Dossier Decreto Fisco-Lavoro: “Da entrate erariali dai giochi 90 milioni di euro per la Provincia autonoma di Trento e 100 milioni per la Provincia autonoma di Bolzano”

“I commi 4, 5 e 6 dell’articolo 16 attribuiscono alle regioni a statuto speciale Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Sicilia, per il 2021, la somma complessiva di 200 milioni di euro, somma già stanziata dalla legge di bilancio 2021 con la finalità di procedere alla revisione degli accordi bilaterali tra lo Stato e suddette regioni. Il comma 7 attribuisce alle Province autonome di Trento e di Bolzano, una somma da erogare nel 2021, a titolo di quanto spettante, in via definitiva, in relazione alle entrate erariali derivanti dalla raccolta dei giochi con vincita in denaro di natura non tributaria per gli anni antecedenti all’anno 2022; tale somma è stata fissata in 90 milioni di euro per la Provincia autonoma di Trento e di 100 milioni di euro per la Provincia autonoma di Bolzano. Il comma 8 subordina l’attribuzione delle suddette risorse alla effettiva sottoscrizione di accordi bilaterali tra il Governo e ciascuna autonomia”. E’ quanto si legge nel Dossier sul DL Misure urgenti in materia fiscale e tutela del lavoro.

“Il comma 7 riguarda le Province autonome di Trento e di Bolzano. La norma stabilisce la somma spettante a ciascuna provincia autonoma in relazione alle entrate erariali derivanti dalla raccolta dei giochi con vincita in denaro di natura non tributaria per gli anni antecedenti all’anno 2022. La quantificazione – specifica la disposizione – è a titolo definitivo e la somma dovrà essere erogata nel 2021. La suddetta somma fissata inizialmente in 50 milioni di euro per ciascuna provincia autonoma, con le modifiche apportate in fase di conversione in legge del decreto legge, è stata stabilita in 90 milioni di euro per la Provincia autonoma di Trento e di 100 milioni di euro per la Provincia autonoma di Bolzano. Sulla spettanza delle entrate erariali derivanti dai giochi di natura non tributaria è intervenuto l’accordo in materia di finanza pubblica tra il Governo, la regione Trentino Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sottoscritto il 18 novembre 2021. Con l’accordo lo Stato riconosce in via definitiva la spettanza dei gettiti arretrati derivanti dalla raccolta dei giochi con vincita in denaro di natura non tributaria afferenti gli anni fino al 2021 e quantifica tali spettanze in 90 milioni di euro per la Provincia autonoma di Trento e di 100 milioni di euro per la Provincia autonoma di Bolzano. Viene concordato che, per il 2021, con l’art. 16, comma 7, del decreto legge n. 146 del 2021, in esame, le risorse sono attribuite per 50 milioni di euro a ciascuna Provincia e che, per i restanti complessivi 90 milioni, lo Stato troverà idonea copertura in sede di conversione in legge del citato decreto. Come previsto dall’accordo, inoltre, in sede di manovra di bilancio dovranno essere apportate modifiche alla normativa statutaria che disciplina le entrate delle due province, affinché sulla spettanza delle suddette entrate erariali derivanti dai giochi non possano sorgere contenziosi. L’articolo 169 del disegno di legge di bilancio 2022, recepisce in tal senso l’accordo. In particolare il comma 7, lettera a) modifica l’articolo 75 dello statuto (DPR n. 670 del 1972), al fine di includere esplicitamente il gettito delle suddette entrate nella formula residuale che attribuisce alle province i 9 decimi di tutte le altre imposte erariali; in sostanza viene estesa la compartecipazione spettante alle due province alle entrate derivanti dal gioco con vincita in denaro di natura extra tributaria, purché costituiscano utile erariale. Il comma 8 del medesimo art. 169, inoltre, disciplina le modalità di calcolo delle suddette entrate in relazione alle diverse tipologie di giochi. La contabilizzazione delle entrate è effettuata per il gioco in rete fisica, in riferimento alle giocate raccolte nel territorio di ciascuna provincia, mentre per il gioco a distanza in riferimento alle giocate effettuate mediante conti di gioco intestati a residenti nel territorio di ciascuna provincia. Quanto alle tipologie di giochi, fermo restando la spettanza alla regione dei 9 decimi del provento del lotto al netto delle vincite (come stabilito all’articolo 69, comma 2, lettera c), dello statuto), i giochi con vincita in denaro considerati sono quelli derivanti da apparecchi da intrattenimento, giochi, lotterie, scommesse, concorsi pronostici, in qualsiasi modo denominati e organizzati. La norma specifica infine che la quantificazione gettito spettante alle province, quando per alcune tipologie di giochi non sia possibile, è determinata in base al rapporto percentuale tra le giocate sul territorio provinciale e le corrispondenti giocate a livello nazionale”, aggiunge.

