“Articolo 1, commi 870 e 871 (Disposizioni a sostegno delle società di corse per le attività di organizzazione delle corse ippiche) I commi 870 e 871- inseriti dal Senato – istituiscono, presso il MIPAAF, un fondo per garantire il funzionamento degli impianti ippici di recente apertura, con una dotazione di 3 milioni di euro per il 2022 e 4 milioni di euro per il 2023. Nello specifico, il comma 870 prevede che – al fine di garantire il funzionamento degli impianti ippici di recente apertura – sia istituito – presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – un apposito fondo, con una dotazione di 3 milioni di euro per l’anno 2022 e 4 milioni di euro per l’anno 2023. Il comma 871 statuisce, poi, che con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali siano stabiliti i criteri di riparto delle risorse di cui sopra tra gli impianti ippici aperti nel 2021. Al riguardo, si osserva che non è indicato un termine per l’adozione del decreto ministeriale di cui sopra. Si allega un elenco trasmesso dagli uffici competenti del MIPAAF dove sono indicati, al 22 dicembre 2021, “gli impianti ippici aperti nel 2021” nel senso di quelli che hanno svolto attività nel 2021. Si segnalano, al suo interno, l’ippodromo “F. Caprilli” di Livorno e l’ippodromo “La Favorita” di Palermo che hanno iniziato l’attività di corse nel 2021”. E’ quanto si legge nelle schede di lettura del Servizio Studi alla Legge di Bilancio.
“Il vigente comma 2 dell’articolo 9-ter del decreto-legge n. 137 – esonera fino al 31 dicembre 2021 gli esercizi di ristorazione ovvero di somministrazione di pasti e di bevande (v. infra) dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (di cui all’articolo 1, comma 816 e seguenti, della legge di bilancio per il 2020, n. 160 del 2019). La disposizione mira a favorire la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall’emergenza epidemiologiche da COVID-19. L’esonero si applica alle diverse tipologie di esercizi – titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzo del suolo pubblico – elencate dall’articolo 5, comma 1, della legge n. 287 del 1991 (“Aggiornamento della normativa sull’insediamento e sull’attività dei pubblici esercizi”). Si tratta di: a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari); b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari); c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari; d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione”, continua.
“Articolo 1, commi 543-559 (Accordi tra il Governo e le Autonomie Speciali in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi) I commi da 548 a 551 per la Regione Trentino Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla: § definizione del gettito delle entrate erariali derivanti dalla raccolta dei giochi attribuito alle Province autonome, anche con la modifica dell’articolo 75 dello statuto; § determinazione del concorso alla finanza pubblica dovuto dalla Regione e dalle Province autonome per gli anni 2022 e dal 2023, con la modifica dell’art. 79 dello statuto; § attribuzione alle Province autonome di Trento e di Bolzano di 20 milioni di euro annui ciascuna, come restituzione delle riserve all’erario di cui alla legge di stabilità 2014”, aggiunge.
“I commi 549 e 550, in attuazione di quanto concordato, intervengono in due ambiti: § le entrate erariali derivanti dalla raccolta dei giochi: il comma 549, lettera a) modifica l’articolo 75 dello statuto, al fine di includere esplicitamente il gettito di tali entrate nella formula residuale che attribuisce alle province i 9 decimi di tutte le altre imposte erariali; il comma 550 ne definisce l’ambito e le modalità di calcolo in relazione alle diverse tipologie di giochi; § la determinazione del concorso alla finanza pubblica dovuto dalla regione e dalle province autonome per gli anni 2022 e dal 2023 modificando l’articolo 79 dello statuto che ne stabilisce disciplina e quantificazione (comma 549, lettere b) e c)). Il comma 551 stabilisce l’attribuzione alle Province autonome di Trento e di Bolzano di 20 milioni di euro annui ciascuna, come restituzione delle riserve all’erario di cui alla legge di stabilità 2014. Entrate erariali derivanti dalla raccolta dei giochi Il comma 549, lettera a) modifica il comma 1, lettera g), dell’articolo 75 dello statuto al fine di estendere la compartecipazione spettante alle due province alle entrate derivanti dal gioco con vincita in denaro di natura extra tributaria, purché costituiscano utile erariale. L’articolo 