Dossier Riforma del processo penale: “Potere discrezionale del giudice nell’applicazione pene sostitutive tiene conto anche dei disturbi legati al gioco patologico”

“L’articolo 58 reca disposizioni sul potere discrezionale del giudice nell’applicazione e nella scelta delle pene sostitutive. La disposizione prevede che il giudice possa scegliere la pena sostitutiva più idonea alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato, con il minor sacrificio della libertà personale. Il giudice è chiamato a motivare la scelta del tipo e delle modalità applicative della pena sostitutiva e, quando la misura sostituisce una pena nel limite dei tre anni, il giudice che scelga la semilibertà o la detenzione domiciliare deve indicare le specifiche ragioni per cui non ritenga idonei, nel caso concreto, il lavoro di pubblica utilità o la pena pecuniaria. Il giudice, comunque, dovrà tenere conto della gravità del reato e della capacità di delinquere del condannato, secondo quanto prescritto dall’art. 133 c.p.; dovrà inoltre tenere conto dell’età, della salute fisica o psichica, della condizione di maternità o (secondo quanto previsto dall’art. 47-quinquies, comma 7, legge n. 354 del 1975) paternità del condannato. Il richiamato comma 7 dell’art. 47-quinquies stabilisce che la detenzione domiciliare speciale può essere concessa, alle stesse condizioni previste per la madre, anche al padre detenuto, se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 69, terzo e quarto comma, della medesima legge n. 689 del 1981 (v. infra). Si tiene conto, inoltre, delle condizioni di disturbo da uso di sostanze o di alcol ovvero da gioco d’azzardo (debitamente certificate dai servizi pubblici o privati autorizzati indicati all’articolo 94, comma 1, del t.u stupefacenti di cui al d.P.R. n. 309 del 1990) nonché della condiziona di persona affetta da AIDS conclamata ovvero da grave deficienza immunitaria”. E’ quanto si legge nel Dossier sulla Riforma del processo penale e disciplina della giustizia riparativa del Servizio Studi.

Ecco l’articolo 58:

(Potere discrezionale del giudice nell’applicazione e nella scelta delle pene sostitutive)

Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell’articolo 133 del codice penale, se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi di ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato. Tra le pene sostitutive il giudice sceglie quella più idonea alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato con il minor sacrificio della libertà personale, indicando i motivi che giustificano l’applicazione della pena sostitutiva e la scelta del tipo. Entro il limite di tre anni, quando applica la semilibertà o la detenzione domiciliare, il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonei nel caso concreto il lavoro di pubblica utilità o la pena pecuniaria. In ogni caso, nella scelta tra la semilibertà, la detenzione domiciliare o il lavoro di pubblica utilità, il giudice tiene conto delle condizioni legate all’età, alla salute fisica o psichica, alla maternità, o alla paternità nei casi di cui all’articolo 47-quinquies, comma 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354, fermo quanto previsto dall’articolo 69, terzo e quarto comma. Il giudice tiene altresì conto delle condizioni di disturbo da uso di sostanze o di alcol ovvero da gioco d’azzardo, certificate dai servizi pubblici o privati autorizzati indicati all’articolo 94, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, nonché delle condizioni di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, a norma dell’articolo 47-quater, della legge 26 luglio 1975, n. 354. cdn/AGIMEG