Gara gioco online: le nuove FAQ. Chiarimenti su proprietà sito internet, domicilio, Raggruppamento Temporaneo d’Impresa e piano degli investimenti

Novità riguardo la gara per le nuove concessioni di gioco online. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito delle risposte ad alcuni quesiti riguardanti il bando di gara per il gioco online.

Al centro delle domande: obbligo della proprietà in capo al concessionario del sito internet, Relazione di genere, requisiti di solidità patrimoniale, piano degli investimenti, requisiti economici impresa ausiliaria, domicilio e firma digitale, composizione societaria, documenti previsti dalla procedura di partecipazione al bando, Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico, schema di contratto di conto di gioco, sistema dei conti di gioco del concessionario, Raggruppamento Temporaneo d’Impresa.

  1. DOMANDA – È stato ribadito, con le risposte alle domande nn. 5 e 6 delle FAQ pubblicate in data 24 marzo 2025, l’obbligo della proprietà in capo al concessionario del sito internet (e non solo del dominio internet, tramite il quale vi si accede) stabilito sia all’art. 7.3.1, lett. a), punti vi., delle regole amministrative, sia all’art. 1.1, punto 6, della I Parte delle regole tecniche, le quali costituiscono norme di applicazione di quanto discende, anche riguardo a tale proprietà del sito internet, dalla norma primaria di riordino. Si chiede, tuttavia, anche tenuto conto degli obiettivi della legge primaria riguardo di superamento della prassi di offerta del gioco tramite skin: − se, fermo restando l’indiscusso obbligo del diretto possesso del dominio di primo livello nazionale, l’obbligo della proprietà del sito internet in capo al concessionario debba intendersi riferito alla proprietà del brand, dell’immagine e dei contenuti che identificano e qualificano l’offerta del concessionario e la rendono unica, distinta e identificabile, prima di tutto attraverso l’obbligatoria presenza del logo o del marchio espressamente richiamata dalla norma primaria e non alla infrastruttura software che costituisce il mero strumento materiale per la realizzazione del sito, la quale pertanto potrà essere prestata in licenza d’uso al concessionario da provider terzi; oppure − se, invece, l’obbligo della proprietà del sito internet in capo al concessionario, debba intendersi riferita anche all’infrastruttura software del sito internet e se essa non possa essere realizzata da parte del concessionario per il tramite di un contratto in licenza d’uso.

RISPOSTA – Fermo restando l’obbligo di proprietà del dominio internet è consentito che il sito sia realizzato da soggetti terzi purché la proprietà del sito sia riscontrabile, quantomeno, attraverso loghi, brand, marchi e contenuti di proprietà del concessionario.

  1. DOMANDA – In caso di RTI costituito da due imprese Alpha e Beta: − Alpha con un numero di addetti compresi tra 15 e 50 − Beta con un numero di addetti inferiore a 15 ed in cui la somma degli addetti riferiti all’RTI risulti, comunque, inferiore alle 50 unità, la “Relazione di genere” di cui al punto 7.3.2, lettera b, deve essere: • opzione 1 – presentata, al pari delle altre Relazioni previste dal punto 7.3 delle Regole Amministrative, dal Raggruppamento nel suo complesso e firmata dal rappresentante di quest’ultimo; • opzione 2 – presentata a nome dell’impresa con un numero di addetti compresi tra 15 e 50 e firmata dal responsabile legale di quest’ultima; • altre opzioni non considerate. Inoltre, si chiede di conoscere a quale periodo debba far riferimento tale relazione (es. ultimi 12 mesi, ultimo esercizio solare concluso, ecc.).

RISPOSTA – Il requisito deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso e, pertanto, è valida l’opzione 1. Si ritiene che il periodo di riferimento della relazione di genere debba essere l’anno solare precedente a quello in cui viene presentata la domanda di partecipazione alla procedura in argomento, in modo da consentire la presentazione di una situazione il più possibile prossima all’inizio effettivo della concessione.

  1. DOMANDA – Si chiede di voler chiarire: a. se la società straniera con sede extra UE (UK) di cui il candidato si avvale per il possesso dei requisiti di solidità patrimoniale ai sensi del paragrafo 9.1.1. delle regole amministrative possa attestare, tramite dichiarazione resa ex DPR 445/2000 dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società medesima, il possesso dei requisiti di solidità patrimoniale di cui al paragrafo 9.1.1. delle regole amministrative, nel caso in cui il bilancio per l’anno fiscale 2024 non fosse ancora stato approvato al momento di presentazione della domanda; b. In caso di risposta negativa, si chiede di voler indicare in quale forma/modalità la società con sede extra UE (UK) possa dimostrare il possesso dei requisiti di cui al predetto paragrafo 9.1.1.

