Dossier Manovra: “Importante valutare la compatibilità della proroga delle concessioni per le scommesse, bingo, slot e Vlt, gioco online con la disciplina UE in attesa dello svolgimento delle gare”

La Legge di Bilancio 2023, all’esame del Senato, prevede la proroga della scadenza delle concessioni per l’esercizio e la raccolta di giochi pubblici.

“La norma, modificata dalla Camera dei deputati, proroga, a titolo oneroso, fino al 31 dicembre 2024, talune concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici in scadenza al 31 dicembre 2022. Dispone altresì una maggiorazione del 15 per cento del corrispettivo una tantum versato dai concessionari interessati, calcolata in proporzione alla durata della proroga. Tale somma è versata per l’anno 2023 in due rate di pari importo con scadenza, rispettivamente, al 15 luglio e al 1° ottobre 2023 e per l’anno 2024, in due rate di pari importo entro il 15 gennaio e il 1° giugno 2024. Inoltre, sono prorogate a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2024: · le concessioni per la raccolta del gioco del Bingo in scadenza il 31 marzo 2023. Gli importi che conseguentemente i concessionari corrispondono sono calcolati alle medesime condizioni e sono versati da ciascun concessionario con le medesime modalità previste dalle convenzioni accessive alle predette concessioni e dalla normativa vigente; il corrispettivo una tantum, calcolato in proporzione alla durata della proroga, è maggiorato del 15 per cento rispetto alla previsione delle norme in vigore ed è versato, per quanto dovuto nell’anno 2023, in due rate di pari importo entro il 15 luglio e il 1° ottobre di tale anno e, per quanto dovuto nell’anno 2024, in due rate di pari importo entro il 15 gennaio e il 1° giugno di tale anno; · le concessioni di realizzazione e conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento in scadenza il 29 giugno 2023. Sono poi previste le modalità di calcolo degli importi che conseguentemente i concessionari corrispondono per la proroga, maggiorato del 15 per cento e proporzionato alla durata della proroga, posseduti da ciascun concessionario al 31 ottobre 2022. Il corrispettivo unitario pagato per i nulla osta di esercizio degli apparecchi da intrattenimento è integralmente versato nel 2023 da ciascun concessionario in due rate di pari importo entro il 15 luglio e il 1° ottobre di tale anno. L’importo dei diritti novennali degli apparecchi, maggiorato del 15 cento, è versato da ciascun concessionario, per quanto dovuto nell’anno 2023, in due rate di pari importo entro il 15 luglio e il 1° ottobre di tale anno e, per quanto dovuto nell’anno 2024, in due rate di pari importo entro il 15 gennaio e il 1° giugno di tale anno; · le concessioni per la raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, compresi gli eventi virtuali, in scadenza il 30 giugno 2024. Gli importi che conseguentemente i concessionari corrispondono sono calcolati alle medesime condizioni previste dalle convenzioni accessive alle predette concessioni e dalla normativa vigente e sono versati da ciascun concessionario, maggiorati del 15 per cento, entro il 15 luglio 2024. Con determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti gli obblighi, per i concessionari, di presentazione di adeguate garanzie economiche, proporzionate alla nuova definizione dei termini temporali delle proroghe in esame.

E’ quanto si legge nel Dossier del Servizio di Bilancio del Senato per il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025” (Approvato dalla Camera dei deputati).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

