E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Regioni il decreto del presidente della regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 13 luglio 2021, n. 115 “Regolamento concernente modalita’ e criteri per l’attuazione degli interventi per l’innovazione delle imprese del manifatturiero e del terziario, previsti dagli articoli 21, 22 e 22-bis della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 e dalla programmazione comunitaria”.
Nel testo, che stabilisce criteri e modalita’ per la concessione di contributi a fondo perduto alle imprese dei settori del manifatturiero e del terziario per attivita’ di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, di innovazione di processo e dell’organizzazione, di industrializzazione dei risultati della ricerca, sviluppo e innovazione, per la brevettazione dei prodotti propri e per l’acquisizione di brevetti, marchi e know-how, viene specificato che tra i requisiti attestati con dichiarazione sostitutiva di atto notorio che i soggetti devono possedere: “nel caso di esercizi pubblici e commerciali, non aver
installato nei relativi locali di attivita’ apparecchi per il gioco lecito“.
E’ stato pubblicato inoltre il decreto del presidente della regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 13 luglio 2021, n. 114 “Regolamento concernente criteri e modalita’ per la concessione di contributi ai sensi dell’articolo 25, comma 1, lettera a), della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia «SviluppoImpresa») a sostegno di start-up costituite da giovani che non hanno ancora compiuto 40 anni di eta’”.
“Il presente regolamento disciplina criteri e modalita’ per la concessione di contributi diretti a mobilitare la partecipazione delle giovani generazioni alla crescita del sistema economico regionale e a promuovere la creazione e lo sviluppo di iniziative economiche sul territorio regionale, valorizzando in particolare le iniziative che si distinguono per capacita’ di cogliere le opportunita’ di sviluppo delle attivita’ produttive derivanti dai mutamenti tecnologici ovvero le iniziative che sono destinatarie di investimenti in equity o quasi equity da parte di operatori finanziari professionali”, si legge nel testo.
“Ai sensi dell’art. 5, comma 6, della legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1, ai fini dell’accesso ai contributi da parte di esercizi pubblici, commerciali e altri luoghi deputati all’intrattenimento, costituisce requisito essenziale l’assenza, nei locali di tali attivita’, di apparecchi per il gioco lecito“, aggiunge. cdn/AGIMEG