“L’articolo 5, ai commi da 1 a 4, reca disciplina concernente le risorse destinate alla copertura delle spese di gestione amministrativa e attribuzione dei premi della lotteria dei corrispettivi. Per quanto concerne la destinazione delle risorse – pari a 56 milioni di euro a decorrere dal 2021 – del Fondo per le spese connesse alla gestione della lotteria dei corrispettivi, disciplinato dall’articolo 18, comma 2, del decreto-legge n. 119 del 2018 (come convertito dalla legge n. 136 del 2018), l’articolo 5, comma 1, stabilisce che: a) un ammontare complessivo annuo non superiore a 44.326.170 euro per l’anno 2021, a 44.790.000 euro per l’anno 2022 ed a 44.970.000 euro a decorrere dall’anno 2023 sia destinato all’attribuzione dei premi della lotteria (di cui all’art. 1, comma 542, della legge n. 232 del 2016); b) un ammontare pari a 11.673.830 euro per l’anno 2021, 11.210.000 euro per l’anno 2022 e a 11.030.000 euro a decorrere dall’anno 2023 sia attribuito alle amministrazioni che sostengono i costi per le spese amministrative e di comunicazione. Il comma 2 autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. Per quanto concerne la gestione delle risorse del medesimo Fondo, il comma 3 novella l’articolo 141, comma 1-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020 (decreto rilancio, come convertito dalla legge n. 77 del 2020). L’articolo 141, nel testo finora vigente, stabilisce che le somme disponibili nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’istituzione dei premi speciali (di cui all’articolo 1, comma 542, della legge di bilancio 2017) siano interamente destinate alle spese amministrative e di comunicazione connesse alla lotteria (comma 1-bis dell’art. 141 medesimo). Il comma 1-ter di tale articolo 141 prevede che tali somme siano gestite, d’intesa con il dipartimento delle finanze, dal dipartimento dell’Amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell’economia e delle finanze, “a decorrere dall’anno 2020”. La medesima disposizione autorizza, per tali finalità, ad assumere, con decorrenza non antecedente al 1° ottobre 2020, fino a sei unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di quindici mesi e comunque “non oltre il 30 giugno 2022”, per un importo massimo di 40.000 euro per ciascun incarico, nel limite massimo complessivo di 240.000 euro. Con la novella in esame si stabilisce che: § le spese amministrative e di comunicazione connesse alla lotteria degli scontrini siano a valere sulle risorse del Fondo di cui all’art. 18, comma 2, del decreto-legge n. 119 del 2018 (v. sopra); § le suddette spese sono gestite, d’intesa con il Dipartimento delle finanze, dal Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell’economia e delle finanze, per l’esercizio 2020 (non più, quindi, a decorrere dal 2020); § viene abrogata la disposizione inerente alla possibilità di conferire sei incarichi di collaborazione. La novella recata dal comma 3, pertanto, prevede che l’affidamento della gestione delle spese amministrative e di comunicazione della lotteria degli scontrini al Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi, d’intesa con il Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, sia limitato all’esercizio 2020. Con effetto a decorrere dall’anno 2021 si applica quindi quanto previsto dai commi 1 e 2. Il comma 4, novellando il citato art. 18, comma 2, del decreto-legge n. 119 del 2018 (v. sopra), stabilisce che le risorse ivi previste siano destinate all’attribuzione dei premi e alle spese di comunicazione, oltre che alla copertura delle spese amministrative, come già previsto dal testo finora vigente”, conclude. cdn/AGIMEG