Novità riguardo la gara per le nuove concessioni di gioco online. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito delle risposte ad alcuni quesiti riguardanti il bando di gara per il gioco online.
Al centro delle domande: domicilio digitale della società, regole amministrative della procedura di gara, regole tecniche, autolimitazioni al gioco, verifica delle giocate, vincite o
rimborsi e delle commissioni e relativi messaggi, limiti di deposito, spesa, tempo e perdita, dichiarazione di impegno irrevocabile al pagamento dei sette milioni di euro, pagamento dell’importo del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), trattamento dei dati, obblighi e responsabilità del Concessionario, app di gioco, schema del contratto di conto di gioco, regole amministrative del bando di gara per l’aggiudicazione della concessione, requisiti minimi ambientali, schema di Contratto di conto gioco.
- DOMANDA – Con riferimento alla FAQ n. 3 del 24 marzo 2025, nei casi in cui la società abbia sede legale in uno Stato dell’Unione Europea in cui non fosse possibile ottenere un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS, si prega di confermare come chiarito da Consip che il domicilio digitale della società possa essere eletto all’interno della piattaforma acquistinrete presso la PEC della società.
RISPOSTA – Si conferma che è possibile effettuare il processo di identificazione per l’accesso alla piattaforma anche con la modalità prevista dal paragrafo 2.3 lett. b. delle regole amministrative: “tramite credenziali rilasciate a valle di un processo di identificazione extra sistema, in conformità alla disciplina in tema di identità digitale per gli utenti sprovvisti del nodo eIDAS italiano. Al fine di ottenere le credenziali in tempo utile per garantire la partecipazione alla procedura, si invitano gli utenti che non lo abbiano ancora fatto, a farne richiesta alla mail [email protected], tempestivamente e comunque, con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda.” Diverso e da non confondere, come fatto nella presente richiesta di chiarimenti, è il “domicilio digitale” si intende, invece, come disposto dall’articolo 1, comma 1, lett. n-ter: “un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito “Regolamento eIDAS”, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale;”.
- DOMANDA – Premesso che: l’art. 2.2, lett. b), delle regole amministrative della procedura di gara stabilisce che ai fini della partecipazione ogni candidato è indispensabile abbia “a propria cura, spese e responsabilità” “un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per il candidato transfrontaliero che ha sede legale ovvero operativa in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS”. Con la risposta alla domanda n. 1 delle FAQ del 13 marzo 2025, codesta stazione appaltante ha affermato che “si ritiene valido un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), intestato al candidato, anche se transfrontaliero, solo se presente nel pubblico elenco denominato “Indice nazionale dei domicili digitali” (INI-PEC)”, e che “il possesso generico di un indirizzo PEC non si ritiene sufficiente”. Tenuto ora conto che solo alcuni Stati Membri dell’Unione Europea si sono pienamente adeguati al Regolamento eIDAS e dispongono di “un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS”; l’Italia, in particolare, e per essa l’Agenzia per l’Italia Digitale (“AGID”), ha in programma ma non ha ancora completato la realizzazione e, perciò, ancora non dispone di “un servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS”; il servizio di indirizzo PEC, ai sensi dell’art. 48 D.lgs. 82/2005, non è pertanto un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, ai sensi del Regolamento eIDAS; la normativa italiana prevede comunque la registrazione dell’indirizzo PEC negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del D.lgs. 82/2005, ma esclusivamente per i soggetti iscritti al Registro delle imprese nazionali con esclusione di soggetti transfrontalieri che hanno sede legale ovvero operativa in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo; l’AGID ha, tuttavia, recepito lo standard europeo indicato nelle specifiche ETSI EN 319 532-4, che è propedeutico all’ottenimento dell’effettiva interoperabilità europea dei sistemi di eDelivery e sul quale è fondato il servizio elettronico di recapito certificato qualificato, ai sensi del Regolamento eIDAS, e alcuni dei gestori autorizzati dall’AGID per la fornitura del servizio di posta elettronica certificata, di cui all’art. 48 del D.lgs. 82/2005, forniscono su richiesta il servizio PEC adeguato allo standard ETSI EN 319 532-4. In ragione di tutto quanto sopra, si chiede conferma che il candidato transfrontaliero che ha sede legale ovvero operativa in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo, attualmente concessionario GAD di codesta Agenzia in proroga tecnica, e titolare di un indirizzo di servizio di posta elettronica certificata (PEC) ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. 82/2005 che non è presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del D.lgs. 82/2005, possa soddisfare il requisito di cui all’art. 2.2, lett. b), delle regole amministrative relativo ad “un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS” attraverso la titolarità di un indirizzo di posta elettronica certificata che verrà adeguato allo standard europeo recepito dall’AGID, indicato nelle specifiche ETSI EN 319 532-4, entro la data di presentazione della domanda di partecipazione
RISPOSTA – Si conferma.
- DOMANDA – Ai sensi dell’art. 7.1 delle regole amministrative della procedura di gara, è previsto che: “I candidati a pena di esclusione devono essere iscritti nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (C.C.I.A.). Per il candidato di altro Stato membro non residente in Italia, iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato II.11 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36…. I candidati stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili”. Nella Parte IV, sezione “A: Idoneità” del DGUE, si chiede al candidato di confermare se è “iscritto nei registri commerciali tenuti nello Stato membro di stabilimento, come indicato nell’allegato XI della direttiva 2014/24/UE; …” che è stato recepito nell’allegato II.11. Ai sensi di quanto disposto dall’allegato II.11, tale requisito rispetto alle società è comprovato, per l’Italia, tramite certificati rilasciati dal “Registro della Camera di Commercio, industria, agricoltura e artigianato”. Per Malta, invece, l’operatore economico ottiene il “numru tà registrazzjoni tat – Taxxa tar – Valur Mizjud (VAT) u n-numru tal-licenzja tà kummerc” e, in caso di partenariati o società, il relativo numero di registrazione rilasciato dall’autorità maltese dei servizi finanziari. Il candidato (società A) è una società con sede legale a Malta, senza stabile organizzazione o sede secondaria in Italia, attualmente concessionario GAD in regime di proroga tecnica. La società è iscritta al Malta Business Registry – www.mbr.mt (l’equivalente maltese della Camera di Commercio, industria, agricoltura e artigianato) ma non possiede un numero di registrazione rilasciato dall’autorità maltese dei servizi finanziari, né ha aperto una partita iva maltese. Si chiede di chiarire se l’iscrizione al Malta Business Registry sia idoneo e sufficiente per l’adempimento del requisito previsto all’art. 7.1 delle regole amministrative della procedura di gara e di quello previsto alla Parte IV, sezione “A: Idoneità” del DGUE. In caso di risposta negativa, si chiede di indicare quale documento, oltre al certificato di iscrizione nel Malta Business Registry, sia possibile produrre ai fini della comprova del requisito.
