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FIT: “Valori bollati telematici, rinnovata la convenzione”

È in vigore la nuova Convenzione per lo svolgimento del servizio di riscossione in modalità telematica dei valori bollati telematici.

Il nuovo testo è valido dal 1 novembre 2024 – 31 ottobre 2027, essendosi conclusa la decorrenza della precedente Convenzione il 31 ottobre scorso. La Convenzione è stata sottoscritta dal Vice Direttore dell’Agenzia delle Entrate, dr. Paolo Savini e approvata dal Presidente Nazionale della FIT, Mario Antonelli.

La FIT – si legge in una nota della Federazione – ha confermato anche in questa occasione i rapporti di stretta collaborazione con l’Agenzia delle Entrate, essendo stata coinvolta nella fase che ha preceduto il rinnovo del testo convenzionale.

I tabaccai già attivi al servizio aderiranno automaticamente alla nuova Convenzione con la semplice continuazione del servizio di riscossione ma saranno, tuttavia, tenuti a sottoscrivere una dichiarazione scritta di conferma, entro 120 giorni decorrenti dal 1 novembre.

Per tale aspetto operativo gli Uffici Provinciali della FIT collaboreranno per la raccolta delle conferme di adesione al servizio nei confronti dei tabaccai attivi.

La nuova Convenzione ricalca nella sostanza le versioni degli anni passati. Qualche novità riguarda aspetti pratici dei quali è opportuno avere evidenza, ma nulla di eccezionale. In sintesi, si riportano di seguito, i punti salienti della nuova Convenzione.tabacchitabacchi

1) riscossione imposta di bollo 5% dei prelevamenti virtuali;

2) riscossione Contributo Unificato Tributario 2,6% dei prelevamenti virtuali;

3) riscossione Contributo Amministrativo per passaporto 4,7% dei prelevamenti virtuali;

4) riscossione delle Tasse Ipotecarie e dei Diritti speciali 5% dei prelevamenti virtuali.

1) controllo entro le 24 ore successive alla consegna;

2) consumo – i rulli devono essere utilizzati secondo l’ordine cronologico di consegna, dando precedenza al materiale detenuto da più tempo;

3) inventario annuale obbligatorio del materiale in giacenza. La violazione di tale adempimento può comportare la sospensione del servizio. Seguiranno istruzioni operative;

4) conservazione dei contrassegni annullati e delle etichette inutilizzabili o invalidate o comunque non utilizzabili. La violazione di tale adempimento può comportare la sospensione del servizio;

5) prevista la riconsegna al soggetto incaricato per la distribuzione, la società del gruppo FIT Arianna 2001 SpA delle sole etichette non utilizzabili secondo tempistiche, modalità e sedi che saranno indicate.

– a titolo di penalità 50 euro ogni duecento etichette o frazioni superiori a dieci etichette, con un minimo di 100 euro per ciascun rullo;

– in caso di furto, la penale è ridotta alla metà, con un minimo di 50 euro per ciascun rullo. Tali eventi comportano la sospensione delle forniture del materiale di stampa, che potrà essere nuovamente autorizzata dall’Agenzia a seguito del pagamento degli importi previsti al comma precedente.

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