RISPOSTA – La risposta è condizionata dalla forma giuridica della società straniera con sede extra UE (UK) di cui il candidato si avvale per il possesso dei requisiti di solidità patrimoniale. Le società di capitali dimostrano il possesso del requisito mediante la presentazione di bilanci o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa. Le società con un diverso modello organizzativo dimostrano il possesso del requisito mediante la presentazione della dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura degli indici di solidità.

  1. DOMANDA – Il paragrafo 9.1 delle Regole amministrative dispone che il rilascio della concessione è subordinato, tra l’altro, al rispetto dei requisiti di cui al punto 2 ovvero “possesso delle seguenti certificazioni rilasciate da organismi accreditati: i. UNI EN ISO 9001:2015 dei sistemi di controllo e di gestione della qualità nei processi produttivi; ii. UNI EN ISO 26000:2020 in materia di responsabilità sociale; iii. UNI EN ISO 27001:2024 del sistema di gestione della sicurezza delle informazioni il cui ambito sia relativo a tutti i siti di erogazione dei servizi e comprenda i servizi medesimi;”. Ciò premesso si chiede di confermare, nel caso di un RTI in cui la società mandataria sia in possesso di tali certificazioni, se il requisito sia assolto e che, quindi, non sia necessario sottoscrivere contratti di avvalimento con società esterne al RTI stesso.

RISPOSTA – Considerato che il requisito deve essere assolto dal concessionario entro la data della effettiva assunzione del servizio del gioco, da attivarsi, comunque, non oltre sei mesi dal rilascio della concessione e che i soggetti che hanno partecipato alla procedura di selezione in forma associata devono costituirsi in società di capitali prima della stipula della convenzione di concessione, si rappresenta che sarà la società di capitali concessionaria che dovrà essere in possesso, nei termini anzidetti, delle certificazioni previste dal punto 9.1.2 delle regole amministrative e che, pertanto, allo stato, tale dubbio, per i soggetti che partecipano in forma associata, non riveste importanza.

  1. DOMANDA -In relazione al piano degli investimenti di cui all’art. 9.1.4 delle Regole Amministrative, qualora il candidato abbia sostenuto investimenti funzionali ad adeguamenti tecnologici che produrranno i loro effetti successivamente all’avvio e per tutta la durata della concessione, vorrà Codesta Agenzia chiarire se le quote di ammortamento di tali investimenti possano includere, oltre alle quote contabilizzate successivamente all’avvio della concessione, anche eventuali quote contabilizzate in data precedente all’avvio della concessione stessa. (Ad esempio, qualora in data 1° aprile 2025 si effettui un investimento per adeguamenti tecnologici sul sistema di gioco pari a Euro 1 milione e il piano di ammortamento sia pari a 5 anni (200.000 euro all’anno) e la concessione sia avviata il 1° aprile 2026, si prega di specificare se il valore da indicare nel piano degli investimenti sia di Euro 1 milione o euro 800.000).

RISPOSTA – Può considerarsi valido l’investimento realizzato dall’operatore in funzione delle attività da svolgersi per le attività richieste dalla concessione, purché producano effetti nel corso della concessione e siano strettamente correlati con gli adeguamenti tecnologici richiesti con le regole tecniche. La diversa possibilità di ammortamento è specificamente legata al tipo di investimento realizzato.

  1. DOMANDA – Con riferimento al piano di investimenti previsto dal paragrafo 9.1 comma 4 delle Regole Amministrative e dall’articolo 8 della convenzione di concessione, si chiede di confermare che il candidato possa indifferentemente presentare un piano di investimenti: − recante gli importi complessivi degli investimenti previsti per il primo biennio di concessione, senza distinzione tra anno “1” e anno “2”; ovvero − recante gli importi degli investimenti previsti per il primo biennio di concessione, con partita indicazione di quelli afferenti all’anno “1” e quelli afferenti all’anno “2”.

