La questione dell’intervento dell’Autorità maltese sul decreto italiano riguardante le regole tecniche per il nuovo mercato del gioco online, ha suscitato reazioni diverse. Le osservazioni della MGA hanno prolungato il periodo di stand still al 18 novembre. Mario Lollobrigida, Direttore per i Giochi dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, a tal proposito ha dichiarato che: “Malta ha chiesto dei chiarimenti su alcune regole tecniche presenti nel documento che abbiamo inviato a Bruxelles. Il MEF sta lavorando su queste richieste ed a breve invierà una risposta a quanto richiesto dall’Aurorità maltese. Siamo convinti che si tratta di questioni facilmente risolvibili”
Ma cosa pensano a Malta di queste presa di posizione da parte del regolatore italiano. Agimeg lo ha chiesto alla Malta Gaming Authority (MGA), che ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Malta ha utilizzato il meccanismo previsto per gli Stati membri che consente di esprimere “commenti” o “pareri circostanziati”, sollevando obiezioni su alcuni aspetti del decreto italiano”
“L’MGA desidera sottolineare che Malta ha spesso esercitato il proprio diritto di presentare Opinioni Dettagliate e Commenti sulla legislazione proposta dagli Stati membri attraverso la procedura TRIS. In effetti, dal 2006, Malta ha presentato quasi 40 Opinioni Dettagliate solo nel settore del gioco. Di norma, uno Stato membro emette un’Opinione Dettagliata quando ritiene che il regolamento tecnico proposto possa creare una barriera alle libertà del mercato interno”.
“In linea con la sua politica pubblica nel settore del gioco online, Malta ha costantemente sostenuto che tali restrizioni ingiustificate (in particolare alla libertà di stabilimento e alla libertà di prestazione di servizi) ostacolano il corretto funzionamento del mercato interno. Queste restrizioni sono in contrasto con i Trattati dell’UE e la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea”.
“Per quanto riguarda la Notifica TRIS (2024/0405/IT) presentata dall’Italia, le Autorità Maltesi non possono fornire una copia dell’Opinione Dettagliata. Questo è dovuto alla procedura di accesso ai documenti stabilita dalla Direttiva TRIS (UE) 2015/1535, che regola la diffusione di tali documenti. Non sarebbe appropriato rilasciare l’Opinione Dettagliata senza aderire a tale procedura”.
“Tuttavia, l’MGA desidera affrontare alcune inesattezze riportate in merito a questa questione. Le affermazioni secondo cui l’Opinione Dettagliata di Malta solleverebbe preoccupazioni su tre specifici aspetti – il ruolo delle aziende B2B che necessitano di una licenza per operare sul mercato, il divieto per gli operatori di gestire “skins” per altri marchi e la necessità di ulteriori controlli di accesso online per rilevare i consumatori minorenni – sono errate”.
“Nel commentare la legislazione proposta dagli Stati membri, Malta tende a chiedere chiarezza legale e trasparenza nell’introduzione di nuovi requisiti. Infatti, nella Direttiva TRIS si sottolinea l’importanza della chiarezza riguardo agli obblighi imposti ai prestatori di servizi. Ciò garantisce che qualsiasi Stato membro o prestatore di servizi interessato da nuovi requisiti tecnici possa valutarli e comprenderne efficacemente le implicazioni”.
“Inoltre, Malta contesta costantemente l’imposizione di requisiti duplicati da una prospettiva tecnica e di conformità, in particolare per quanto riguarda gli operatori B2B. Gli Stati membri dovrebbero riconoscere che gli operatori B2B possono già detenere licenze in altri Stati membri e possono essere soggetti a una moltitudine di requisiti e controlli che potrebbero essere facilmente riconosciuti reciprocamente, se fosse istituito un quadro di cooperazione a tal fine. Di conseguenza, l’introduzione di requisiti tecnici aggiuntivi per gli operatori B2B, senza una giustificazione sufficiente, è considerata un ostacolo sia alla libertà di stabilimento che alla libertà di prestazione di servizi all’interno del mercato interno”. ac/AGIMEG