Sotto la lente di ingrandimento della Commissione Bilancio, prima, e dell’Aula della Camera, poi, il disegno di legge “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d’autore mediante le reti di comunicazione elettronica”.
A finire nel mirino anche il “prelievo erariale sui giochi” e le “aliquote delle scommesse”.
Nella seduta di ieri è stata approvata la proposta emendativa 7.100 presentata dalle Commissioni e che “prevede una complessiva riscrittura della copertura finanziaria del provvedimento, in primo luogo sopprimendo il comma 3 dell’articolo 7, che poneva i costi di realizzazione e di gestione della piattaforma tecnologica a carico di tutti gli operatori appartenenti alle categorie rappresentate nel tavolo tecnico, secondo i calcoli e la ripartizione stabiliti dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ad eccezione di tre categorie di soggetti”, come specificato da Ylenja Lucaselli (FDI) in V Commissione.
“La parte consequenziale della proposta emendativa sostituisce, quindi, il comma 1 dell’articolo 8 del testo unificato, concernente la copertura finanziaria del provvedimento, con i commi da 1 a 1-quater. Al riguardo, fa presente che il comma 1 prevede che, allo scopo di far fronte alle nuove competenze attribuite all’Autorità dal provvedimento in esame, la relativa pianta organica sia incrementata in misura non superiore a 10 unità, di cui 1 unità di livello dirigenziale, 8 unità di ruolo di funzionari della carriera direttiva e 1 unità di impiegati della carriera operativa, con delibera della medesima Autorità adottata secondo la procedura di cui all’articolo 1, comma 543, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il comma 1-bis quantifica quindi gli oneri derivanti dal provvedimento nel modo seguente: quanto agli oneri derivanti dal potenziamento della pianta organica, di cui al comma 1 del medesimo articolo 7, essi sono quantificati nel limite di 1.012.545 euro per l’anno 2023, 1.075.196 euro per l’anno 2024, 1.128.703 euro per l’anno 2025, 1.184.357 euro per l’anno 2026, 1.240.380 euro per l’anno 2027, 1.298.538 euro per l’anno 2028, 1.376.938 euro per l’anno 2029, 1.443.339 euro per l’anno 2030, 1.516.710 euro per l’anno 2031 e 1.651.207 euro annui a decorrere dall’anno 2032; quanto agli ulteriori oneri derivanti dallo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite all’Autorità, essi sono quantificati nel limite di 780.527 euro per l’anno 2023, 795.038 euro per l’anno 2024, 829.139 euro per l’anno 2025, 864.608 euro per l’anno 2026, 900.382 euro per l’anno 2027, 937.521 euro per l’anno 2028, 986.898 euro per l’anno 2029, 1.029.169 euro per l’anno 2030, 1.075.717 per l’anno 2031, 1.159.043 euro annui a decorrere dall’anno 2032; quanto, infine, agli oneri per la realizzazione, il funzionamento e la manutenzione della piattaforma tecnologica, di cui all’articolo 7, comma 2, essi sono determinati nel limite di 250.000 euro per l’anno 2023 e di 100.000 euro annui a decorrere dall’anno 2024. Fa inoltre presente che il medesimo comma 1-bis provvede alla complessiva copertura finanziaria dei citati oneri mediante il contributo, di cui all’articolo 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, posto a carico dei seguenti soggetti: a) titolari dei diritti delle opere cinematografiche; b) titolari dei diritti delle opere audiovisive e musicali; c) titolari dei diritti su format televisivi; d) titolari dei diritti delle opere riguardanti eventi sportivi; e) fornitori di servizi di media; f) organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendente di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35. Evidenzia che il comma 1-ter rinvia alla deliberazione dell’Autorità la determinazione dei termini e delle modalità di ver- samento del contributo, fissandone l’entità minima e massima, entro i limiti definiti dal successivo comma 1-quater, in modo da assicurare l’intera copertura degli oneri quantificati al comma 1-bis. Il medesimo comma 1-ter dispone inoltre che, per l’anno in corso, tale deliberazione, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, preveda il versamento del contributo entro i successivi 30 giorni. Fa quindi presente che il comma 1-quater precisa i limiti di contribuzione per ciascuna categoria di soggetti, indicata dal comma 1-bis, in riferimento ai rispettivi ricavi realizzati nel territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all’estero, relativi al valore della produzione. In particolare, l’entità massima di contribuzione è stabilita nel modo seguente: per i titolari dei diritti delle opere cinematografiche, i titolari delle opere audiovisive e musicali, i titolari dei diritti su format televisivi e i titolari dei diritti delle opere riguardanti eventi sportivi, nel limite massimo del 3 per mille dei ricavi derivanti dalla commercializzazione dei relativi diritti, fermo restando che per i titolari dei diritti delle opere riguardanti eventi sportivi l’entità della contribuzione è definita tenendo conto di quanto eventualmente già versato ai sensi del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9; per i fornitori di servizi di media, l’entità massima di contribuzione prevista dall’articolo 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è elevata al 3 per mille solo per la quota di ricavi derivante da offerte televisive a pagamento; per gli organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendente di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, l’entità massima di contribuzione è stabilita nel limite massimo del 3 per mille dei ricavi”, aggiunge.
