L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha risposto a nuovi quesiti sul bando di gara per il rinnovo della concessione del Lotto.
In particolare, ADM ha fornito delucidazioni riguardo l’obbligo di versamento dello schema di atto di convenzione e la dichiarazione sulle sedi delle sale estrazionali.
Il 25 febbraio è il termine ultimo per richiedere chiarimenti.
QUESITO 1
È pervenuta la richiesta di confermare se “l’obbligo di versamento di cui all’art. 16 comma 5 lett. b) dello schema di atto di convenzione debba intendersi riferito esclusivamente alle somme non investite relative alla spesa per l’adeguamento dei terminali e della rete telematica di cui alla lettera a. della Tabella 2.1 dell’Allegato 3 alle Regole Amministrative, in conformità a quanto disposto dall’art. 23 comma 4, lettere f) e g) del D.lgs. n. 41/2023 (espressamente richiamato al secondo capoverso di pag. 22 del sopra citato Allegato 3).”
RISPOSTA AL QUESITO 1
Si conferma che in conformità a quanto disposto dall’art. 23 comma 4, lettere f) e g) del D.lgs. n. 41/2023 l’obbligo di versamento di cui all’art. 16 comma 5 lett. b) dello schema di atto di convenzione debba intendersi riferito esclusivamente alle somme non investite relative alla spesa per l’adeguamento dei terminali e della rete telematica di cui alla lettera a. della Tabella 2.1 dell’Allegato 3 alle Regole Amministrative, come può peraltro evincersi dalla ripartizione per anni solo di tale ammontare.
QUESITO 2
Sono pervenute richieste di chiarimento in ordine alla dichiarazione da rendere ai sensi del paragrafo 22.4 lett. h) delle Regole Amministrative concernenti la conferma che: “…nell’offerta tecnica il candidato debba indicare le sedi delle sale estrazionali delle quali dovrà acquisire, a propria cura e spese, la disponibilità dei locali, e che pertanto per le sedi estrazionali di Roma e Milano non potranno più essere utilizzati gli attuali locali messi a disposizione da ADM come indicati nel decreto direttoriale n. 2991 del 10 giugno 2009” “…la disponibilità delle sale estrazionali dovrà essere garantita con effetto a decorrere dalla data di stipula dell’atto di convenzione” “…la piena operatività delle stesse sale estrazionali dovrà essere garantita a decorrere dalla data di completamento del piano di adeguamento tecnologico, come descritto nell’offerta tecnica presentata dal candidato, secondo le tempistiche indicate dal candidato stesso”.
RISPOSTA AL QUESITO 2
Il par. 16.2 dello schema di atto di convenzione prevede, in particolare, che il concessionario “garantisce la disponibilità di idonei locali al fine di svolgere le operazioni di estrazione e le collegate operazioni di controllo, nelle sedi di ruota previste da ADM, sostenendone i relativi costi”. In tal senso è prevista la necessità di apposita dichiarazione di cui al paragrafo 22.4 lett. h) delle Regole Amministrative. La previsione delle sedi estrazionali è demandata ad ADM in virtù della previsione di cui all’articolo 12 , comma 1, lettera c) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con legge 24 giugno 2009, n. 77 e, attesa la rilevanza pubblica da conferire alle estrazioni è stata prevista la possibilità di concedere in uso locali dell’Agenzia, laddove possibile. In tal senso si precisa che la sede attuale di Milano è destinata a uso differente e pertanto il candidato, in sede di offerta, dovrà indicare una sede diversa. La sede di Roma, presso la sala Belli di Via Anicia n. 11 risulta allo stato disponibile ad uso gratuito e, pertanto, il candidato avrà facoltà di indicare tale sede. Per quanto concerne il concetto di disponibilità, il medesimo si riferisce alla disponibilità giuridica del locale individuato. Per quanto concerne la piena operatività, in particolare per la sede di Milano, si può confermare che la medesima possa non essere immediata ma indicata dal candidato con idonea tempistica; deve in ogni caso essere cura del candidato dichiarare l’impegno a garantire la piena operatività al momento del venir meno della disponibilità dell’uso attualmente concesso dei locali da parte dell’Agenzia. cdn/AGIMEG