“La disciplina legislativa generale in materia di lotterie è in larga parte contenuta nella legge 26 marzo 1990, n. 62 che ha novellato la legge 4 agosto 1955, n. 722. In particolare, l’articolo 1 della legge n. 62 del 1990, che ha sostituito l’articolo 1 della legge n. 722 del 1955, ha autorizzato a decorrere dal 1990 l’effettuazione di un numero di lotterie nazionali fino ad un massimo di dodici ogni anno, nonché di una lotteria internazionale. Le manifestazioni da collegare alle lotterie autorizzate sono individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 15 dicembre di ogni anno, con effetto per l’anno successivo. Sullo schema di decreto sono sentite le competenti Commissioni parlamentari che devono esprimersi entro 30 giorni dalla richiesta (il termine per l’espressione del parere sulla bozza in oggetto è il 18 marzo 2022). Il comma 3 dell’articolo 1 della legge n. 722 del 1955 stabilisce che ai fini dell’individuazione delle lotterie nazionali occorre tenere conto: della rilevanza nazionale o internazionale; del collegamento con fatti e rievocazioni storico-artistico-culturali e avvenimenti sportivi; della validità, della finalità e della continuità nel tempo dell’avvenimento abbinato; dell’equilibrata ripartizione geografica; della garanzia, mediante l’avvicendamento annuale, di lotterie per ogni gruppo di manifestazioni culturali, storiche, sportive e folcloristiche di rilevanza nazionale. Gli utili di ciascuna lotteria sono versati in conto entrata del bilancio dello Stato mentre per le lotterie abbinate a manifestazioni organizzate dai comuni, un terzo degli utili è devoluto ai comuni stessi, ma con uno specifico vincolo di destinazione: i comuni devono infatti utilizzare tali introiti per il perseguimento di finalità educative, culturali, di conservazione e recupero del patrimonio artistico, culturale e ambientale, di potenziamento delle strutture turistiche e sportive e di valorizzazione della manifestazione collegata (articolo 3, legge n. 722 del 1955). La gestione e l’esercizio delle lotterie nazionali ad estrazione differita sono riservati al Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ora Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che vi provvede direttamente ovvero mediante una società a totale partecipazione pubblica (articolo 21, comma 6, del decreto-legge n. 78 del 2009). A partire dalla Lotteria Italia 2010, la gestione delle lotterie non viene espletata secondo meccanismi basati sul regime concessorio, ma direttamente dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli avvalendosi della fornitura di alcuni servizi da parte di Lotterie Nazionali s.r.l.”. E’ quanto si legge nel Dossier di documentazione per l’esame di Atti del Governo riguardante “Individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali da effettuare nell’anno 2022. Atto del Governo 357”.
“Lo schema di decreto, che consta di un unico articolo, individua per l’anno 2022, la seguente lotteria nazionale ad estrazione differita: Lotteria Italia con eventuale abbinamento a trasmissioni televisive. Il Ministero dell’economia e delle finanze, pertanto, ha ritenuto opportuno confermare per l’anno 2022 l’indizione di un’unica Lotteria nazionale ad estrazione differita. Nel corso degli ultimi anni l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha proposto la riduzione del numero delle lotterie ad estrazione differita per la crescente disaffezione del pubblico nei confronti di tale prodotto di gioco. Le ragioni del costante trend negativo nell’andamento delle lotterie ad estrazione differita secondo l’Agenzia sono da rinvenirsi, da un lato, all’incremento esponenziale delle offerte di gioco, soprattutto quelle con prospettiva di vincita immediata, dall’altro lato, al fatto che si è perso il senso dell’abbinamento a manifestazioni e ad eventi tradizionali. Nel corso degli anni, quindi, nel tentativo di rivitalizzare il settore delle lotterie ad estrazione differita, il numero delle lotterie è stato drasticamente ridotto fino ad arrivare, a decorrere dal 2011, alla scelta di indire la sola Lotteria