La RT afferma che la disposizione ha la finalità di evitare che si interrompa l’attività di raccolta del gioco a distanza, con conseguente perdita dei flussi erariali e possibile incremento del mercato illegale presso cui si dirigerebbero i giocatori. Attualmente sono attive 93 concessioni: 34 sono state assegnate in esito alla gara svolta in attuazione della legge 7 luglio 2009, n. 88, e 59 concessioni in esito alla gara svolta in attuazione della legge 28 dicembre 2015, n. 208. La legge n. 88/2009, per l’acquisizione di concessioni di durata novennale, prevedeva un versamento una tantum pari a euro 360.000 (euro 300.000 più 20% IVA), cui aggiungere euro 60.000 (euro 50.000 più 20% IVA), per l’eventuale esercizio e raccolta anche del Bingo a distanza. Delle 34 concessioni assegnate ai sensi della legge n. 88/2009: 21 concessioni hanno versato euro 360.000 e le altre 13 hanno versato euro 420.000 (euro 360.000 + euro 60.000). L’importo dell’una tantum prevista dalla legge n. 208/2015 era pari a euro 200,000 (la legge non indicava l’aggiunta dell’IVA) e la durata delle concessioni era stabilita in sette anni. Sulla base dei dati citati, rivalutati in misura pari al 15 percento, la RT ha provveduto a quantificare l’importo delle entrate previste per la proroga della scadenza delle concessioni per il gioco a distanza al 31 dicembre 2023.

La RT allegata all’emendamento di modifica della presente disposizione, afferma che la proroga di un ulteriore anno delle concessioni previste al comma 123 determina, per l’anno 2024, un incremento delle entrate erariali pari a 3.602.238,10, analogamente a quanto previsto dalla relazione tecnica della norma originaria per l’anno 2023. In merito alla proroga a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2024 delle concessioni per la raccolta del gioco del Bingo in scadenza il 31 marzo 2023, delle concessioni di realizzazione e conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in scadenza il 29 giugno 2023 e delle concessioni per la raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, compresi gli eventi virtuali, in scadenza il 30 giugno 2024, la RT evidenzia che ai fini della stima degli effetti finanziari derivanti dalla proroga delle predette concessioni: · per quanto concerne il Bingo, osserva che tutte le concessioni del gioco del Bingo operano in regime di proroga dei propri titoli abilitativi in forza della norma contenuta nell’articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), che ha stabilito la misura del canone mensile di proroga in euro 2.800 per ogni mese ovvero frazione di mese superiore a quindici giorni e in euro 1.400 per ogni frazione di mese inferiore a quindici giorni. Detti importi sono stati modificati, rispettivamente, in euro 5.000 ed euro 2.500 dal comma 934 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e, successivamente, in euro 7.500 ed euro 3.500 dal comma 1047 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Alla luce dei nuovi parametri normativi, i maggiori introiti sono quelli indicati in tabella (in euro).