RISPOSTA – Si applica quanto previsto dall’Allegato II.11 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
- DOMANDA – Con riferimento alla Relazione tecnica volta a dimostrare il possesso dei requisiti di cui al punto 7.3.1 lettere a), b) e c) delle regole amministrative, asseverata da soggetto terzo indipendente, si richiede se possa definirsi “società specializzata” come da FAQ del 20 febbraio 2025 – Risposta 3, e, quindi, possa procedere all’asseverazione della Relazione tecnica in parola, la società alpha che: − si occupa di consulenza aziendale e strategica erogando servizi ad operatori e concessionari del settore del gioco lecito in Italia da oltre venti anni; − il cui rappresentante legale, già socio della società beta, e i cui collaboratori hanno partecipato alle attività di asseveramento della Relazione tecnica nel corso delle precedenti procedure di selezione per l’assegnazione, in Italia, delle concessioni per l’esercizio e la raccolta del gioco attraverso il canale a distanza per conto della società beta, − possa dimostrare il possesso dei requisiti attraverso la presentazione dei curricula dei soggetti di cui al precedente punto ii) – oltre che il profilo aziendale della società stessa – per attestare la consolidata esperienza e conoscenza del mercato italiano dei giochi con vincite in denaro sia fisico che a distanza. Si richiede se la società beta (anch’essa con consolidata e oltre ventennale operatività nel settore dei giochi) che ha proceduto alla asseverazione delle Relazioni tecniche nel corso delle precedenti procedure di selezione per l’assegnazione, in Italia, delle concessioni per l’esercizio e la raccolta del gioco attraverso il canale a distanza, attualmente in fase di liquidazione e per la quale i soggetti richiamati al precedente punto 1, punto elenco ii) sono soci ovvero collaboratori, possa procedere alla asseverazione della relazione tecnica per tutti i requisiti di cui al punto 7.3.1, lettere a), b) e c).
RISPOSTA – Ferma restando la necessità di verifica concreta dei requisiti, si fornisce risposta positiva.
- DOMANDA – Con riferimento al possesso dei requisiti minimi ambientali di cui all’art. 7.3.1, lett. b), delle regole amministrative, tenuto conto che il possesso delle certificazioni UNI EN ISO 14001:2015 e UNI CEI EN ISO 50001:2011 può costituire elemento di prova del possesso del requisito della conformità ai requisiti ambientali minimi fra quelli di cui al Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione 2023, ma non surroga l’obbligo della presentazione di relazione tecnica asseverata da soggetto terzo indipendente, si chiede, nel caso in cui il candidato abbia scelto di conseguire le certificazioni UNI EN ISO 14001:2015 e UNI CEI EN ISO 50001:2011 quale comprova del possesso dei requisiti ambientali minimi: − conferma che la relazione tecnica può essere adeguatamente costituita da una attestazione da parte del candidato del possesso delle due certificazioni, con l’indicazione, distintamente per ciascuna delle due certificazioni, dei requisiti minimi ambientali fra quelli di cui al Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione 2023, di cui essa certifica il possesso; − conferma che il soggetto terzo indipendente che assevera la relazione tecnica può essere lo stesso ente di certificazione accreditato (Organismo di Certificazione – CO) che ha rilasciato le due certificazioni.
RISPOSTA – Si conferma
- DOMANDA – Con riferimento al requisito di cui all’art. 7.3.2 delle regole amministrative del bando di gara per l’aggiudicazione della concessione, tenuto conto che: − l’art.7.3.2 delle regole amministrative distingue il caso a) relativo al candidato con oltre cinquanta dipendenti ed il caso b) “qualora il candidato abbia oltre quindici dipendenti e non più di cinquanta, ovvero nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia”, rendendo incerto se il caso b): sia da intendersi riferito agli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia anche qualora il numero dei dipendenti sia superiore a cinquanta, in quanto per essi non può applicarsi il caso a), ferma restando l’esclusione dell’applicazione del requisito nel caso del numero di dipendenti inferiore a quindici; per tutti gli operatori indipendentemente dal luogo di residenza, oppure − sia da intendersi applicato per operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia anche nel caso in cui essi dispongano di un unico dipendente e, comunque, meno di quindici dipendenti – a differenza di quanto accade per gli operatori con stabile organizzazione in Italia; − la risposta al quesito n. 16 delle FAQ pubblicate da questa Agenzia il 20 febbraio 2025, che “chiede di chiarire se il requisito di cui al paragrafo 7.3.2. debba essere ottemperato anche se il candidato sia dotato di un organico inferiore alle 15 unità”, afferma che “Il requisito, pertanto, non deve essere ottemperato dai candidati con un organico inferiore alle 15 unità”, e porta a concludere che la risposta si applichi senza discriminare il candidato non residente e privo di stabile organizzazione in Italia, rispetto al candidato con residenza in Italia. − la risposta al quesito n. 17 delle FAQ pubblicate da questa Agenzia il 12 marzo 2025, che chiede chiarimenti riguardo alle modalità con le quali deve essere ottemperato il predetto requisito “Nel caso di un candidato, operatore economico privo di personale dipendente, non residente e senza stabile organizzazione in Italia”, afferma che “Nel caso specifico si dovrà comprovare, anche mediante autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, che l’operatore è privo di personale dipendente, unitamente alla dichiarazione di impegno a presentare quanto previsto dal citato paragrafo qualora il candidato, divenuto aggiudicatario o concessionario, dovesse disporre di personale dipendente.”; e sembra, pertanto, imporre al candidato senza stabile organizzazione in Italia e senza dipendenti, divenuto aggiudicatario o concessionario, la presentazione della “Relazione di genere” qualora dovesse in futuro disporre anche di un unico dipendente e, comunque, anche meno di quindici dipendenti. Tutto ciò premesso, si chiede di chiarire, definitivamente: (a) se la “Relazione di genere”, nel caso del candidato non residente e privo di stabile organizzazione in Italia sia sempre richiesta, anche qualora esso disponga di un numero di dipendenti inferiore a quindici – a differenza del caso del candidato residente in Italia, oppure (b) se in tal caso la “Relazione di genere” non sia richiesta, indipendentemente dal luogo di residenza.