Durante la discussione in Commissione Bilancio, Marco Grimaldi (AVS) chiede “delucidazioni al Governo in ordine alla particolare celerità con cui ha provveduto a risolvere criticità finanziarie recate dal presente provvedimento, già rilevate dalla relatrice nelle precedenti sedute, evidenziando altresì come alla copertura finanziaria degli oneri da esso derivanti si sarebbe piuttosto potuto provvedere tramite la previsione di un aumento del prelievo erariale unico sui giochi, il cosiddetto PREU, anziché gravare sui soggetti richiamati alle lettere da a) ad f) del comma 1-bis dell’emendamento 7.100 delle Commissioni, circostanza sulla quale, del resto, presso le Commissioni riunite in sede referente erano già emerse diverse perplessità”.
Il sottosegretario al Mef Federico Freni chiarisce “che la copertura individuata al comma 1-bis dell’emendamento 7.100 delle Commissioni, la cui formulazione è maturata, su avviso conforme del Governo, in seno alle Commissioni riunite VII e IX ed è stata condivisa anche con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, è il frutto di una scelta intenzionalmente volta a reperire le occorrenti risorse finanziarie all’interno del medesimo sistema di riferimento, senza pertanto gravare su soggetti comunque esterni ai settori di competenza della predetta Autorità. Osserva che tale decisione appare altresì la più logica, considerato che un’eventuale copertura operata tramite un aumento del PREU sarebbe risultata al momento inopportuna, ciò anche alla luce del fatto che la disciplina relativa ai prelievi fiscali sui proventi da giochi non potrà che essere in sede di esame del disegno di legge recante la delega per la riforma fiscale, da poco approvato dal Consiglio dei ministri. Rileva, in ogni caso, che l’aumento del contributo a carico degli operatori del settore specificamente individuati è comunque limitato ad una percentuale massima dell’1 per mille rispetto a quello versato a normativa vigente, fermo restando che i ter- mini e le modalità di versamento del contributo stesso vengono rimessi ad apposita delibera della predetta Autorità, con la quale sarà determinata altresì l’entità minima e massima della contribuzione nell’ambito del predetto limite, ciò nell’ottica di assicurare una piena autoregolamentazione del settore interessato. Per quanto riguarda invece la tempistica di esame del presente provvedimento, a giudizio dell’onorevole Grimaldi eccessivamente accelerata, osserva che essa, oltre ad essere determinata dal calendario dei lavori di Assemblea, risponde altresì alla presumibile esigenza di assicurare una rapida entrata in vigore della disciplina in discussione, tenuto conto anche del successivo iter presso l’altro ramo del Parlamento”.
la Camera ha poi approvato il testo unificato delle proposte di legge Maccanti ed altri; Mollicone: Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d’autore mediante le reti di comunicazione elettronica. Il provvedimento passa all’esame dell’altro ramo del Parlamento.
“Avevamo proposto che i costi della piattaforma venissero ricavati dai proventi dei diritti TV delle partite o dalle aliquote delle scommesse del gioco d’azzardo e questa è una proposta che la maggioranza non ha accolto, anche oggi in sede di Commissione finanze è stato ritenuto di utilizzare fondi provenienti dagli stessi fondi piuttosto che attingere ad altre risorse, ma non abbiamo ben compreso l’oggetto dell’emendamento”, ha sottolineato in Aula Francesca Ghirra (AVS). cdn/AGIMEG