“Articolo 16, commi 4-8 (Attribuzione di risorse alle regioni a statuto speciale e province autonome in attuazione di accordi) I commi 4, 5 e 6 attribuiscono alle regioni a statuto speciale Sardegna, FriuliVenezia Giulia e Sicilia, per il 2021, la somma complessiva di 200 milioni di euro, somma già stanziata dalla legge di bilancio 2021 con la finalità di procedere alla revisione degli accordi bilaterali tra lo Stato e suddette regioni. Il comma 7 attribuisce a ciascuna Provincia autonoma di Trento e di Bolzano la somma di 50 milioni di euro, da erogare nel 2021, a titolo di somma spettante, in via definitiva, in relazione alle entrate erariali derivanti dalla raccolta dei giochi con vincita in denaro di natura non tributaria per gli anni antecedenti all’anno 2022. Il comma 8 subordina l’attribuzione delle suddette risorse alla effettiva sottoscrizione di accordi bilaterali tra il Governo e ciascuna autonomia”. E’ quanto si legge nel Dossier riguardante il DL “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”. “Il comma 7 riguarda le Province autonome di Trento e di Bolzano. La norma stabilisce in 50 milioni di euro la somma spettante a ciascuna provincia autonoma in relazione alle entrate erariali derivanti dalla raccolta dei giochi con vincita in denaro di natura non tributaria per gli anni antecedenti all’anno 2022. La quantificazione – specifica la disposizione – è a titolo definitivo e la somma dovrà essere erogata nel 2021. Sulla spettanza delle entrate erariali derivanti dai giochi di natura non tributaria si è aperta una controversia tra il Governo e la Provincia autonoma di Bolzano. Quest’ultima, infatti, con la legge provinciale 17 marzo 2021, n. 391, ha apportato variazioni al bilancio di previsione 2021-2023, tra cui un incremento delle entrate tributarie dovuto, tra l’altro, “ai giochi spettanti alla Provincia autonoma per il 2021 e per gli anni pregressi”; entrate che, nei termini rivendicati dalla Provincia autonoma, il Governo ha ritenuto aggiuntive rispetto a quelle derivanti dallo Statuto vigente. Successivamente, nella seduta del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2021, il Governo ha deliberato di rinunciare in modo parziale all’impugnativa della suddetta legge in quanto la Provincia, con una successiva legge, ha apportato modifiche ad alcune disposizioni oggetto di impugnativa che consentivano di ritenere superate le censure di illegittimità. Il Governo contestava alla Provincia una interpretazione troppo estensiva della norma statutaria che disciplina le entrate tributarie delle due Province autonome. Secondo il Governo, infatti, “l’interpretazione della Provincia autonoma riguardo al gettito dei giochi e delle scommesse amplia la base di calcolo dei giochi di spettanza statutaria, estendendo la compartecipazione provinciale ai giochi di natura extratributaria (quali Lotterie, Bingo, Superenalotto, Enalotto, Superstar, Win for Life, Playsix e Eurojackpot), in contrasto con la previsione normativa dello Statuto” Si rammenta a riguardo che, secondo l’articolo 75 dello statuto di autonomia (D.P.R. n. 670 del 1972, modificato da ultimo dalla legge di stabilità 2015 a seguito dell’accordo con il Governo dell’ottobre 2014), alle Province autonome di Trento e di Bolzano, spettano gli 8 decimi dell’IVA generale e i 9 decimi di tutte le altre imposte erariali (compresa l’IVA all’importazione e l’imposta locale sui redditi), ad eccezione delle imposte devolute alla Regione Trentino Alto Adige”, aggiunge.