RISPOSTA – Nel caso di candidato non residente e privo di stabile organizzazione in Italia, la Relazione di genere di cui al capitolo 7.3.2., lettera b) delle Regole amministrative deve essere presentata qualora disponga di un numero di dipendenti superiore a quindici.
- In relazione ai requisiti di cui all’art. 9.1.1 delle regole amministrative del bando di gara per l’aggiudicazione della concessione, tenuto conto che: − l’articolo 9.1.1 delle regole amministrative richiede che i “requisiti e condizioni” elencati alle lettere dalla a) alla f) sono valevoli per l’intera durata della concessione e non richiede che questi siano posseduti in data antecedente alla presentazione della domanda di partecipazione al bando di gara; − la risposta al quesito n. 20 delle FAQ pubblicate da questa Agenzia il 12 marzo 2025, che chiede di confermare “se per una società di nuova costituzione, interessata a partecipare al bando, il possesso di adeguati requisiti di solidità patrimoniale possa essere soddisfatto allegando alla domanda di partecipazione” una “dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura degli indici di solidità dichiarati in sede di partecipazione”, ha ricevuto risposta affermativa “Fermo restando la necessità del possesso dei requisiti richiesti dalle regole amministrative, con particolare riferimento a quanto previsto al punto 7.2”; − la risposta al quesito n. 22 delle FAQ pubblicate da questa Agenzia il 12 marzo 2025, che chiede di “confermare che il possesso dei requisiti di solidità patrimoniale di cui all’art. 9.1 delle regole amministrative possa essere comprovato mediante dichiarazione resa dalla società di revisione, dichiarazione fornita in aggiunta e separatamente dal bilancio”, afferma che “fermo restando l’obbligo per le società di capitali di presentazione di bilanci o di estratti di essi, la risposta è affermativa”; − la società di capitali candidato alla aggiudicazione della concessione così come la società di capitali “soggetto che, ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile, detiene una posizione di controllo della società titolare della concessione”, di cui all’art. 9.1, lett. f), possono legittimamente essere società di nuova o recente costituzione, il cui primo esercizio è ancora in corso alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione e che, pertanto, in tal caso non avranno “bilanci o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte”, che possano essere presentati a corredo della documentazione di gara. Tenuto conto, inoltre che: − nei casi di cui al precedente alinea, il candidato, con riferimento ai requisiti di cui all’art. 9.1.1, lett. dalla a) alla e), così come il soggetto che detiene “una posizione di controllo della società titolare della concessione”, con riferimento all’art. 9.1.1, lett. f), avranno il diritto di comprovare il possesso dei requisiti di cui all’art. 9.1.1, mediante “una dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura degli indici di solidità dichiarati in sede di partecipazione”, la quale potrà fare riferimento alla situazione patrimoniale del candidato oppure, secondo il caso, del soggetto detentore della posizione di controllo, in una data successiva alla costituzione ma non successiva a quella di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione, l’obbligo, per un candidato e per un soggetto detentore della posizione di controllo che hanno già approvato almeno il primo bilancio di esercizio alla data di presentazione della domanda, di comprovare il possesso dei requisiti di cui all’art. 9.1.1, “mediante bilanci o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa”, ed il diniego di comprovarne invece il possesso con una “dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura degli indici di solidità dichiarati in sede di partecipazione”, che fa riferimento alla situazione patrimoniale non successiva a quella di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione ma successiva a quella rappresentata nel bilancio di esercizio (nella quale i requisiti di solidità patrimoniale avrebbero potuto essere non soddisfatti), costituirebbero perciò una discriminazione nei confronti di questo candidato e di questo soggetto detentore della posizione di controllo (i quali possono aver adeguato i propri indicatori di solidità patrimoniale alla luce dei requisiti dell’art. 9.1.1, che sono divenuti noti soltanto con la pubblicazione della procedura di gara e delle sue regole amministrative), rispetto al caso del candidato e del soggetto detentore della posizione di controllo di cui al precedente alinea; Tutto ciò premesso, si chiede conferma che anche un candidato società di capitali ed anche un soggetto che detiene “una posizione di controllo della società titolare della concessione”, ancorché esso abbia già approvato almeno il primo bilancio di esercizio, ha tuttavia diritto di scegliere di comprovare il possesso dei requisiti di cui all’art. 9.1.1, mediante dichiarazione resa dalla società di revisione che, al fine della comprova, fa riferimento ed illustra la situazione patrimoniale in data prossima, comunque non successiva, a quella di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione.
RISPOSTA – In caso di assenza di bilanci approvati, in quanto società di capitali di nuova costituzione, si conferma la possibilità di presentazione di dichiarazione resa dalla società di revisione, dichiarazione fornita in aggiunta e separatamente dal bilancio, qualora, come sottolineato nel quesito, sia già approvato un primo bilancio d’esercizio.
