata in vigore della
presente legge:
a) non e’ consentita l’installazione e la presenza di apparecchi
per il gioco di cui all’art. 110, comma 6, del regio decreto n.
773/1931, negli esercizi di dimensione inferiore ai 25 metri quadri
di superficie calpestabile aventi attivita’ principale o secondaria
diversa dalla gestione e commercializzazione di giochi, comunque
denominati, che prevedono vincite in denaro;
b) negli esercizi di cui alla lettera a), con superficie
calpestabile non inferiore ai 25 metri quadri e non superiore ai 50
metri quadri, non e’ consentita l’installazione e la presenza di piu’
di un apparecchio di cui all’art. 110, comma 6, del regio decreto n.
773/1931; negli esercizi di dimensione superiore a 50 metri quadri e’
consentita l’installazione e la presenza di un numero di apparecchi
non superiore a due;
c) in tutti gli esercizi commerciali di cui alle lettere a) e b),
gli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, del regio decreto
n. 773/1931 non possono essere collocati in luoghi
architettonicamente separati dalle aree destinate all’attivita’
principale dell’esercizio.

Art. 19

Limitazioni orarie all’esercizio del gioco

1. Per rendere omogenee e coerenti sul territorio regionale le
fasce orarie di interruzione quotidiana del gioco, i titolari delle
sale da gioco, delle sale scommesse e dei punti per il gioco cosi’
come definiti all’art. 3, comma 1, lettere c), d) ed e) sono tenuti,
nell’arco dell’orario di apertura previsto, a rispettare
tassativamente le fasce orarie di interruzione quotidiana del gioco.
2. Gli orari di interruzione sono cosi’ definiti:
a) per gli esercizi di cui all’art. 3, comma 1, lettere c) e d) per
otto ore giornaliere complessive e consecutive, dalle ore 2,00 alle
ore 10,00;
b) per gli esercizi di cui all’art. 3, comma 1, lettera e) per
dieci ore giornaliere complessive, di cui otto ore consecutive nella
fascia notturna dalle ore 24,00 alle ore 8,00 e due ore nella fascia
diurna di uscita dalle scuole, dalle ore 13,00 alle ore 15,00.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
per le attivita’ di cui ai commi 1, 2 e 4 dell’art. 16.
4. Nelle fasce orarie di cui al comma 2 tutti i comuni piemontesi
non possono consentire in alcun modo l’utilizzo delle apparecchiature
di cui all’art. 110, comma 6, del regio decreto n. 773/1931.
5. Resta la facolta’ esclusiva dei titolari della concessione di
adottare ulteriori limitazioni orarie in aggiunta a quelle stabilite
dal presente articolo.

Art. 20

Comorbidita’ del gioco d’azzardo patologico e sistema informativo
delle dipendenze

1. Fino alla definitiva introduzione nei livelli essenziali di
assistenza delle prestazioni relative al gioco d’azzardo patologico,
la giunta regionale puo’ promuovere lo svolgimento da parte delle ASL
di iniziative, a carattere sperimentale, nei confronti di persone
affette da dipendenza da gioco d’azzardo patologico e patologie
correlate.
2. Tali iniziative possono essere realizzate su piu’ livelli e
possono consistere in interventi di prevenzione, diagnosi, cura e
riabilitazione.
3. Nell’ambito delle iniziative di cui ai commi 1 e 2 possono
essere promossi e attivati interventi sperimentali di trattamento,
anche di tipo residenziale, e la costituzione di strutture
specialistiche monotematiche.
4. Tali interventi sperimentali possono, altresi’, riguardare la
formazione e l’aggiornamento specialistico degli operatori sociali e
sociosanitari dediti all’assistenza delle persone affette da
dipendenza da gioco d’azzardo patologico.
5. Per il monitoraggio delle attivita’ dei servizi per le
dipendenze, con analisi del volume di prestazioni, attivita’
sull’utenza e sui pattern di trattamento e’ istituito il sistema
informativo sulle dipendenze e sulle comorbidita’.

Art. 21

Altre forme di premialita’ alla lotta alla ludopatia

1. La giunta regionale, sulla base del monitoraggio e della prima
attuazione della legge, individua forme di incentivi e premialita’
per le attivita’ che hanno disinstallato gli apparecchi di cui
all’art. 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto n.
773/1931.
2. La giunta regionale individua forme di incentivi e premialita’
per le attivita’ non rientranti tra quelle previste all’art. 3, comma
1, lettere c), d) ed e) che dedicano spazi per il materiale
informativo di cui all’art. 11, comma 1.

