E’ stata pubblicato il Dossier del Servizio Studi di Camera e Senato riguardante le Disposizioni integrative e correttive del d.lgs. n. 150/2022 (Riforma del processo penale).
“La lettera u) sostituisce il comma 1 dell’articolo 545-bis, in tema di condanna a pena sostitutiva, per fare in modo che il giudice, quando ritiene che ne ricorrano i presupposti, possa immediatamente procedere con la sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all’articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 6896 , in tal modo semplificando il meccanismo attuale che prevede invece un preliminare avviso alle parti, al fine di acquisire il consenso dell’imputato e gli elementi che consentono di operare la sostituzione. Tale meccanismo permane comunque quando non sia possibile decidere immediatamente perché il giudice abbia necessità di acquisire ulteriori elementi; in tal caso fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all’ufficio di esecuzione penale esterna competente ed il processo è sospeso. La modifica in commento comporta altresì che il giudice, nell’operare la sostituzione, integri il dispositivo indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti e ne dia lettura in udienza. Vengono inoltre espressi, al comma 3, i riferimenti agli articoli 57 e 61 della citata legge 24 novembre 1981 n. 689 (considerati ridondanti nell’analisi tecnico-normativa)”, si legge nel testo.
Invariata invece la parte che cita il gioco: “Al fine di decidere sulla sostituzione della pena detentiva e sulla scelta della pena sostitutiva ai sensi dell’articolo 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni relative, il giudice può acquisire dall’ufficio di esecuzione penale esterna e, se del caso, dalla polizia giudiziaria tutte le informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita, personali, familiari, sociali, economiche e patrimoniali dell’imputato. Il giudice può richiedere, altresì, all’ufficio di esecuzione penale esterna, il programma di trattamento della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità con la relativa disponibilità dell’ente. Agli stessi fini, il giudice può acquisire altresì, dai soggetti indicati dall’articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, la certificazione di disturbo da uso di sostanze o di alcol ovvero da gioco d’azzardo e il programma terapeutico, che il condannato abbia in corso o a cui intenda sottoporsi. Le parti possono depositare documentazione all’ufficio di esecuzione penale esterna e, fino a cinque giorni prima dell’udienza, possono presentare memorie in cancelleria”.
“L’articolo 5 modifica l’articolo 58 della legge n. 689 del 1981, prevedendo che le pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità possono essere applicate solo con il consenso dell’imputato, espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale”, aggiunge.
Rimane invariata la parte che riguarda il gioco: “In ogni caso, nella scelta tra la semilibertà, la detenzione domiciliare o il lavoro di pubblica utilità, il giudice tiene conto delle condizioni legate all’età, alla salute fisica o psichica, alla maternità, o alla paternità nei casi di cui all’articolo 47- quinquies, comma 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354, fermo quanto previsto dall’articolo 69, terzo e quarto comma. Il giudice tiene altresì conto delle condizioni di disturbo da uso di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche ovvero da gioco d’azzardo, certificate dai servizi pubblici o privati autorizzati indicati all’articolo 94, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché delle condizioni di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, certificate dai servizi indicati dall’articolo 47-quater, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n.354”. cdn/AGIMEG