Decreto Lotterie: anche per il 2022 individuata la sola Lotteria Italia

Visto il decreto legge del12luglio 2018, n. 87, convertito con legge del9 agosto 2018 n. 96 che prevede all’articolo 9, comma 1, il divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincita in denaro con espressa esclusione delle lotterie nazionali ad estrazione differita; Considerato che occorre individuare le lotterie nazionali ad estrazione differita per l’anno 2022, tenendo conto dei risultati conseguiti nell’ultimo biennio dalle medesime Lotterie nonché dell’attuale panorama del settore dei giochi; Considerato che non risulta pervenuta alcuna richiesta da parte di enti organizzatori finalizzata all’abbinamento di manifestazioni o eventi a lotterie ad estrazione differita; Ritenuto opportuno confermare per l’anno 2022, come già avvenuto per il precedente anno, l’indizione di un’unica lotteria nazionale ad estrazione differita; Considerato che occorre garantire un adeguato periodo di permanenza sul mercato dei biglietti, anche al fine di consentire lo svolgimento del gioco anche attraverso spettacoli radiotelevisivi. E’ individuata, per l’anno 2022, la seguente lotteria nazionale ad estrazione differita: Lotteria Italia con eventuale abbinamento a trasmissioni televisive”. E’ quanto si legge nello Schema di decreto ministeriale per l’individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali da effettuare nell’anno 2022.

“La normativa vigentel1 1 prevede che ogni anno, debba essere emanato un apposito decreto ministeriale per l’individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie dell’anno successivo, con la definizione del numero di lotterie da indire e degli eventi e/ o progetti ad esse collegati. Al riguardo si ricordano le circostanze che hanno mutato l’assetto gestionale delle lotterie ad estrazione differita e che, quindi, devono essere tenute in conto anche in relazione alla proposta di quali e quante lotterie dovranno essere indette nel prossimo anno. L’art. 21 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con legge 3 agosto 2009 n. 102, nel fissare i contenuti ed i criteri del bando di gara per l’affidamento delle lotterie ad estrazione istantanea, ha riservato, al comma 6, la gestione e l’esercizio delle lotterie ad estrazione differita all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che “vi provvede direttamente ovvero mediante una società a totale partecipazione pubblica’. Proprio il predetto bando ha condotto nel2010 all’aggiudicazione della gestione delle sole lotterie istantanee in favore del Consorzio Lotterie Nazionali- che per l’effetto ha costituito la “Lotterie Nazionali S.r.l.” – ma ha previsto che l’aggiudicatario fosse obbligato, a titolo gratuito, a distribuire nella propria rete esclusiva di vendita i biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione differita. Pertanto, a partire dalla Lotteria Italia 2010, la gestione delle lotterie della specie non viene più realizzata secondo meccanismi concessori bensì direttamente dall’Amministrazione, ora Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la quale si avvale, anche per l’espletamento delle attività operative connesse, della fornitura di taluni servizi da parte di Lotterie Nazionali s.r.l., in quanto unico soggetto tra quelli invitati attraverso procedure selettive ristrette tra i maggiori operatori del settore, che ha manifestato il proprio interesse al riguardo. Al predetto soggetto, anche per la Lotteria Italia 2020, unica lotteria prevista per lo scorso anno, la cui estrazione è avvenuta il6 gennaio 2021, sono state affidate con apposita convenzione tutte le attività gestionali ed operative legate al prodotto in oggetto. In particolare l’affidamento ha previsto la produzione dei biglietti, per questa edizione sia in versione cartacea sia in versione digitale, la distribuzione degli stessi presso esercizi non rientranti nella propria rete esclusiva, nonché tutte le attività connesse alla distribuzione nei punti vendita del concessionario medesimo, l’assistenza alle procedure di estrazione dei premi giornalieri e finali oltre al pagamento dei premi ed alla realizzazione di attività promozionali in favore della lotteria”. E’ quanto sottolineato nella relazione tecnica sulle modalita’ ed i criteri di scelta delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali dell’anno 2022.

“Tanto premesso, negli ultimi anni l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha proposto nel tempo la riduzione delle lotterie ad estrazione differita fino alla sola Lotteria Italia per la crescente disaffezione del pubblico nei confronti di tale prodotto di gioco. A giudizio dell’Agenzia le ragioni di tale trend negativo sono da rinvenirsi in primis nell’incremento delle offerte di gioco, soprattutto con prospettiva di vincita immediata che ha determinato una pesante diminuzione dell’interesse nel pubblico. In secondo luogo, nel tempo, si è perso il senso tradizionale dell’abbinamento a manifestazioni ed eventi conosciuti e apprezzati dal pubblico e la richiesta degli organizzatori è stata spesso finalizzata unicamente ad ottenere un contributo di tipo economico che si è, peraltro, rivelato in relazione ai previsti meccanismi di quantificazione, di modestissima entità attesi i risultati conseguiti. Nel corso degli anni, quindi, nel tentativo di rivitalizzare il settore delle lotterie ad estrazione differita, il numero delle lotterie è stato drasticamente ridotto fino ad arrivare, a decorrere dal 2011, alla scelta di indire la sola lotteria Italia. Il recente tentativo di accentuare l’aspetto solidaristico che può essere connesso a tale prodotto di gioco -realizzato attraverso l’indizione, dal 2015 al 2017, della lotteria abbinata al “Premio Louis Braille” organizzato dall’Unione Italiana Ciechi – ha conseguito nella prima edizione del 2015 risultati apprezzabili che hanno tuttavia subito un progressivo decremento negli anni successivi, in particolare nel2017. Tale ultima contrazione, legata prevalentemente alla flessione del contributo diretto dell’ente organizzatore Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, sia nella distribuzione che nella vendita dei biglietti, ha comportato per la prima volta il ricorso all’integrazione della massa premi a carico dei fondi appositamente stanziati sul previsto capitolo del Bilancio dello Statol2 1 al fine di consentire una congrua attribuzione di premi oltre al primo già previsto con il decreto di in dizione. Anche in ragione di tali risultati lo stesso ente organizzatore non ha ritenuto opportuno ribadire dal successivo anno 2018 la richiesta di abbinamento della predetta manifestazione ad una lotteria ad estrazione differita”, aggiunge.