Art. 22

Sostegno alle attivita’ di informazione

1. La regione nella concessione di patrocini, benefici economici o
sovvenzioni, comunque denominati, considera titolo di preferenza
l’attivita’ delle aziende che si occupano, nelle loro sedi, di lotta
e prevenzione o che svolgono attivita’ di informazione al contrasto
alla ludopatia.
2. La regione concede in via prioritaria contributi economici pari
almeno al 10 per cento del totale a propria disposizione per il
finanziamento di progetti promossi dai soggetti di cui al comma 1
aventi l’obiettivo di sostenere e favorire il reinserimento sociale
di persone con problematiche e patologie legate al gioco e le
rispettive famiglie.

Art. 23

Sanzioni

1. L’inosservanza delle disposizioni di cui all’art. 16, comma 2 e
all’art. 18, comma 1, e’ punita con una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 6.000,00 per ogni apparecchio per
il gioco di cui all’art. 110, comma 6, del regio decreto n. 773/1931
nonche’ alla chiusura temporanea del medesimo da cinque a dieci
giorni.
2. All’inosservanza delle disposizioni di cui all’art. 4, comma 1,
lettera d), il comune effettua diffida ad adempiere entro sessanta
giorni, anche con l’obbligo di partecipazione alla prima offerta
formativa disponibile a far data dall’accertamento. Si applica in
ogni caso la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro
1.500,00 per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di
cui all’art. 110, comma 6, del regio decreto n. 773/1931 e da euro
2.000,00 a euro 6.000,00 per i gestori ed il personale operante nelle
sale da gioco e nelle sale scommesse.
3. In caso di inosservanza della diffida di cui al comma 2 il
comune dispone la chiusura temporanea, da cinque giorni fino
all’assolvimento dell’obbligo formativo, degli apparecchi per il
gioco di cui all’art. 110, comma 6, del regio decreto n. 773/1931.
4. Ai soggetti che nel corso di un biennio commettono tre
violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, il comune
dispone la chiusura definitiva degli apparecchi per il gioco di cui
all’art. 110, comma 6, del regio decreto n. 773/1931 anche se si e’
proceduto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
5. L’inosservanza delle disposizioni di cui all’art. 11, comma 4 e
di cui all’art. 19, comma 2, e’ punita con una sanzione
amministrativa pecuniaria complessiva da euro 500,00 a euro 4.000,00.
6. Ferme restando le competenze degli organi statali e
dell’autorita’ di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e di
controllo sull’osservanza delle disposizioni della presente legge,
nonche’ di accertamento ed irrogazione delle sanzioni, sono
esercitate dal comune competente per territorio, a cui spetta
l’introito delle somme.
7. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le
disposizioni contenute nella legge regionale 28 novembre 1989, n. 72
(Disciplina dell’applicazione delle sanzioni amministrative di
competenza regionale).
8. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai
commi 1, 2 e 5 e’ aggiornata secondo le modalita’ di cui all’art. 64
della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in
materia di semplificazione).