RISPOSTA – Si ritiene preferibile, per i primi due anni del piano di investimenti, avere un piano che dettagli per il singolo anno la ripartizione degli investimenti. L’eventuale scelta diversa non inficia, comunque, il piano di investimenti.Nuovo logo ADM - Agenzia Dogane e Monopoli

  1. DOMANDA – Con riferimento all’art. 10, c. 2 delle Regole Amministrative, si chiede di confermare se le seguenti certificazioni possedute da società ausiliarie con cui il candidato sottoscriverà contratto di Avvalimento: • UNI EN ISO 9001:2015 • UNI EN ISO 26000:2020 • UNI EN ISO 27001:2024 siano sufficienti per l’applicazione della riduzione della garanzia provvisoria. Si chiede di confermare quindi la correttezza dell’importo da garantire, pari a € 420.000.

RISPOSTA – Si conferma che l’importo della garanzia provvisoria è ridotto, anche mediante ricorso all’istituto dell’avvalimento: a. del 30 per cento in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000; b. del 50 per cento in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla precedente lettera a; c. del 20 per cento in caso di possesso di una o più delle certificazioni/marchi, di cui all’allegato II.13 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lettere a) e b). Si rappresenta che la certificazione UNI EN ISO 26000:2020 in materia di responsabilità sociale non è annoverata nell’allegato II.13 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e, pertanto, non dà luogo ad alcuna riduzione dell’importo della garanzia provvisoria. Si fa, inoltre, presente che la certificazione UNI ESO EN 9001, presente nella serie UNI CEI ISO 9000 e nell’allegato II.13 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, può essere presentata per richiedere la riduzione del 30 per cento dell’importo della garanzia o, in alternativa, la riduzione del 20 per cento ma non per entrambe. In caso di partecipazione in forma associata, per la riduzione della garanzia provvisoria vale quanto stabilito dal paragrafo 10.2 delle regole amministrative.

  1. DOMANDA – Considerato che l’art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187 prevede l’obbligo di comunicazione, da parte dell’aggiudicatario, della “propria composizione societaria… sulla base delle risultanze del libro dei soci”, si chiede di confermare che quanto richiesto dall’art. 23 lettera e) delle regole amministrative di procedura con riferimento alla “composizione societaria” debba riferirsi soltanto ai soci dell’aggiudicatario risultanti dalla visura in Camera di Commercio.

RISPOSTA – L’articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187 stabilisce l’obbligo di comunicare all’amministrazione concedente, prima della stipula della convenzione, la composizione societaria dell’aggiudicatario, l’esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l’indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.

  1. DOMANDA – Si chiede di confermare che le dichiarazioni sostitutive previste dalle Regole amministrative e riportate negli schemi di cui agli Allegati da 7 a 16 delle stesse Regole amministrative possano essere rese dal legale rappresentante del candidato anche per tutti gli altri soggetti rilevanti (ivi inclusi relativi familiari conviventi di maggiore età e coniugi non separati) e che, in tal caso, non siano necessarie le dichiarazioni dei singoli soggetti rilevanti di cui agli allegati sub 9) e 15) delle Regole amministrative. Si chiede, altresì, conferma che le dichiarazioni di cui sopra possano essere raccolte in un unico documento – corredato dall’elenco riportante gli estremi identificativi di tutti soggetti rilevanti (ivi inclusi familiari conviventi di maggiore età e coniugi non separati) – sottoscritto dal legale rappresentante del candidato

RISPOSTA – Le dichiarazioni sostitutive di cui agli Allegati da 7 a 11 e da 15 16 possono essere rese dal legale rappresentante del candidato anche per gli altri soggetti rilevanti. Le dichiarazioni sostitutive di cui agli allegati 12 e 13 devono essere rese rispettivamente dalla società di capitali e dalla società di persone i cui soci detengono una quota del capitale del candidato superiore al 2 per cento. La dichiarazione sostitutiva di cui all’allegato 14 relativa ai conviventi e al coniuge non separato deve essere resa d ciascun soggetto obbligato. Per ogni dichiarazione deve essere utilizzato l’apposito modello.