“Relativamente alla Lotteria Italia, si è rilevato per l’anno 2020 un risultato decisamente inferiore a quello realizzato per la precedente edizione essendosi registrato un decremento del 32% circa degli introiti. Il saldo tra l’incasso derivante dalla vendita dei biglietti (euro 22.845.885,00) e le spese sostenute (euro 4.549.885,00) ha dato luogo ad una quota di utile erariale e alla corrispondente quota da destinare a massa premi pari a euro 9.148.000,00. Pur nella considerazione del trend discendente già in atto per le due precedenti edizioni della lotteria, tale risultato è verosimilmente legato alla situazione emergenziale dovuta alla pandemia e all’effetto delle misure di contenimento adottate per arginarla. Le disposizioni adottate nel corso del 2020 sugli orari di chiusura di alcune categorie di esercizi commerciali, presso i quali si svolge l’attività di vendita delle lotterie nazionali, e le limitazioni agli spostamenti hanno infatti inevitabilmente ridotto le concrete possibilità di acquisto dei tagliandi. L’analisi dei dati parziali, rilevati fino al 10 dicembre 2021, evidenziando un incremento delle vendite registrato dall’edizione della lotteria dell’anno 2021, attualmente in corso, pari al40,92% circa rispetto ad analogo periodo di vendita dell’anno precedente, sembra supportare tale ipotesi. Anche per l’edizione di quest’anno l’Agenzia ha confermato la scelta di non prevedere nel biglietto un abbinamento con un concorso a lotteria istantanea in relazione al divieto di cui all’articolo 9 del decreto legge 12 luglio 2018 n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018 n. 96, previsto per qualsiasi forma di pubblicità relativa a giochi e scommesse con la sola esclusione delle lotterie ad estrazione differita. Questa impostazione, pur avendo contribuito, nelle ultime edizioni, alla parziale contrazione delle vendite, dovuta anche al mancato “rigioco” delle vincite con esso conseguite, ha permesso un risparmio di spesa correlato all’assenza dei premi della lotteria istantanea abbinata, che per le edizioni fino al2017 erano previsti per un importo di circa 12 milioni di euro. Tali circostanze consentono di mantenere un livello generale più elevato della quota di utili erariali e della quota da destinare a massa premi finale, seppur nel2020 in netta flessione rispetto al2019, con un conseguente contenimento della pur necessaria integrazione a carico del Bilancio dello Stato. Nella tabella allegata sono rappresentati nel dettaglio i dati contabili riepilogativi dei risultati descritti per ciascuna delle ultime tre edizioni della lotteria e i dati parziali inerenti le vendite della lotteria Italia 2021, attualmente in corso. Le considerazioni e l’analisi dei risultati conseguiti sono alla base della proposta di confermare anche per l’anno 2022la sola lotteria Italia- che si ritiene possa comunque avere un potenziale riscontro positivo, anche in termini erariali – svincolata, come di consueto, da qualsivoglia evento o progetto e collegata con trasmissioni televisive e/ o radio foniche”, continua.

“Peraltro, si fa presente che per l’anno 2022, come per il 2021, non sono pervenute domande finalizzate all’abbinamento di ulteriori lotterie a manifestazioni o eventi da parte degli enti organizzatori. È di tutta evidenza che l’abbinamento di lotterie nazionali a trasmissioni televisive e/ o radiofoniche di richiamo nazionale costituisce un elemento importante per il successo del gioco, anche in termini erariali. L’impatto mediatico esercitato dal messaggio televisivo suscita curiosità nei confronti della lotteria e un maggiore interesse da parte del pubblico. Ai fini del mantenimento dei livelli della raccolta nel settore, la riaffermazione delle lotterie “tradizionali”, pertanto, non può prescindere dal correlato interesse che le emittenti televisive potranno riservare nei confronti di tale gioco qualora propongano abbinamenti a spettacoli televisivi di più rilevante interesse ed in fasce orarie di maggiore ascolto”, conclude.

Il Ministro dell’economia e delle finanze, con lettera dell’11 febbraio 2022, ha trasmesso – per l’acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 4 agosto 1955, n. 722, come sostituito dall’articolo 1 della legge 26 marzo 1990, n. 62 – lo schema di decreto ministeriale per l’individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali da effettuare nell’anno 2022 (n. 357). Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Regolamento, lo schema è deferito alla 6ª Commissione permanente del Senato, che esprimerà il parere entro 30 giorni dall’assegnazione. cdn/AGIMEG