- DOMANDA – Ai sensi del combinato disposto degli artt. 9.5, 9.6. e 9.7 delle regole amministrative della procedura di gara, ogni candidato ha la facoltà di modificare lo schema del contratto di conto di gioco di cui all’allegato 6 delle regole amministrative, purché le condizioni minime espresse dalla lett. a) alla lett. k) dell’art. 9.5. e dell’art. 17 dello schema di atto di convenzione, siano incluse. Si chiede di chiarire le modalità operative relative alla modifica dello schema del contratto di conto di gioco, ed in particolare se lo stesso possa essere modificato dal candidato sia in fase di presentazione della domanda di partecipazione sia successivamente all’aggiudicazione della concessione; in caso affermativo, si chiede di chiarire se le modifiche apportate siano assoggettate alla preliminare approvazione, nel primo caso, della commissione di gara o, se effettuate successivamente all’aggiudicazione della concessione, dell’ufficio competente dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Fermo restando il rispetto delle condizioni minime e degli obblighi richiamati all’art. 9.6 delle regole amministrative, si chiede di specificare quali siano, nello schema di contratto di conto di gioco, “le parti espressamente indicate come modificabili” ai sensi dell’art. 9.7 delle regole amministrative e dell’art. 17 dello schema di convenzione, in quanto non essendo esse espressamente indicate non possono essere individuate da parte del candidato.
RISPOSTA – Lo schema di contratto di conto di gioco è predisposto da ADM. Pur essendo prevista, la possibilità di modifica – fermo restando il rispetto delle condizioni minime di cui all’articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41 – è possibile discostarsi dallo schema, solo motivandone le ragioni. Sono modificabili motivatamente, esclusivamente le parti che non incidono in alcun modo sul pedissequo rispetto delle previsioni delle regole amministrative, della convenzione di concessione e delle regole tecniche. Lo schema di contratto di conto di gioco non è soggetto a preventiva approvazione di ADM, che può, però, nell’esercizio dei propri poteri di controllo verificarne la conformità alle suddette regole convenzionali.
- DOMANDA – Nello schema di contratto di conto di gioco predisposto da codesta stazione appaltante, ai sensi dell’art. 9.7 delle regole amministrative della procedura di gara, è previsto che: all’art. 12, par. 3: “In caso di mancato rispetto del termine di cui alla lettera c) del precedente comma 3, il concessionario è tenuto a riconoscere al Cliente gli interessi legali sulle somme non tempestivamente accreditate.” all’art. 14, par.6: “In caso di mancato rispetto del termine massimo di 180 giorni, il concessionario è tenuto a riconoscere al Cliente che abbia chiesto la liquidazione del conto e che ne abbia diritto, gli interessi legali sulle somme non tempestivamente accreditate”. Inoltre, all’art. 17, par. 3, lett. d) dello schema di convenzione, è previsto che: “In caso di mancato rispetto del termine di cui alla lettera g) del precedente comma 2, il concessionario è tenuto a riconoscere al giocatore gli interessi legali sulle somme non tempestivamente accreditate. In caso di mancato rispetto del termine massimo di 180 giorni di cui al comma 3, il concessionario è tenuto a riconoscere al giocatore che abbia chiesto la liquidazione del conto e che ne abbia diritto, gli interessi legali sulle somme non tempestivamente accreditate.”. Purtuttavia, la norma primaria di riordino del gioco online, l’art. 6, co. 8, lett. d) del Decreto Legislativo n. 41/2024, cosi come l’art. 19, lett. c), della legge n. 88/2009, tuttora vigente, sanciscono espressamente l’“improduttività di frutti del conto di gioco per il giocatore …”. L’improduttività di interessi per il giocatore viene richiamato sia dall’art. 9.6 lett. d) delle regole amministrative che dall’art. 17, par. 2, lett. d) dello schema di convenzione. Riconoscere la produttività di interessi delle somme sul conto di gioco in caso di ritardato accredito delle stesse significa contraddire la norma primaria che, esplicitamente, afferma l’improduttività di frutti del conto di gioco per il giocatore. Alla luce di quanto sopra, si chiede conferma della legittimità della rimozione delle previsioni dell’art. 12, par. 3 e dell’art. 14, par. 6 dallo schema di contratto per l’apertura del conto di gioco.
RISPOSTA – Il riconoscimento degli interessi legali al Cliente nelle circostanze di sopra riportate non è ricollegabile in alcun modo all’obbligo che il conto di gioco deve essere improduttivo di frutti che rimane fermo e vigente. Il riconoscimento degli interessi legali, infatti, è una penale convenzionale riconosciuta al Cliente in caso di mancato rispetto di termini perentori previsti da contratto il cui valore è, semplicemente parametrato agli interessi legali e, cioè, al ritardo del concessionario nel dare seguito ad un proprio obbligo. In alcun modo, pertanto, è possibile espungere tale previsione dallo schema di contratto di conto di gioco.
- DOMANDA – Il Nomenclatore Unico delle Definizioni definisce “App” come “applicazione che consente l’accesso all’offerta di gioco in alternativa al sito internet”; Lo Schema di convenzione di concessione, in linea con l’art. 6 d.lgs. n. 41/2024, ugualmente prevede che le App di gioco costituiscano un canale di raccolta del gioco a distanza insieme al sito internet del concessionario, tanto che sancisce l’obbligo del concessionario di “comunicare ad ADM, con le modalità definite dalla stessa, il sito e le App di raccolta utilizzati, anche ai fini della pubblicazione degli stessi sul sito istituzionale di ADM” (art. 15, co. 4 lett. c); Infine, diffusi riferimenti alla App di gioco quale canale di raccolta del gioco a distanza che si affianca al sito internet del concessionario si rivengono nelle Regole Tecniche. La lettera I delle Premesse dello SCHEMA DI CONTRATTO DI CONTO DI GIOCO, tuttavia, riferisce che “l’attività di raccolta del gioco del Concessionario tramite internet può avvenire esclusivamente tramite il sito indicato al punto precedente”. Inoltre, il predetto Schema di Contratto non menziona le App di gioco quale canale di raccolta del gioco a distanza. Si chiede di voler confermare che l’avverbio “esclusivamente” contenuto nelle premesse dello Schema di Contratto di conto di gioco costituisce un mero refuso e che la raccolta del gioco a distanza da parte del concessionario può avvenire sia tramite il sito internet che attraverso App di gioco che, insieme formano il “sistema di presentazione dell’offerta di gioco (sito internet e App)” (cfr. § 1.2. n. 10 delle Regole Tecniche).
