Dossier Legge di Bilancio: ecco tutte le misure sul gioco

E’ in corso in queste ore la discussione alla Camera dei Deputati la Legge di Bilancio. Nel testo, nell’articolo 1, ci sono vari commi su misure in materia di giochi volte a razionalizzare le norme sul di gioco pubblico a distanza e del Bingo, a introdurre a regime, a decorrere dall’anno 2025, l’estrazione settimanale aggiuntiva del venerdì per i giochi del Lotto e del Superenalotto e a prorogare a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2026 alcune concessioni in materia di giochi su rete fisica. Per quanto riguarda i giochi viene ridefinita l’aliquota dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse nonché il regime fiscale dei compensi degli addetti alle corse ippiche.

Disposizioni in materia di gioco pubblico raccolto a distanza, bingo e scommesse ippiche

I commi da 89 a 93 apportano modifiche in materia di gioco pubblico raccolto a distanza, bingo e scommesse ippiche.

Il comma 89 reca una norma di interpretazione autentica con cui si specifica che l’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse si applica nella misura del 25 per cento oltre che ai giochi di abilità a distanza anche ai giochi di sorte a quota fissa e ai giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo.

Il comma 90 modifica le condizioni necessarie ai fini della deroga al divieto di trasferimento dei locali che ospitano le sale bingo nel periodo di proroga della concessione.

Il comma 91, modificato nel corso dell’esame presso la Camera, introduce, a decorrere dall’anno 2025, il limite massimo del 71 per cento (anziché del 75 per cento come era previsto nel testo del disegno di legge) del prezzo di vendita delle cartelle ai fini della determinazione del montepremi del gioco del bingo (resta fermo il limite minimo pari al 70 per cento).

Infine, i commi 92 e 93, aggiunti nel corso dell’esame presso la Camera, determinano, rispettivamente, le aliquote dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse applicate a una serie di giochi a distanza, al bingo a distanza, alle scommesse sportive a quota fissa, nonché alle scommesse a quota fissa su eventi simulati, e il prelievo sulle scommesse ippiche a quota fissa. Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del disegno di legge di bilancio non ascrive ai commi da 89 a 91, effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica. Con riferimento al comma 92, vengono stimate maggiori entrate pari a 44,5 milioni di euro su base annua a decorrere dall’anno 2025.

Il comma 89 reca una norma di interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 1052, lettera a), della legge, 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), il quale prevede che ai giochi di abilità a distanza con vincita in denaro e al gioco del bingo a distanza si applichi l’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al decreto legislativo, 23 dicembre 1998, n. 504 nella misura del 25 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore. Specificamente, viene chiarito che, al fine di garantire la parità di trattamento tributario tra tipologie omologhe di gioco pubblico raccolto a distanza, l’importo del prelievo di cui sopra si applica anche ai giochi di sorte a quota fissa e ai giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo.

Il comma 90 novella l’articolo 1, comma 636, lettera c), della legge, 27 dicembre 2013, n. 147, concernente il divieto di trasferimento dei locali che ospitano le sale bingo nel periodo di proroga della concessione. Nello specifico, l’intervento normativo, riguardante le condizioni legittimanti la deroga al predetto divieto, prevede che questa si applichi ai concessionari che versino in una situazione di impossibilità di mantenimento della disponibilità dei locali per cause di forza maggiore, per loro comprovata diseconomia o per fatti non imputabili al concessionario medesimo. Ai fini del trasferimento è richiesta la disponibilità da parte dei concessionari di un altro immobile presso cui trasferirsi, sito nello stesso comune a una distanza minima stradale di un chilometro dalla sala bingo più vicina, ovvero in altro comune a una distanza minima stradale di 30 chilometri dalla sala bingo più vicina, ferma restando, comunque, la previa favorevole valutazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Il comma 91 modifica l’articolo 10, comma 9-septies, del decreto legge, 2 marzo 2012, n. 16 recante disposizioni volte al potenziamento dell’accertamento in materia di giochi. In particolare, si introduce la disposizione in forza della quale, a decorrere dall’anno 2025, il montepremi del gioco del bingo è fissato, a seguito di una modifica introdotta nel corso dell’esame alla Camera dei deputati, in una misura compresa tra il 70 per cento e il 71 per cento del prezzo di vendita delle cartelle (anziché del 75 per cento come era previsto nel testo del disegno di legge). Rispetto alla vigente formulazione resta fermo l’attuale limite minimo del 70 per cento, ma viene aggiunto il limite massimo del 71 per cento.

Il comma 92 stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, l’aliquota dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è determinata nelle seguenti misure:

  • 25,5 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore per:
  • i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro, inclusi i giochi di carte in modalità torneo, i giochi di carte in modalità diversa dal torneo e i giochi di sorte a quota fissa; – il gioco del bingo a distanza;
  • 20,5 per cento e 24,5 per cento per le scommesse sportive a quota fissa, rispettivamente, se la raccolta avviene su rete fisica o a distanza. Tali aliquote vengono applicate sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte;
  • 24,5 per cento della raccolta al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al giocatore per le scommesse a quota fissa su eventi simulati di cui all’articolo 1, comma 88, della legge n. 296 del 2006.

Il comma 93 interviene in materia di scommesse ippiche a quota fissa di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998 e all’articolo 1, comma 1053, della legge n. 205 del 2017, stabilendo il prelievo sulle stesse, a decorrere dal 1° gennaio 2025, nelle seguenti misure:

  • 20,5 per cento per le scommesse raccolte su rete fisica (in luogo del vigente 43 per cento);
  • 24,5 per cento per le scommesse raccolte a distanza (in luogo del vigente 47 per cento).