Art. 24

Clausola valutativa

1. La giunta regionale informa il consiglio regionale
sull’attuazione della presente legge e sui risultati ottenuti nel
prevenire, contrastare e trattare il gioco d’azzardo patologico. A
tal fine, la giunta regionale presenta al consiglio regionale una
relazione annuale che fornisce risposte documentate ai seguenti
quesiti:
a) quali attivita’ di informazione, sensibilizzazione e
formazione sono state realizzate e quali soggetti sono stati
coinvolti;
b) quali dimensioni, caratteristiche e distribuzione territoriale
hanno avuto la domanda e l’offerta di servizi di assistenza ai
giocatori patologici e di sostegno alle loro famiglie;
c) in quale misura i servizi offerti hanno soddisfatto la domanda
espressa e hanno permesso il miglioramento delle condizioni
personali, familiari e sociali dei soggetti affetti da forme di
dipendenza dal gioco d’azzardo patologico;
d) quale e’ stato il grado di diffusione delle iniziative poste
in atto dai comuni, dalle ASL e dai gestori, con particolare
riferimento al logo regionale «Slot, no grazie!»;
e) in quale modo, nel periodo considerato, si e’ modificata la
diffusione delle sale gioco e dei luoghi dove sono installati
apparecchi per il gioco lecito nel territorio regionale, rispetto
alla situazione preesistente, con particolare riferimento ai luoghi
sensibili;
f) quali sono state le principali criticita’ riscontrate
nell’attuazione degli obblighi previsti dalla presente legge e quali
le iniziative realizzate per farvi fronte, con particolare
riferimento alla tutela dei minori e alle attivita’ illecite di
riciclaggio.
2. I soggetti pubblici e privati, di cui all’art. 10, comma 2,
attuatori delle disposizioni contenute nella presente legge
forniscono alla regione dati e informazioni idonei a rispondere ai
quesiti di cui al comma 1.
3. La giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni
elaborate per le attivita’ valutative previste dalla presente legge.
4. Il consiglio regionale rende pubblica la relazione annuale,
unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l’esame tenuto
conto della relazione presentata e degli eventuali ulteriori
documenti di analisi e formula direttive e indirizzi sulla cui base
la giunta regionale adotta o modifica i successivi piani integrati.

Art. 25

Abrogazioni

1. La legge regionale 2 maggio 2016, n. 9 (Norme per la prevenzione
e il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico) e’
abrogata.

Art. 26

Norma finale

1. A far data dall’entrata in vigore della presente legge ed entro
il 31 dicembre 2021, i titolari degli esercizi pubblici e commerciali
di cui all’art. 3, comma 1, lettere c) e d), presso cui alla data del
19 maggio 2016 erano collocati apparecchi per il gioco di cui
all’art. 110, comma 6, del regio decreto n. 773/1931, i quali, in
attuazione di quanto disposto dalla legge regionale n. 9/2016, hanno
dismesso gli apparecchi per il gioco, possono rivolgere istanza al
soggetto competente e reinstallarli, anche se sono intervenuti
mutamenti di titolarita’, di variazione del concessionario ovvero
della nomina di nuovo rappresentante legale , senza che cio’ possa
essere equiparato a nuova installazione, purche’ venga mantenuto un
numero di apparecchi non superiore a quello gia’ esistente alla data
del 19 maggio 2016.
2. A far data dall’entrata in vigore della presente legge ed entro
il 31 dicembre 2021, i titolari di autorizzazione rilasciata
dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, presso cui alla data del 19
maggio 2016 erano collocati apparecchi per il gioco, i quali, in
attuazione di quanto disposto dalla legge regionale n. 9/2016 hanno
dismesso gli apparecchi per il gioco, possono rivolgere istanza al
soggetto competente e reinstallarli, anche se sono intervenuti
mutamenti di titolarita’, di variazione del concessionario ovvero
della nomina di nuovo rappresentante legale, senza che cio’ possa
essere equiparato a nuova installazione, fermo restando i limiti di
cui all’art. 18.
3. Relativamente alle attivita’ di cui ai commi 1 e 2, si applicano
le disposizioni di cui all’art. 19, comma 2 e le disposizioni di cui
all’art. 23, commi 1, 2, 3, 4 e 5.
4. Le disposizioni di cui all’art. 16, comma 2, non si applicano
per fatti sopravvenuti alla presentazione delle istanze rivolte ai
soggetti competenti di cui ai commi 1 e 2.
5. I gestori dei punti per il gioco si adeguano, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla
disposizione di cui all’art. 7, comma 4.
6. Le disposizioni contenute nel presente articolo trovano
applicazione nei limiti previsti dal decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze del 25 luglio 2017.

Art. 27

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge,
quantificati in euro 955.000,00 per ciascuna delle annualita’ 2021,
2022 e 2023, a valere sulla missione 13 (Tutela della salute),
programma 13.07 (Ulteriori spese in materia sanitaria), titolo 1
(Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2021-2023,
trovano copertura mediante trasferimenti ministeriali relativi al
Fondo per il gioco d’azzardo patologico (GAP), di cui all’art. 1,
comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di
stabilita’ 2016).

Art. 28

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge e’ dichiarata urgente ai sensi dell’art. 47
dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addi’ 15 luglio 2021

cdn/AGIMEG