  1. DOMANDA – Le regole amministrative dispongono espressamente e nominalmente il caricamento soltanto di una parte del complesso dei documenti che comprovano il possesso dei requisiti e, più in generale, dei documenti previsti dalla procedura di partecipazione al bando, e specificatamente i documenti relativi a: a. i requisiti di ordine generale (artt. 6.1 e 6.2) b. il requisito di idoneità professionale (art. 7.1) c. il possesso delle condizioni per la riduzione dell’importo della garanzia provvisoria (art. 10.2) d. il pagamento del contributo ANAC (art. 11) L’art. 7, quarto periodo, delle regole amministrative riporta: “Il candidato è tenuto ad inserire nel Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE) i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso di ADM e non possano essere acquisiti d’ufficio da quest’ultima”; e sembra pertanto disporre il caricamento di tutti i documenti riguardanti i requisiti dell’articolo 7 stesso. Tutto ciò premesso, si chiede di chiarire se devono essere caricati sul FVOE da parte del candidato: a. soltanto i documenti di comprova specificati al primo precedente allinea oppure b. i documenti di comprova specificati al primo allinea e tutti i documenti riguardanti i requisiti dell’art. 7 delle regole amministrative; oppure c. soltanto i documenti che comprovano quanto dichiarato dal candidato nel DGUE; oppure d. una diversa selezione dei documenti richiesti per la partecipazione al bando, che in tal caso si chiede di specificare; oppure e. tutti i documenti che: non sono già presenti nel fascicolo, non sono già in possesso di ADM e non possono essere acquisiti d’ufficio da quest’ultima, che possono eventualmente coincidere con la totalità dei documenti richiesti per la partecipazione al bando (da caricare sulle buste sul sito di CONSIP); Si chiede in ogni caso di elencare il dettaglio dei documenti che devono essere caricati. Si chiede, infine, di confermare che, con riferimento ai requisiti per i quali i documenti di prova sono costituiti o, in ogni caso, sostituiti una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 firmata digitalmente, in tal caso il concessionario caricherà tale dichiarazione sul FVOE.
  2. DOMANDA – Si richiede conferma sui documenti da caricare all’interno del Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico: a. relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione automatica e non automatica, in linea con l’art. 6.4 delle regole amministrative; b. documento comprovante la registrazione alla CCIAA o in uno dei registri di cui all’allegato II.11 del D.lgs. 36/2023 ss.mm.ii., ai sensi dell’art. 7.1 delle regole amministrative; c. titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti dello Stato dello Spazio economico europeo per l’attività di gestione e raccolta dei giochi, anche a distanza; d. documentazione comprovante il possesso del requisito di capacità economico e finanziaria di cui all’art. 7.2 delle regole amministrative; e. la documentazione a garanzia del possesso dei requisiti di cui all’art. 7.3.2 delle regole amministrative; f. la documentazione prevista per la comprova dei requisiti di solidità patrimoniale, di cui all’art. 9.1, co. 1 delle regole amministrative; g. la documentazione a comprova del possesso delle certificazioni di cui all’art. 9.1, co. 2 delle regole amministrative, se già disponibili; h. la garanzia provvisoria, di cui all’art. 10 delle regole amministrative; i. la documentazione a supporto della riduzione della garanzia provvisoria, ai sensi dell’art. 10.2 delle regole amministrative; j. ricevuta del pagamento del contributo a favore dell’autorità nazionale anticorruzione, previsto all’art. 11 delle regole amministrative. Si chiede di integrare la lista che precede laddove vi fossero documenti ulteriori non menzionati

RISPOSTA – Si chiarisce che il dettaglio dei documenti da inserire nel FVOE, nonché nelle “Buste” presenti nella piattaforma Consip è elencato, oltre che nelle Regole Amministrative, anche nella domanda di partecipazione. Lo stesso principio vale anche per le dichiarazioni sottoscritte ai sensi del D.P.R n. 445/2000.

  1. DOMANDA – Con riferimento allo schema di contratto di conto di gioco, allegato 6 alle regole amministrative, si chiede di confermare se lo schema debba essere compilato in tutti i suoi campi, tenendo conto che alcuni dati non sono oggi ancora disponibili (come il sito internet di offerta di gioco) o altri dati del candidato o che potrebbero variare, oppure lo schema non deve essere compilato in alcuna sua parte ma soltanto firmato digitalmente e come tale inserito nella busta della documentazione amministrativa?

RISPOSTA – Si conferma che lo schema di contratto non deve essere compilato ma soltanto firmato digitalmente.