Applicando la maggiorazione del 15 per cento, i maggiori introiti sono pari a euro 14.360.625 per il 2023 e 19.147.500 per il 2024; · per quanto concerne il gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento, la convenzione vigente per la concessione degli apparecchi da intrattenimento non prevede alcun onere da corrispondere per la concessione originaria, né alcun contributo iniziale di concessione o corresponsione dovuta ad altro titolo in sede di affidamento della concessione. In questo caso, quindi, ai fini della proroga si prevede il pagamento di un corrispettivo definito, per quanto riguarda la gara ADI, calcolando il corrispettivo unitario pagato per i nulla osta di esercizio degli apparecchi AWP e l’importo dei diritti novennali degli apparecchi VLT proporzionato alla durata della proroga. Ne deriva che per stimare il gettito derivante dalla proposta in oggetto occorre fare riferimento al numero di diritti VLT (i.e. autorizzazione all’installazione di un apparecchio VLT) e di nulla osta di esercizio per AWP posseduti da ciascun concessionario al 31 ottobre 2022. Il diritto VLT è rilasciato al concessionario previa corresponsione di un corrispettivo pari a 15.000 euro. Tale autorizzazione conferisce al concessionario il diritto all’installazione dell’apparecchio VLT per l’intera durata della concessione. In tale caso, quindi, occorrerà moltiplicare il numero di diritti VLT attualmente rilasciati, per il corrispettivo previsto dalla legge, dividendolo per il numero di mesi per il quale è concessa la proroga. Prendendo a riferimento il numero di diritti VLT rilasciati al 31 ottobre 2022 pari a 61.737, il gettito totale stimato per i soli diritti VLT, considerati i 18 mesi di proroga, sarebbe pari a 154,3 milioni di euro [(15.000 x 61737) / 108 x 18], di cui 51,4 milioni di euro sul 2023 e 102,9 milioni di euro sul 2024. Applicando la maggiorazione del 15 per cento, il gettito stimato sarebbe pari a 59,11 milioni di euro sul 2023 e 118,34 milioni di euro sul 2024. Il nulla osta di esercizio per gli apparecchi AWP, invece, è strettamente collegato al singolo apparecchio (e non alla durata della concessione). Il termine della concessione provocherebbe la decadenza di tutti i nulla osta che, pertanto, dovrebbero essere nuovamente rilasciati per tutti gli apparecchi in esercizio. Il corrispettivo per i nulla osta di esercizio è fissato in 100 euro, mentre il numero massimo di apparecchi AWP in esercizio è fissato dalla legge in 265.000 unità. Al 31 ottobre, però, il numero di apparecchi muniti di nulla osta validi, in esercizio o in magazzino, erano pari a 252.000. Ne deriva che, per effetto dell’emendamento, i concessionari dovrebbero versare per gli apparecchi AWP un corrispettivo pari a 25,2 milioni di euro; · per quanto concerne infine la raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, compresi gli eventi virtuali, evidenzia che la misura degli oneri concessori è indicata dall’articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato, dapprima, dall’articolo 1, comma 1097, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e, successivamente, dall’articolo 24, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124. La norma sopracitata stabilisce che gli oneri per la proroga delle concessioni sono annualmente pari ad euro 7.500 per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di gioco regolarizzati, e ad euro 4.500 per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici. In particolare, in base alla vigente previsione normativa di cui all’articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, che stabilisce la scadenza delle concessioni al 30 giugno 2024, viene stimato un introito derivante dalla proroga in funzione delle scadenze temporali dei versamenti per il 2022 di euro 30.952.500, per il 2023 di euro 61.905.000 e per il 2024 di euro 30.952.500. Premesso quanto sopra, con la previsione di una scadenza delle concessioni prorogata al 31 dicembre 2024 si prevede un introito ulteriore per l’intero 2024 di euro 35.595.375 (euro 30.952.500 maggiorato del 15%). La RT indica i maggiori introiti derivanti dalla disposizione in esame nella tabella seguente.

Al riguardo, in merito alla proroga delle concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici si osserva che la RT, nei calcoli riportati, applica la maggiorazione del 15 per cento anche alla componente Iva applicabile ad alcuni dei versamenti una tantum (in particolare, quelli disposti ai sensi della legge n. 88 del 2009); in proposito, si rileva che per le società concessionarie l’Iva, al sussistere dei relativi presupposti, può costituire un credito. In merito, dunque, all’effettivo carattere prudenziale di scontare quale maggior gettito la componente del versamento corrispondente all’Iva andrebbe acquisito l’avviso del Governo. Con riferimento alla proroga delle altre concessioni, nel prendere atto di quanto indicato nella RT, andrebbero forniti maggiori elementi di dettaglio per ciò che concerne le concessioni per la raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, compresi gli eventi virtuali, per le quali la RT indica l’importo complessivo dell’introito per la proroga dal 1° luglio al 31 dicembre 2024, assumendo il medesimo importo previsto per i primi sei mesi dell’anno 2024. Tale introito che la RT afferma essere stato stimato ai sensi dell’articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, relativo alla proroga delle concessioni fino al 30 giugno 2024, non risulta accompagnato da altri dati ed elementi idonei a consentire un puntuale riscontro. In generale, per tutte le concessioni oggetto di proroga, andrebbero esplicitate le ragioni sottese all’ipotesi secondo la quale tutti i concessionari accetteranno le condizioni della proroga e le osserveranno. Inoltre, andrebbe acquisito l’avviso del Governo sulla compatibilità della proroga in esame, nelle more dello svolgimento di una gara, con la disciplina UE concernente gli affidamenti di concessioni pubbliche”. cdn/AGIMEG