Via libera della Commissione Europea alle norme tecniche sulla relazione di concessione per l’esercizio e la raccolta dei giochi online, presentate dall’Italia lo scorso 17 luglio, dopo che un parere circostanziato avanzato da Malta in qualità di Stato membro ne aveva prolungato di un mese il periodo di stand still.
Ricordiamo che lo schema di regolamento tecnico contiene le specifiche tecniche che definiscono i compiti e le funzioni e i requisiti tecnici che devono essere assicurati dal concessionario per la gestione a distanza e la raccolta dei giochi pubblici.
La prima parte del provvedimento descrive gli obblighi del concessionario per poter offrire il gioco; in particolare, il capitolo 1 e il paragrafo 1.1 affrontano tali aspetti, mentre il paragrafo 1.2 stabilisce il contenuto della relazione tecnica dell’infrastruttura telematica.
Il capitolo 2 riguarda lo scambio di informazioni tra il sistema del concessionario e il sistema centralizzato, il capitolo 3 contiene le regole per la verifica tecnica della conformità.
La seconda parte stabilisce i requisiti tecnici minimi: in particolare, il capitolo 4 definisce la struttura informatica del concessionario e le caratteristiche che deve avere il relativo sistema informatico, che si compone di una serie di sottoinsiemi quali: il/i sistema/i di gioco, preposto/i all’erogazione dei servizi di gioco, il sistema di offerta di gioco (sito web e/o app), il sistema di conti di gioco, il sistema contabile per la determinazione degli importi dovuti ai sensi della normativa vigente, il sistema di monitoraggio e controllo, anche in modalità automatica, dell’infrastruttura hardware e software che consente il corretto funzionamento di tutte le componenti, la rete informatizzata di connessione per la trasmissione delle informazioni.
È stabilito che le risorse necessarie per l’implementazione dell’infrastruttura di sistema del concessionario devono essere localizzate nel territorio dello Spazio economico europeo, anche se implementate con soluzioni di cloud computing. Sono poi previste specifiche disposizioni per assicurare le massime garanzie in termini di capacità, disponibilità, scalabilità, prestazioni, sicurezza e controllabilità, inclusa la riservatezza dei dati dei giocatori.
Sono inoltre previste specifiche disposizioni e misure per assicurare che le azioni di vigilanza e controllo siano svolte dall’Agenzia.
Particolare enfasi è stata posta sui mezzi specifici (autolimitazione, autoesclusione, blocco) per prevenire il gioco patologico.
Vengono poi individuate tutte le infrastrutture operative nelle loro diverse forme: il capitolo 5 rappresenta il sistema di gioco, il capitolo 6 la piattaforma di gioco, il capitolo 7 le applicazioni di gioco, il capitolo 8 il sistema di accettazione del gioco.
Il capitolo 9 è dedicato ai concessionari che sono fornitori di servizi per altri concessionari. In tali casi, laddove un concessionario che fornisce servizi mette a disposizione di altri concessionari i propri sistemi di gioco, questi devono essere fisicamente o logicamente separati, ove possibile in base alla tipologia di gioco. Deve essere sempre possibile isolare i dati rilevanti per ciascun concessionario.
Il capitolo 10 riguarda il sistema di presentazione dell’offerta di gioco, a seconda che sia sviluppato su un sito web o in applicazioni e le sue caratteristiche tecniche.
Il capitolo 11 riguarda la rete informatizzata di connessione per la trasmissione delle informazioni e il capitolo 12 il sistema dei conti di gioco.
A quest’ultimo riguardo, si evidenziano le norme specifiche volte a prevenire il gioco compulsivo, in particolare per i giocatori di età compresa tra 18 e 24 anni, in termini di limiti di spesa e di tempo, nonché di tempestiva registrazione di tutte le operazioni effettuate.
Ricordiamo che per procedere con l’avvio della gara per assegnare le concessioni per il gioco online manca ancora il via libera del Consiglio di Stato. cdn/AGIMEG