  1. DOMANDA – Il candidato, già attualmente concessionario per l’esercizio del gioco a distanza in Italia, garantisce la realizzazione e gestione del proprio sistema del concessionario sulla base di contratti di licenza d’uso e di servizio con fornitori terzi che forniscono analoghi servizi ad altri concessionari. Con riferimento al sistema dei conti di gioco del concessionario, tenuto conto che la bozza delle Linee guida per Organismi di Verifica pubblicata dall’ADM prevede al paragrafo 1.2 che: • “è necessario identificare in modo certo” “il sistema dei conti di gioco del concessionario”; • “il sistema dei conti di gioco del concessionario si intende gestito in modo univoco dal concessionario solo se le informazioni in esso contenute siano riferibili esclusivamente al concessionario stesso. A titolo esemplificativo ma non esaustivo non sono consentite strutture dati contenenti dati riferibili a più concessionari.”. Si chiede: − se è consentito che il sistema dei conti di gioco del concessionario sia realizzato utilizzando uno stesso schema di database comune ad altri concessionari, all’interno dello stesso database / struttura dati, adottando modalità che garantiscono la separazione logica dei dati tra differenti concessionari, in modo tale che i dati stessi sono riferibili univocamente e in modo certo al singolo concessionario (ed è, cioè, escluso che lo stesso dato siano riferibile a più concessionari); oppure − se è obbligatorio che il sistema dei conti di gioco del concessionario sia realizzato utilizzando uno schema di database dedicato contenente i dati riguardanti il singolo concessionario, all’interno di uno stesso database comune a più concessionari, garantendo la separazione logica dei dati tra differenti concessionari in modo tale che i dati stessi sono riferibili univocamente e in modo certo al singolo concessionario; oppure − se è obbligatorio che il sistema dei conti di gioco del concessionario sia realizzato utilizzando un database dedicato, il quale contiene dati riguardanti il singolo concessionario, ancorché tale database ed il sistema del concessionario complessivo possa essere installato nello stesso server che ospita il database dedicato ed il sistema dei conti di gioco di altri concessionari, anche nel caso in cui non si utilizzino soluzioni e-cloud per l’ospitalità delle infrastrutture.

RISPOSTA – Sono alternativamente valide la seconda e la terza opzione.

  1. DOMANDA – Il portale acquistinretepa, sollecitato in merito alla validità della firma digitale con la quale devono essere firmati i documenti richiesti dal bando, ha risposto: “Il Sistema consente di presentare un’offerta allegando documenti firmati con tutte le modalità di firma (CAdES e PAdES). Si noti che nel caso in cui i file non siano firmati in formato CAdES (.p7m), il sistema mostrerà un messaggio di attenzione – warning – ma consentirà comunque di presentare l’offerta. La Stazione Appaltante procederà successivamente, in fase di esame delle offerte, a verificare la validità della firma digitale”. Si chiede di chiarire se la Stazione Appaltante accetta unicamente documenti firmati con firma digitale in modalità CAdES (.p7m) o se anche la modalità di firma PAdES è ugualmente accettata.

RISPOSTA – Le Regole amministrative non indicano un formato specifico per la firma digitale, specificando, unicamente, al capitolo 2.2., lettera c), le caratteristiche del certificato di firma digitale che deve essere in possesso del legale rappresentante del candidato.

  1. DOMANDA – Con riferimento al requisito di cui all’art. 2.2 lett. b) delle regole amministrative della procedura di gara , che prevede l’obbligo per il candidato di disporre di “un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per il candidato transfrontaliero che ha sede legale ovvero operativa in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS” e considerando : 1. il riscontro positivo fornito al quesito n. 2 delle FAQ pubblicate il 18 aprile 2025, sulla possibilità “per un candidato transfrontaliero che ha sede legale ovvero operativa in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo, attualmente concessionario GAD di codesta Agenzia in proroga tecnica, e titolare di un indirizzo di servizio di posta elettronica certificata (PEC) ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. 82/2005 che non è presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del D.lgs. 82/2005, possa soddisfare il requisito di cui all’art. 2.2, lett. b), delle regole amministrative relativo ad “un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS” attraverso la titolarità di un indirizzo di posta elettronica certificata che verrà adeguato allo standard europeo recepito dall’AGID, indicato nelle specifiche ETSI EN 319 532-4, entro la data di presentazione della domanda di partecipazione”; 2. Le difficoltà rappresentate dagli unici prestatori di servizi fiduciari qualificati ammessi da Agenzia per l’Italia Digitale (Infocert s.p.a. e Aruba s.p.a.) a procedere con l’adeguamento agli standard europei predetti di indirizzi di posta elettronica certificata di titolarità di un soggetto con sede nello Spazio Economico Europeo, in mancanza di disposizioni attuative da parte dell’autorità competente AGID; 3. L’assenza di difficoltà rappresentate dai medesimi prestatori di servizi fiduciari a procedere con l’adeguamento agli standard europei predetti di indirizzi di posta elettronica certificata di titolarità del legale rappresentante persona fisica di un soggetto con sede nello Spazio Economico Europeo, in quanto muniti di codice fiscale italiano e di uno dei seguenti metodi di riconoscimento digitale: firma digitale/SPID/CIE ai sensi del D.lgs. 82/2005. 4. Le molteplici difficoltà nell’ottenimento, come alternativa, di un servizio di recapito elettronico certificato qualificato in piena conformità con l’art. 44 Regolamento eIDAS negli altri Stati Membri in ragione delle diverse tempistiche di implementazione e delle normative in costante aggiornamento. Si richiede, quindi, di confermare che il requisito di cui all’art. 2.2 lett. b) delle regole amministrative possa essere adempiuto anche da parte di candidati con sede nello Spazio Economico Europeo tramite l’indirizzo di posta elettronica certificata adeguata agli standard europei predetti, di titolarità del legale rappresentante persona fisica (ovvero, nel caso in cui il legale rappresentante sia una società, del suo procuratore persona fisica) in quanto muniti di codice fiscale italiano e di uno dei seguenti metodi di riconoscimento digitale: firma digitale/SPID/CIE ai sensi del D.lgs. 82/2005.

