Il rapporto tra i punti vendita di gioco, la distribuzione degli stessi sul territorio e le distanze dalle aree sensibili sono problematiche che “non sembra siano state prese in adeguata considerazione nei documenti di gara”. E’ quanto viene sottolineato nel parere inviato dal Consiglio di Stato al Mef riguardo il bando di gara delle scommesse. Nel testo si sottolinea: “la tendenza degli enti locali a introdurre in via amministrativa limiti di concentrazione e limiti distanziali da aree sensibili. Tali problematiche non sembra siano state prese in adeguata considerazione nei documenti di gara”. Per tali motivi il Consiglio di Stato rileva che: “Non si comprende come i 10.000 “diritti” (negozi) e i 4.000 “diritti” (punti gioco) previsti nella procedura di gara debbano “atterrare” sul territorio: come, in sostanza, la rete o le reti territoriali di questi punti di vendita debbano obbedire a un qualche criterio distributivo” per evitare “eccessive concentrazioni in alcune aree e condizioni di assenza di servizio in altre. Manca nei documenti trasmessi, ogni indicazione, sia pure di massima, che possa orientare circa la distribuzione dei punti di vendita e la progettazione della rete territoriale non costituisce oggetto dell’offerta tecnica ed è rinviata alla fase successiva all’aggiudicazione”. Oltre a non chiarire le “caratteristiche tecniche dei punti vendita” il Consiglio di Stato nel parere inviato al Mef evidenzia come: “non è previsto alcun obbligo dei candidati di fornire in sede di gara un qualche elenco della rete di vendita territoriale”. Nel suo parere inviato al Mef il Consiglio di Stato evidenzia anche dubbi sull’obbligo dei concessionari di attivare solo il 30% dei diritti acquisiti. Questo obbligo derivava dalla considerazione che i concessionari potessero avere difficoltà nell’aprire i punti di gioco viste le varie leggi regionali. Il Consiglio di Stato fa notare come questo provvedimento: “pone evidenti perplessità riguardo al criterio di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa”. Insomma una tutela sociale ed economica che: “deve essere presa in considerazione, insieme a quello del progressivo contenimento del numero di punti di vendita in funzione “anti-ludopatia” per assicurare volumi adeguati di introiti per l’erario”. lp/AGIMEG
Gara scommesse, Consiglio di Stato: “Ignorata intesa Stato-Regioni del settembre 2017. Necessario procedere su questa via anche in assenza del relativo decreto ministeriale”
Nel parere inviato al Mef sulla gara per le nuove concessioni di scommesse, il Consiglio di Stato fa notare come sia stata ignorata, chiedendone le ragioni, l’intesa Stato-Regioni siglata, nel settembre 2017, in Conferenza Unificata. Nell’intesa venivano riportate le linee guida per il riordino della normativa sul gioco ed in particolare il rinvio: “alle leggi regionali e ai regolamenti comunali la definizione di un sistema di regole relative alla distribuzione territoriale e temporale dei punti gioco”. Si era quindi in attesa di un decreto ministeriale per l’attuazione dell’accordo ed il Consiglio di Stato fa notare come non ci siano spiegazioni perché tale decreto non sia stato adottato. Per il Consiglio di stato è dunque necessario: “procedere in assenza di decreto ministeriale di recepimento dell’intesa sancita in Conferenza unificata, in assenza delle leggi regionali attuative previste dalla legge”. lp/AGIMEG
Gara scommesse, Consiglio di Stato: “Mef valuti le osservazioni presentate da Stanleybet sulla gara”
Come anticipato da Agimeg, la memoria sulla gara inviata dalla Stanlebey al Consiglio di Stato ha avuto ripercussione. Nel parere inviato al Mef il Consiglio di Stato segnale che: “è pervenuta in segreteria una nota della società Stanleybet Malta Limited. Il rischio che le previsioni della nuova procedura concorsuale si traducano in ulteriori vantaggi per gli incumbent — già in regime di proroga — e, al contempo, in nuove asimmetrie in pregiudizio delle imprese di altri Stati Membri che intendono accedere al mercato. Per questo si ritiene utile acquisire le valutazioni anche sui profili evidenziati dalla predetta società”. lp/AGIMEG