RISPOSTA – Si chiarisce che quanto indicato alla lettera I delle Premesse dello Schema di contratto di Conto di Gioco non rappresenta un refuso atteso che le App altro non sono che una ulteriore estrinsecazione del sito internet. Si conferma, pertanto, che è possibile l’attività di raccolta del gioco a distanza sia tramite il sito internet che attraverso App di gioco.
- DOMANDA – Lo SCHEMA DI CONTRATTO DI CONTO DI GIOCO, alla lettera J delle Premesse, prevede che “per quanto concerne i dati personali forniti dal Cliente in forza del presente contratto, trovano applicazione il Regolamento (UE) del 27 aprile 2016, n. 679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196”. Si chiede di voler confermare che il riferimento al D. Lgs. 196/03, debba intendersi esteso anche alle modifiche ad esso apportate dal D. Lgs. 101 del 2018
RISPOSTA – La risposta è affermativa. Il riferimento deve intendersi esteso anche alle modifiche apportate dal D. Lgs 10 agosto 2018 n. 101.
- DOMANDA – Lo SCHEMA DI CONTRATTO DI CONTO DI GIOCO all’articolo 2 “Oggetto del contratto”, punto 3, prevede che “il Cliente ha notizia ed esprime il proprio consenso all’ampliamento dell’offerta fruibile mediante il conto di gioco, solo ed esclusivamente a seguito dell’avvenuto accesso al proprio conto di gioco mediante identificazione del Cliente tramite il codice identificativo del conto di gioco (Username o Login) e il codice personale (password). Si chiede di voler confermare che a fronte dell’ampliamento dell’offerta fruibile mediante il conto di gioco, che rientra all’interno del perimetro contrattuale, sia effettivamente necessario richiedere un ulteriore consenso del titolare di conto di gioco con conseguente rischio di sovrapposizione di due basi giuridiche per la medesima finalità.
RISPOSTA – La risposta è affermativa. In caso di ampliamento dell’offerta di gioco da parte del Concessionario, con l’accesso al conto mediante le modalità indicate, il titolare può intendersi notiziato ed esprime il proprio consenso in ordine all’ampliamento dell’offerta fruibile mediante il conto di gioco.
- DOMANDA – Lo SCHEMA DI CONTRATTO DI CONTO DI GIOCO, all’articolo 12 “Obblighi e responsabilità del Concessionario”, comma 1, lettera k prevede che il concessionario ha l’obbligo di “chiedere l’esplicito consenso del Cliente alla prosecuzione del rapporto contrattuale nel caso di variazione della ragione sociale del Concessionario”. Lo Schema di Convenzione di concessione, tuttavia, prevede l’obbligo di acquisire il consenso esplicito del Cliente solo nell’ipotesi in cui “il concessionario, nel rispetto delle vigenti norme e delle direttive di ADM, intenda trattare i dati personali del cliente per ulteriori e diverse finalità, quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, profilazione e cessione dei dati del cliente a terzi”. Si chiede, dunque, di voler chiarire se detto consenso sia effettivamente necessario anche a fronte di una mera variazione della ragione sociale del concessionario e, comunque, di voler chiarire le ragioni della necessaria acquisizione di tale consenso.
RISPOSTA – Si conferma la validità del contenuto di quanto disposto al comma 1, lettera k, dell’articolo 12 “Obblighi e responsabilità del Concessionario” dello Schema di Contratto di Conto di Gioco atteso che quanto riportato nello Schema di Convenzione di Concessione, e precisamente all’articolo 31, comma 3, si riferisce agli “Obblighi in materia di trattamento dei dati personali” previsti dalla normativa vigente.
- DOMANDA – Lo SCHEMA DI CONTRATTO DI CONTO DI GIOCO, all’articolo 19 “Trattamento dei dati” co. 4, prevede che “il Cliente prende atto che i dati personali forniti sono necessariamente conservati per tutta la durata del contratto e per i successivi 10 anni dalla chiusura del conto di gioco, salvo l’insorgere di contenziosi che ne giustifichino l’ulteriore conservazione” Si chiede di voler confermare che oltre la durata di conservazione dei dati di cui al citato comma 4, riferita ai soli dati personali “forniti” dal Cliente, debba intendersi riferita anche alla conservazione dei dati riferiti a tutte le movimentazioni di gioco (es: movimenti, prelievi, versamenti) che vengono generate dai sistemi di gioco nel momento in cui il titolare di conto si avvale dei servizi erogati dal Concessionario, tenuto conto di quanto previsto dalla normativa antiriciclaggio di cui al D. Lgs. 231/07 e s.m.i (art. 53).
RISPOSTA – La risposta è affermativa.
- DOMANDA – Lo SCHEMA DI CONTRATTO DI CONTO DI GIOCO, all’articolo 19 “Trattamento dei dati”, co. 8 prevede che “il Cliente ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di un trattamento dei suoi dati personali presso il Titolare del Trattamento nonché di accedere agli stessi dati secondo le disposizioni previste nell’articolo 15, del Regolamento (UE) del 27 aprile 2016, n. 679 (GDPR). Ha, inoltre, il diritto di chiedere la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti (art. 16, del GDPR)”. Si chiede di voler confermare che tali diritti, in conformità con i disposti di cui alla normativa GDPR sono esercitabili esclusivamente in presenza dei presupposti necessari ed in assenza di cause ostative (es: diritto all’oblio richiede un bilanciamento degli interessi o la verifica dell’assenza di obblighi giuridici di conservazione dei dati che non siano decorsi).
RISPOSTA – La risposta è affermativa.
- DOMANDA – Con riferimento al pagamento dell’importo del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) pari a euro 560,00 delle regole amministrative che sono condizione di ammissibilità della domanda di partecipazione, si chiede di chiarire quanto segue: − il Candidato dovrà presentare: a. la quietanza relativa ad un unico pagamento del contributo ANAC dell’importo di euro 560, indipendentemente dal numero di concessioni (da 1 a 5) richieste con la domanda di partecipazione, oppure b. un numero di quietanze di pagamento del contributo ANAC pari al numero di concessioni (da 1 a 5) che sono oggetto della domanda di partecipazione, ciascuna dell’importo pari a euro 560. − Nel caso l’Agenzia risponda positivamente al quesito sub b), si chiede, inoltre, di chiarirne le modalità applicative e l’inserimento di tutte le quietanze nel FVOE e nella busta amministrativa. − Il medesimo quesito viene posto anche in merito all’assolvimento dell’imposta di bollo del valore di euro 16,00 di cui all’art. 14.1 delle regole amministrative
RISPOSTA – Il candidato deve presentare la quietanza di un unico contributo ANAC dell’importo di euro 560,00, a prescindere dal numero delle concessioni di cui richiede l’assegnazione. In ogni caso, si fa presente che non sussistono limiti per l’inserimento di documenti nella busta amministrava, nella busta tecnica e in quella economica. L’imposta di bollo del valore di euro 16,00 è dovuta per la domanda di partecipazione con la quale il candidato può richiedere un numero massimo di cinque concessioni.