RISPOSTA – In caso di partecipazione di un operatore avente sede nello Spazio Economico Europeo che non riesca a dotarsi di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS adeguato allo standard europeo recepito dall’AGID, indicato nelle specifiche ETSI EN 319 532-4, al fine di garantire la massima partecipazione alla procedura di affidamento, salvaguardando la necessità di sicurezza e certezza collegata al requisito richiesto, si conferma che può essere utilizzato “l’indirizzo di posta elettronica certificata adeguata agli standard europei predetti, di titolarità del legale rappresentante persona fisica (ovvero, nel caso in cui il legale rappresentante sia una società, del suo procuratore persona fisica) in quanto muniti di codice fiscale italiano e di uno dei seguenti metodi di riconoscimento digitale: firma digitale/SPID/CIE ai sensi del D.lgs. 82/2005” accompagnato da una dichiarazione in cui la società conferma che l’indirizzo intestato al legale rappresentante o al suo procuratore è utilizzato, temporaneamente, come domicilio digitale del candidato, richiedendo che a tale indirizzo siano inviate tutte le comunicazioni ufficiali inerenti alla procedura di gara e impegnandosi a comunicare tempestivamente qualsiasi modifica che possa in qualunque modo inficiare la validità del predetto indirizzo.

  1. DOMANDA – In fase di compilazione del DGUE per conto dell’impresa ausiliaria, nella Parte IV “Criteri di selezione”, sezione B “Capacità economica e finanziaria”, viene richiesto all’impresa ausiliaria di dichiarare il possesso dei requisiti economici di cui al punto 7.2. delle regole amministrative, ossia il possesso di “ricavi complessivi non inferiori alla somma di tre milioni di euro di euro derivanti dall’attività di gestione e di raccolta anche a distanza di giochi sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo, conseguiti nel corso degli ultimi due esercizi chiusi anteriormente alla data di presentazione della domanda di partecipazione”. Tuttavia, come risulta dal paragrafo 8 delle Regole Amministrative, secondo cui l’impresa ausiliaria deve “possedere i requisiti di cui al capitolo 7 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE”, l’impresa ausiliaria deve possedere solo i requisiti che costituiscono oggetto di avvalimento, e non la totalità dei requisiti di cui al capitolo 7 delle Regole Amministrative. Pertanto, nell’ipotesi in cui l’avvalimento non riguardi i requisiti economici e finanziari di cui al punto 7.2 delle Regole Amministrative, tali requisiti risultano applicabili al solo candidato, e non all’impresa ausiliaria. Alla luce di quanto sopra, si prega di confermare che l’impresa ausiliaria non sia tenuta a compilare la rispettiva sezione del DGUE e che sia sufficiente produrre una dichiarazione attestante il mancato avvalimento per tale requisito, e dunque la non applicabilità all’impresa ausiliaria dei requisiti di cui al punto 7.2. delle Regole Amministrative.

RISPOSTA – Si conferma

QUI il documento integrale. cdn/AGIMEG