75 dello statuto elenca le quote del gettito delle entrate tributarie attribuite alle Province autonome di Trento e di Bolzano; a seguito delle modifiche apportate dalla legge di stabilità 2015, alle due Province autonome spettano gli 8 decimi dell’IVA generale e i 9 decimi di tutte le altre imposte erariali. La lettera g) contiene la formula ‘residuale’ secondo la quale spettano alle due Province tutte le altre entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate, inclusa l’imposta locale sui redditi, ad eccezione di quelle di spettanza regionale o di altri enti pubblici. Le entrate tributarie spettanti alle Province autonome di Trento e di Bolzano ed alla Regione Trentino Alto Adige, sono state riviste, da ultimo, con la legge n. 190 del 2014 a seguito dell’accordo con il Governo dell’ottobre 2014; nello specifico è stata rimodulata l’aliquota di compartecipazione al gettito dell’IVA tra la Regione e le Province, è stata attribuita alle Province la facoltà di disciplinare interventi di credito d’imposta e sono state quantificate le quote delle accise sugli ‘altri prodotti energetici’. In sintesi, alla Regione Trentino-Alto Adige spetta l’intero gettito delle imposte ipotecarie, i 9 decimi delle imposte sulle successioni e donazioni e dei proventi del lotto e un decimo dell’IVA generale; alle Province autonome di Trento e di Bolzano spettano gli 8 decimi dell’IVA generale e i 9 decimi di tutte le altre imposte erariali (compresa l’IVA all’importazione), ad eccezione delle imposte devolute alla Regione Trentino Alto Adige. Con la modifica apportata dalla norma in esame, tra ‘tutte le altre entrate’ sono ora comprese anche quelle derivanti dalla raccolta di tutti i giochi con vincita in denaro, sia di natura tributaria, sia di natura non tributaria, in quanto costituite, al netto delle vincite e degli aggi spettanti ai concessionari, da utile erariale. La relazione tecnica specifica che “sono entrate da gioco costituenti utile erariale quelle, proprie di alcune sole tipologie di gioco con vincite in denaro, determinate dalla differenza fra la raccolta lorda derivante da tali tipologie e l’ammontare complessivo delle vincite legate alle stesse tipologie, nonché degli aggi che spettano ai concessionari che effettuano la raccolta”. Si ricorda che il decreto legge n. 146 del 2021 (convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215) interviene in materia con l’articolo 16, comma 7, che quantifica, a titolo definitivo, la somma spettante a ciascuna provincia autonoma in relazione alle entrate erariali derivanti dalla raccolta dei giochi con vincita in denaro di natura non tributaria per gli anni fino al 2021. La suddetta somma è stata inizialmente stabilita in 50 milioni di euro per ciascuna provincia autonoma, e successivamente, con le modifiche apportate in sede di conversione in legge, è stata fissata in 90 milioni di euro per la Provincia autonoma di Trento e di 100 milioni di euro per la Provincia autonoma di Bolzano. Con l’accordo del 18 novembre 2021, infatti, lo Stato riconosce in via definitiva la spettanza dei gettiti arretrati derivanti dalla raccolta dei giochi con vincita in denaro di natura non tributaria afferenti agli anni fino al 2021 e quantifica tali spettanze in 90 milioni di euro per la Provincia autonoma di Trento e di 100 milioni di euro per la Provincia autonoma di Bolzano Il comma 550 disciplina le modalità di calcolo delle suddette entrate in relazione alle diverse tipologie di giochi. La contabilizzazione delle entrate è effettuata per il gioco in rete fisica, in riferimento alle giocate raccolte nel territorio di ciascuna provincia, mentre per il gioco a distanza in riferimento alle giocate effettuate mediante conti di gioco intestati a residenti nel territorio di ciascuna provincia. Quanto alle tipologie di giochi, fermo restando la spettanza alla regione dei 9 decimi del provento del lotto al netto delle vincite (come stabilito all’articolo 69, comma 2, lettera c), dello statuto), i giochi con vincita in denaro considerati sono quelli derivanti da apparecchi da intrattenimento, giochi, lotterie, scommesse, concorsi pronostici, in qualsiasi modo denominati e organizzati. La norma specifica infine che la quantificazione gettito spettante alle province, quando per alcune tipologie di giochi non sia possibile, è determinata in base al rapporto percentuale tra le giocate sul territorio provinciale e le corrispondenti giocate a livello nazionale”, conclude. cdn/AGIMEG