- DOMANDA – Considerato che: a. l’art. 16 delle regole amministrative e la lett. u) delle dichiarazioni della domanda di partecipazione stabiliscono e che, nella busta economica, ciascun candidato è tenuto ad inserire soltanto la: “Dichiarazione di impegno irrevocabile al pagamento di un importo pari a sette milioni di euro per ogni concessione richiesta, da versarsi nella misura di quattro milioni di euro all’atto dell’aggiudicazione e tre milioni di euro all’atto della effettiva assunzione del servizio del gioco, da attivarsi, comunque, non oltre sei mesi dal rilascio della concessione.” b. l’art. 16 delle regole amministrative specifica che il candidato è tenuto a dichiarare nella predetta dichiarazione di impegno, che “L’offerta economica è ferma, incondizionata, definitiva, vincolante ed irrevocabile, ai sensi dell’articolo 1329 del Codice civile e rimarrà valida ed efficace per il periodo minimo di un anno a partire dal termine ultimo di presentazione della domanda di partecipazione e, comunque, fino alla sottoscrizione della convenzione.” Accedendo alla busta economica della piattaforma di gara, si genera automaticamente tramite la piattaforma un “DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA” che costituisce la dichiarazione di impegno. Tale dichiarazione, tuttavia, non riporta gli specifici contenuti richiamati nelle precedenti due alinea, che è obbligatorio invece dichiarare ai sensi dell’art.16 delle regole amministrative. Ciò premesso si chiede di chiarire se il candidato: − è tenuto a inserire nella busta economica, tra la “eventuale ulteriore documentazione”, una dichiarazione di impegno firmata digitalmente, riferita ai predetti contenuti da dichiarare, ai sensi dell’art. 16 delle regole amministrative; oppure − la trasmissione del “DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA” è ritenuta sufficiente anche se esso non riporta i predetti contenuti, di cui all’art. 16 delle regole amministrative richieste per la dichiarazione di impegno.
RISPOSTA – Il candidato è tenuto a inserire nella busta economica, tra la “eventuale ulteriore documentazione” una dichiarazione di impegno firmata digitalmente, riferita ai contenuti di cui alle lettere a. e b.
- DOMANDA – Desideriamo richiedere conferma riguardo alla dichiarazione di impegno irrevocabile al pagamento dei sette milioni di euro, che ci è stato comunicato debba essere scaricata dalla sezione dell’offerta economica e successivamente firmata dal legale rappresentante della società applicante. Potreste gentilmente confermare se questo è il caso e fornire indicazioni su come procedere al download di tale dichiarazione?
RISPOSTA – Si conferma. I dati compilati nella Scheda di Offerta, saranno riportati nei documenti di offerta economica che si possono generare nella pagina di “Offerta del Lotto” selezionando “GENERA”, in corrispondenza della Busta Economica. Di seguito si scarica il documento generato digitando “DOWNLOAD”. I documenti generati, scaricati e firmati digitalmente si inseriscono sulla piattaforma selezionando “SFOGLIA” e “ALLEGA”.
- DOMANDA – Considerato che: − l’art. 1, Parte II, delle regole tecniche, al paragrafo 22 prevede la messa a disposizione al giocatore da parte del concessionario di una funzionalità che consenta di impostare autolimitazioni al gioco in termini dei parametri di “tempo”, “spesa”, “perdita” e “ricarica”, dandone le definizioni; − l’art. 9, Parte II, delle regole tecniche, ai paragrafi 22 e 24, stabilisce che, a seguito della registrazione, tre delle quattro autolimitazioni di cui al predetto paragrafo 22 (“tempo”, “spesa” e “ricarica”) saranno obbligatoriamente impostate, “in fase di prima attivazione”, secondo i valori stabiliti dalle regole tecniche e che, a partire dal giorno successivo, tali valori potranno essere modificati esclusivamente da una azione del giocatore; Considerato, tuttavia, che la norma primaria di riordino del gioco online, l’articolo 15, comma 1, del D. Lgs. 25 marzo 2024, n. 41: − individua alla lettera a), le singole specifiche misure di autolimitazione che devono essere adottate, prevedendo la “presenza di misure di autolimitazione al gioco in termini di tempo, spesa e perdita di denaro” e non prevedendo, invece, la autolimitazione al gioco in termini di “ricarica”; − prevede alla lettera b), quale ulteriore e differente misura di prevenzione e contrasto del gioco patologico: “la presenza di limitazioni, basate sugli importi depositati sul conto di gioco di ciascun giocatore in un periodo di tempo predefinito, stabilite dal concessionario, secondo l’età del giocatore e i suoi comportamenti di gioco, [omissis]” e non prevede, pertanto, la messa a disposizione obbligatoria al giocatore della funzionalità dell’autolimitazione della “ricarica”, ma limitazioni da parte del concessionario le quali, dovendo essere “basate sugli importi depositati”, potrebbero essere riferite sia al parametro della “ricarica” sia a quello della “perdita”. Alla luce di quanto sopra, si chiede conferma della legittimità della rimozione dell’obbligo relativo alla funzionalità di autolimitazione al gioco in termini di “ricarica”, di cui alla previsione del paragrafo 22 dell’art. 1, Parte II, delle regole tecniche, non essendo questa annoverata nella norma primaria; anche tenuto conto che sia la misura di autolimitazione della “perdita” sia quella della “ricarica” sono “basate sugli importi depositati sul conto di gioco di ciascun giocatore”, nel caso di risposta affermativa al precedente quesito, si chiede conferma della legittimità della applicazione “in fase di prima attivazione” delle impostazioni obbligatorie, ai parametri di autolimitazione di “tempo”, di “spesa”, nonché di “perdita di denaro” e non di “ricarica”.