Italia. Nella relazione governativa si ricorda che recentemente si è tentato di accentuare l’aspetto solidaristico attraverso l’indizione, dal 2015 al 2017, della lotteria abbinata al “Premio Louis Braille” organizzato dall’Unione Italiana Ciechi. I risultati apprezzabili realizzati nella prima edizione hanno però subito un progressivo decremento negli anni successivi ed in particolare nell’edizione del 2017. Tale ultima contrazione, legata prevalentemente alla flessione del contributo diretto dell’ente organizzatore Unione Italiana Ciechi ed ipovedenti sia nella distribuzione che nella vendita dei biglietti, ha comportato per la prima volta il ricorso all’integrazione della massa premi a carico dei fondi appositamente stanziati sul previsto capitolo del Bilancio dello Stato. Anche in ragione di tali risultati lo stesso ente organizzatore non ha ritenuto opportuno ribadire dal successivo anno 2018 la richiesta di abbinamento alla predetta manifestazione ad una lotteria ad estrazione differita. Per quanto concerne la Lotteria Italia i dati riferiti ai risultati degli ultimi anni comunicati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli evidenziano una diminuzione costante del numero dei biglietti venduti, tranne nell’ultimo anno dove i biglietti venduti sono stati 6.359.771 con un incremento rispetto all’anno precedente: 6.359.771 nel 2021; 4.569.177 nel 2020; 6.717.269 nel 2019; 6.955.460 nel 2018; 8.603.900 nel 2017; 8.805.040 nel 2016”, aggiunge.
“Nel valutare tale incremento va considerato, tuttavia, che il risultato del 2020 è stato verosimilmente legato alla situazione emergenziale tuttora in essere dovuta alla pandemia e all’effetto delle misure di contenimento adottate per arginarla. Le disposizioni sugli orari di chiusura di alcune categorie di esercizi commerciali, presso i quali si svolge l’attività di vendita delle lotterie nazionali, e le limitazioni agli spostamenti hanno ridotto le concrete possibilità di acquisto dei tagliandi. Non considerando la richiamata eccezionalità dell’edizione del 2020, si continua a rilevare una diminuzione delle spese totali per la gestione della lotteria (pari nel 2021 a 5.956.855,00 euro rispetto ai 4.549.885 euro del 2020, 6.292.345 euro del 2019, 6.404.300 euro del 2018, 19.409.500 del 2017 e ai 19.759.200 del 2016). In particolare, la decisa diminuzione delle spese che si riscontra a partire dal 2018 è riconducibile all’assenza nel tagliando della Lotteria Italia del premio della lotteria istantanea abbinata (gratta e vinci) che nelle precedenti edizioni del 2017 e del 2016 ha pesato rispettivamente per 11.389.800 e 11.647.080 euro. Sempre al netto del dato del 2020, si registra una diminuzione dell’utile erariale pari a 12.921.000,00 euro rispetto ai 9.148.000 euro del 2020, 13.647.000 euro del 2019 nonché ai 14.186.500 euro del 2018 (11.805.000 euro nel 2017 e 12.133.000 euro nel 2016). Tale decremento, anche a fronte della richiamata ulteriore diminuzione delle spese, è da attribuirsi al minore incasso lordo derivante dal calo della vendita dei biglietti:31.798.855,00 nel 2021 a fronte di 22.845.885 euro nel 2020, 33.586.345 euro nel 2019 e di 34.777.300 euro nel 2018. Il risultato economico finale dell’edizione del 2021 dato dall’utile erariale (12.921.000,00 euro) più il rimborso delle spese generali di gestione, (635.977,10 euro) a cui va sottratta l’integrazione massa premi a carico del bilancio dello Stato-capitolo 3922 (3.175.000,00 euro) è di 10.381.977,10 euro (6.202.417,70 euro nel 2020, 11.797.726,90 euro nel 2019 e 12.243.046 nel 2020). In conclusione la relazione redatta dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli ricorda che ai fini del mantenimento dei livelli della raccolta nel settore, ed in particolare per la Lotteria Italia, la riaffermazione delle lotterie “tradizionali” non può prescindere dal correlato interesse che le emittenti televisive potranno riservare nei confronti di tale gioco qualora propongano abbinamenti a spettacoli televisivi di più rilevante interesse ed in fasce orarie di maggiore audience”, conclude.
cdn/AGIMEG