Estrazione settimanale aggiuntiva per il Lotto e il Superenalotto

I commi 94 e 95 stabilizzano, a decorrere dall’anno 2025, l’estrazione settimanale aggiuntiva dei giochi del Lotto e del Superenalotto nella giornata del venerdì. Con le medesime disposizioni si provvede al finanziamento del Fondo per le emergenze nazionali per un importo pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025. Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del disegno di legge di bilancio ascrive alle presenti disposizioni maggiori entrate extratributarie pari a 50 milioni di euro annui per gli anni 2025, 2026 e 2027 che vengono destinate al finanziamento del Fondo per le emergenze nazionali.

Il comma 94 prevede che, a decorrere dall’anno 2025, si tenga nella giornata del venerdì l’estrazione settimanale aggiuntiva dei giochi del Lotto e del Superenalotto. Tuttavia, qualora tale estrazione ricorra in un giorno di festività riconosciuta agli effetti civili su tutto il territorio nazionale, essa viene posticipata al primo giorno feriale successivo ovvero, in casi eccezionali, anticipata al primo giorno feriale antecedente, con provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, garantendo la continuità progressiva dei concorsi.

Il comma 95, conseguentemente, prevede che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018 sia incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025.

Proroghe delle concessioni di gioco in scadenza

Il comma 96 proroga a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2026 le seguenti concessioni in scadenza al 31 dicembre 2024:

– concessioni relative al Bingo;

– concessioni in materia di scommesse;

– concessioni per la realizzazione e la conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento.

Come risulta dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del disegno di legge di bilancio, al comma 96 sono ascrivibili maggiori entrate extratributarie pari a 232,76 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2025 e 2026.

Nello specifico, il comma 96, lettera a), dispone la proroga a titolo oneroso delle concessioni relative al Bingo. Ne consegue la corresponsione da parte di ciascun concessionario dell’importo pari a 108 mila euro per ogni concessione e per ogni anno di proroga. Tale versamento è effettuato, in rate di pari ammontare, all’Agenzia delle dogane e dei monopoli entro il 31 gennaio e il 30 giugno sia dell’anno 2025 sia dell’anno 2026.

Prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie da dipendenze

Il comma 367 istituisce, nello stato di previsione del Ministero della salute, il Fondo per le dipendenze patologiche (FDP) per la cui dotazione viene autorizzata la spesa di 94 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, allo scopo di garantire le prestazioni di prevenzione cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da dipendenze patologiche, come definite dall’Organizzazione mondiale della sanità. La ripartizione del Fondo tra le Regioni, al netto delle risorse di cui al comma 369 – cfr. infra – avviene secondo criteri definiti da un decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Con una norma transitoria viene poi disposto che i decreti di ripartizione del Fondo per il gioco d’azzardo patologico, già adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), articolo abrogato dal successivo comma 374, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, mantengono la loro efficacia.

Il comma 368 prevede che in deroga ai valori massimi, di cui all’articolo 5 del D.L. n. 73/20243, del tetto di spesa per l’assunzione di personale del Servizio sanitario nazionale, limitatamente alle prestazioni sanitarie e sociosanitarie concernenti l’attuazione dei piani regionali di prevenzione cura e riabilitazione delle dipendenze patologiche a carico del FDP, viene autorizzato l’impiego del 30 per cento delle risorse del Fondo su base annua per l’assunzione a tempo indeterminato di personale dei ruoli sanitario e socio-sanitario da destinare ai Servizi pubblici per le Dipendenze (c.d. SerD).

Il comma 369 prevede poi che a decorrere dall’anno 2025 con decreto del Ministro della salute viene disposto annualmente il trasferimento dell’1,5 per cento del FDP al Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri per la realizzazione di attività di analisi e monitoraggio del fenomeno delle dipendenze patologiche da parte dell’Osservatorio Nazionale Permanente (cfr. infra).

Il comma 370 stabilisce che nell’ambito del FDP, il 34,25 per cento annuo è destinato alla realizzazione di piani regionali sul gioco d’azzardo patologico; il restante 34,25 per cento annuo è destinato alla realizzazione di piani regionali sulle dipendenze patologiche. Con il decreto di cui al comma 1 viene anche disciplinato il monitoraggio delle attività previste nei piani regionali e le verifiche circa l’effettiva destinazione dei finanziamenti erogati dal Ministero della salute.

Il comma 371 sopprime l’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, di cui al decreto interministeriale 12 agosto 20196 disponendo contestualmente il trasferimento dei compiti di coordinamento all’Osservatorio Nazionale Permanente del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il comma 372 dispone limitate modifiche di coordinamento all’articolo 1, comma 7, del TU n. 309/1990 in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope, sostituendo la denominazione del Dipartimento nazionale per le politiche antidroga con quella di Dipartimento delle politiche contro la droga e contro le altre dipendenze e integrando con il riferimento a queste ultime la denominazione dell’Osservatorio sopracitato.

Il comma 373 abroga il comma 133 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), che ha previsto e disciplinato la destinazione di specifiche risorse alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d’azzardo come definita dall’Organizzazione mondiale della sanità.

Il comma 374 dispone inoltre l’abrogazione del comma 946 dell’articolo 1 della Legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015) che ha istituito, presso il Ministero della salute, il Fondo per il gioco d’azzardo patologico (cfr. supra).

Il comma 375 dispone infine che, per effetto delle previsioni di cui al comma 367, il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale viene ridotto di 50 milioni di euro a decorrere dal 2025. lp/AGIMEG