RISPOSTA – Non si conferma, rimangono valide le previsioni delle regole tecniche.
- DOMANDA – Con riferimento alle funzionalità che consentono di impostare autolimitazioni e limitazioni al gioco, si chiede se le misure di limitazione eventualmente imposte dal concessionario ad un giocatore possono essere successivamente variate dallo stesso giocatore utilizzando i propri strumenti di autolimitazione (casistica: il concessionario limita il giocatore pippo a 10 euro al giorno, il giocatore pippo, il quale ritiene ad esempio la cifra un rischio alla sua portata economica, ritiene il limite un errore, oppure perché vuole terminare una giocata, va sui limiti e lo rialza a 20 volontariamente; si fa notare che cosi non fosse si assisterebbe plausibilmente a un fenomeno di migrazione dei giocatori a seconda dei criteri adottati dai diversi concessionari)
RISPOSTA – Le misure di autolimitazione, nel rispetto dei limiti massimi consentiti in fase di prima attivazione, sono impostati dal giocatore.
- DOMANDA – Con riferimento ai limiti di deposito, spesa, tempo e perdita di tipo giornaliero, settimanale, mensile e annuale previsti al paragrafo 4 “Sistema del Concessionario” delle “Regole Tecniche”, si chiede di confermare se il Concessionario dovrà richiedere obbligatoriamente ai clienti l’impostazione di tutte le tipologie di limiti per tutti i periodi di tempo, oppure mettere a disposizione tutte le opzioni ma richiedere l’obbligatoria impostazione di almeno un limite per tipologia scegliendo uno tra i periodi di tempo disponibili.
RISPOSTA – La funzionalità di autolimitazione deve consentire al giocatore l’impostazione di autolimitazioni al gioco riferibili alternativamente al: giorno, settimana, mese e anno.
- DOMANDA – Per quanto riguarda i limiti di spesa si chiede di confermare se ai fini del calcolo degli importi giocati dovranno essere inclusi o meno gli eventuali bonus consumati.
RISPOSTA – Gli importi giocati comprendono eventuali bonus.
- DOMANDA – Riguardo alle misure di limitazione di “ricarica” e di “perdita di denaro” (quest’ultima intesa come ricariche meno prelievi effettuati) si chiede conferma che il concessionario dovrà rifiutare l’esecuzione di ricariche che comporterebbero il superamento del valore limite e che, pertanto, tali valori limite potranno essere raggiunti ma mai essere superati
RISPOSTA – Si conferma.
- DOMANDA – Con riferimento al punto 2.1.3 “Verifica delle giocate, vincite o rimborsi e delle commissioni” delle regole tecniche, dove si dice “verificare che il sistema del concessionario invii i relativi messaggi di accredito o storno verso il sistema di anagrafe dei conti di gioco che includono gli importi per rimborsi, vincite e rettifiche nonché il valore corretto del saldo di conto di gioco del giocatore comprensivo di bonus”. È possibile avere chiarimenti in merito a quali messaggi di quale protocollo si fa riferimento? Ovvero saranno pubblicati dei nuovi protocolli e quando (in tal caso si segnala che la pubblicazione potrebbe richiedere di riscrivere parti del codice, e, quindi, che questo potrebbe richiedere tempi lunghi)?
RISPOSTA – Saranno resi tempestivamente disponibili nuovi protocolli di comunicazione.
- DOMANDA – L’art. 1, Parte II, delle regole tecniche, al paragrafo 27 prevede: “Ulteriori autolimitazioni al gioco, diverse da quelle precedenti, possono essere impostate dal concessionario; in tal caso l’informazione deve essere notificata al giocatore con almeno un anticipo di sette giorni.” Al riguardo si chiede: − di confermare che il paragrafo 27 dell’art. 1, Parte II, delle regole tecniche non riguarda la messa a disposizione al giocatore di funzionalità per la autolimitazione dell’attività di gioco ulteriori rispetto a quelle previste dal paragrafo 22 dello stesso articolo 1, ma riguarda l’impostazione di valori limite di parametri per la limitazione dell’attività di gioco da parte del concessionario; − di confermare che in questo caso ci si riferisce (i) non ad autolimitazioni impostate dal giocatore per sé stesso ma (ii) a limitazioni all’attività di gioco del giocatore impostate dal concessionario, sulla base della propria valutazione, indipendentemente o addirittura contro la volontà del giocatore; − di confermare che si fa qui riferimento a limiti specifici imposti al singolo giocatore e non a limiti di applicazione generale a tutti i giocatori; − di confermare che i valori limite imposti dal concessionario sulla base della propria valutazione possono riguardare (i) gli stessi parametri di “tempo”, di “spesa” e di “perdita di denaro”, di cui l’articolo 15, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 25 marzo 2024, n. 41, così come (ii) “limitazioni, basate sugli importi depositati sul conto di gioco di ciascun giocatore in un periodo di tempo predefinito, stabilite dal concessionario, di cui alla lettera b) dello stesso paragrafo ed articolo della predetta legge primaria, quale è ad esempio la limitazione dell’importo della “ricarica”, e (iii) ulteriori e differenti parametri individuati dal concessionario; − di confermare che la facoltà di imporre autonomamente al singolo giocatore limiti ai parametri di “tempo”, di “spesa”, di “perdita”, di “ricarica”, nonché altre limitazioni dell’attività di gioco è riconosciuta al concessionario per consentirgli di esercitare il proprio ruolo di intervento per la protezione del giocatore dai rischi da gioco problematico e patologico, sulla base dell’analisi, anche predittiva, dei comportamenti di gioco; in caso contrario, si chiede di chiarire che non ci si aspetta da parte del concessionario l’intervento attivo per la limitazione dell’attività di gioco del giocatore, nei casi in cui sono intercettati dal concessionario stesso rischi di gioco problematico e patologico; nel caso in cui si preveda che il concessionario eserciti il proprio ruolo di intervento per la protezione del giocatore dai rischi da gioco problematico e patologico, si chiede di chiarire (i) come può il concessionario esercitare efficacemente tale ruolo se non gli è consentito di applicare tempestivamente i predetti limiti all’attività di gioco ma è costretto invece a subordinare tale applicazione alla notifica al giocatore, con almeno sette giorni di anticipo; si chiede infine di confermare che il concessionario ha facoltà di mettere a disposizione anche del giocatore le funzionalità relative a eventuali parametri ulteriori, oltre a quelli dei paragrafi 22 dell’art. 1, Parte II, delle regole tecniche, per l’impostazione facoltativa da parte del giocatore di ulteriori autolimitazioni
RISPOSTA – Con riferimento specifico alle autolimitazioni, che sono strumenti a disposizione del giocatore diversi dalle limitazioni di cui all’articolo 15, comma 1, lettera b, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, si precisa che il concessionario può impostare strumenti di autolimitazione al gioco, ulteriori rispetto a quelli elencati nella Parte Seconda, Capitolo 1, delle Regole Tecniche. Tali strumenti di autolimitazione devono essere notificati al giocatore con almeno un anticipo di sette giorni.
- DOMANDA – L’art. 1, Parte II, delle regole tecniche, al paragrafo 29 dispone che: “In caso di superamento dei limiti impostati dal giocatore deve essere assicurato che, con effetto immediato, sia impedita qualsiasi attività di gioco in tutte le sessioni utente attive e sia effettuata apposita comunicazione al sistema centralizzato; deve essere sempre garantito il completamento di eventuali attività di gioco già avviate prima del raggiungimento dei limiti impostati dal giocatore.” Considerato che l’articolo 15, co. 1, del D. Lgs. 25 marzo 2024, n. 41 prevede alla lettera b): “la presenza di limitazioni, basate sugli importi depositati sul conto di gioco di ciascun giocatore in un periodo di tempo predefinito, stabilite dal concessionario, secondo l’età del giocatore e i suoi comportamenti di gioco, [omissis]” e, pertanto, i limiti basati “sugli importi depositati sul conto di gioco di ciascun giocatore” (quali quelle di “perdita di denaro” e di “ricarica”) non rilevano ai fini dell’applicazione della predetta disposizione, sia perché le attività di gioco durante le sessioni utente non modificano i valori di “ricarica” e di “perdita” (così come questa è stata definita), sia perché tali autolimitazioni non possono essere superate. Alla luce di quanto sopra, si chiede conferma che la garanzia di completamento delle attività di gioco già avviate, di cui al secondo periodo del predetto paragrafo, che stabilisce la tutela del giocatore rispetto a interruzioni dell’attività di gioco che possono cagionargli un danno ingiustificato, si intenda applicata nel modo seguente: – con riferimento ai giochi di abilità e di carte in modalità di torneo, nei quali l’acquisto del diritto di partecipazione (“buyin”) avviene generalmente in anticipo rispetto all’avvio del torneo, (i) qualora all’avvio del torneo sia stato superato il valore limite di uno dei due parametri di autolimitazione di “tempo” o di “spesa”, la partecipazione del giocatore è annullata e l’importo del “buyin” è restituito, (ii) qualora invece la partecipazione del giocatore al torneo sia stata avviata in modo compatibile con i valori dei due parametri di autolimitazione, sarà sempre consentito al giocatore il completamento del torneo, indipendentemente dalla durata del torneo stesso, anche in caso di superamento del valore limite impostato del parametro di “tempo”, al fine di non provocare allo stesso un danno ingiustificato; – con riferimento ai giochi di carte non in torneo tra giocatori, sarà consentito al giocatore il completamento della mano di gioco avviata, anche se tale completamento comporta, come necessariamente occorre nella generalità dei casi, ulteriore tempo di gioco e importi aggiuntivi di scommessa, che possono determinare il superamento dei valori di autolimitazione impostati dei due parametri; pertanto, soltanto alla conclusione della mano di gioco, sempreché permanga la condizione di superamento dei valori impostati dei due parametri di autolimitazione (tenuto conto che l’importo della spesa potrebbe aver superato il valore limite del parametro di autolimitazione nel corso della mano di gioco in conseguenza delle ulteriori puntate ed essere successivamente ritornato sotto il limite a seguito della vincita ottenuta), la partecipazione del giocatore alla sessione di gioco è interrotta e chiusa; – con riferimento ai giochi di sorte a quota fissa e di carte non in torneo in solitario, sarà sempre consentito al giocatore il completamento della partita avviata, anche se tale completamento comporta ulteriori azioni del giocatore (come avviene, a titolo di mero esempio, nel caso del blackjack e come è previsto dalle regole del gioco anche nel caso di molti giochi a rulli) e può comportare quindi ulteriore tempo di gioco oltre il valore limite impostato, nonché importi aggiuntivi di puntata (come nel caso dei giochi che prevedono “side bet” nel corso della giocata) che possono travalicare il valore limite impostato del parametro di “spesa”; pertanto, soltanto alla conclusione della mano di gioco, sempreché permanga la condizione di superamento dei valori impostati dei parametri di autolimitazione (tenuto conto che l’importo della spesa potrebbe aver superato il valore limite dal parametro di autolimitazione nel corso della mano di gioco in conseguenza delle ulteriori puntate ed essere successivamente ritornato sotto il limite a seguito della vincita ottenuta), la partecipazione del giocatore alla sessione di gioco è interrotta e chiusa; – con riferimento al gioco del bingo, l’acquisto delle cartelle avvenuto in modo compatibile con i valori dei parametri di autolimitazione è sempre valido; in tal caso, sarà sempre consentita al giocatore la partecipazione fino alla conclusione della partita, anche in caso di superamento del valore limite impostato del parametro di “tempo”.
RISPOSTA – Per tutte le tipologie di gioco deve essere sempre garantito il solo completamento di eventuali sessioni di gioco che prevedono tornei o mani, la cui chiusura immediata comporterebbe una perdita di denaro per il giocatore. Non sono consentiti importi aggiuntivi di giocata.
QUI il documento integrale. cdn/AGIMEG