“Articolo 5, commi da 1 a 4 (Lotteria dei corrispettivi) L’articolo 5, ai commi da 1 a 4, reca disciplina concernente la destinazione e la gestione delle risorse previste per la copertura delle spese per la gestione amministrativa e l’attribuzione dei premi della lotteria dei corrispettivi. Per quanto concerne la destinazione delle risorse – pari a 56 milioni di euro a decorrere dal 2021 – del Fondo per le spese connesse alla gestione della lotteria dei corrispettivi, disciplinato dall’articolo 18, comma 2, del decreto-legge n. 119 del 2018 (come convertito dalla legge n. 136 del 2018), l’articolo 5, comma 1, stabilisce che: a) un ammontare complessivo annuo non superiore a 44.326.170 euro per l’anno 2021, a 44.790.000 euro per l’anno 2022 ed a 44.970.000 euro a decorrere dall’anno 2023 sia destinato all’attribuzione dei premi della lotteria; b) un ammontare pari a 11.673.830 euro per l’anno 2021, 11.210.000 euro per l’anno 2022 e a 11.030.000 euro a decorrere dall’anno 2023 sia attribuito alle amministrazioni che sostengono i costi per le spese amministrative e di comunicazione. Il comma 2 autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. Per quanto concerne la gestione delle risorse del Fondo, il comma 3 novella l’articolo 141, comma 1-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020 (decreto rilancio, come convertito dalla legge n. 77 del 2020). L’articolo 141, nel testo finora vigente, stabilisce che le somme disponibili nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’istituzione dei premi speciali (di cui all’articolo 1, comma 542, della legge di bilancio 2017) siano interamente destinate alle spese amministrative e di comunicazione connesse alla lotteria (comma 1-bis dell’art. 141 medesimo). Il comma 1-ter di tale articolo 141 prevede che tali somme siano gestite, d’intesa con il dipartimento delle finanze, dal dipartimento dell’Amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell’economia e delle finanze, “a decorrere dall’anno 2020”. La medesima disposizione autorizza, per tali finalità, ad assumere, con decorrenza non antecedente al 1° ottobre 2020, fino a sei unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di quindici mesi e comunque “non oltre il 30 giugno 2022”, per un importo massimo di 40.000 euro per ciascun incarico, nel limite massimo complessivo di 240.000 euro. Con la novella in esame si stabilisce che: § le spese amministrative e di comunicazione connesse alla lotteria degli scontrini siano a valere sulle risorse del Fondo di cui all’art. 18, comma 2, del decreto-legge n. 119 del 2018 (v. sopra); § le suddette spese sono gestite, d’intesa con il dipartimento delle finanze, dal dipartimento dell’Amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell’economia e delle finanze, per l’esercizio 2020 (non più, quindi, a decorrere dal 2020); § viene abrogata la disposizione inerente alla possibilità di conferire sei incarichi di collaborazione. La novella recata dal comma 3, pertanto, prevede che l’affidamento della gestione delle spese amministrative e di comunicazione della lotteria degli scontrini al dipartimento dell’Amministrazione generale, del personale e dei servizi, d’intesa con il dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, sia limitato all’esercizio 2020. A decorrere dall’anno 2021 si applica quindi quanto previsto dai commi 1 e 2. Il comma 4, novellando il citato art. 18, comma 2, del decreto-legge n. 119 del 2018, stabilisce che le risorse ivi previste siano destinate all’attribuzione dei premi e alle spese di comunicazione, oltre che alla copertura delle spese amministrative, come già previsto dal testo finora vigente”, continua. “I commi da 540 a 544 della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) hanno previsto l’istituzione della lotteria nazionale, cui partecipano i contribuenti che effettuano acquisti di beni o servizi presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi. Per partecipare all’estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell’acquisto, comunichino il proprio codice fiscale all’esercente e che quest’ultimo trasmetta all’Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione. Le vincite non concorrono alla formazione del reddito imponibile del vincitore e non sono assoggettate ad alcun prelievo erariale. Si rammenta che i commi 1095 e 1096 dell’articolo 1 della legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178 del 2020) novellano la disciplina della lotteria dei corrispettivi limitando la partecipazione alla lotteria ai soggetti che fanno acquisti di beni o servizi esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico. Ai fini dello svolgimento della lotteria, il Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 31 ottobre 2019 dispone in ordine alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi validi ai fini della lotteria. Le modalità tecniche per l’attuazione della lotteria degli scontrini sono definite con Det. 5 marzo 2020, n. 80217/RU, emanata dall’Agenzia delle dogane e dei Monopoli congiuntamente con l’Agenzia delle entrate. L’avvio della lotteria è stato fissato (dopo alcune proroghe) al 1° febbraio 2021 dall’art. 3, commi da 9 a 11, del decreto-legge n. 183 del 2020 (“proroga termini”, convertito dalla legge n. 21 del 2021). La data di avvio della lotteria era stata fissata al 1° gennaio 2021 dal citato D.L. n. 119/2018. La proroga al 1° febbraio 2021 disposta dal D.L. n. 183 si è resa necessaria, secondo la relazione illustrativa annessa al provvedimento, per tenere conto delle difficoltà causate dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, consentendo agli esercenti che ancora non abbiano provveduto di eseguire gli interventi di adeguamento tecnico dei Registratori Telematici istallati, necessari ai fini della lotteria. In particolare, il comma 9 dell’art. 3, D.L. n. 183/2020, sopra richiamato, novellando il comma 544 della legge di bilancio 2017, aveva previsto che il provvedimento, ivi previsto, del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle entrate, dovesse essere emanato entro e non oltre il 1° febbraio 2021. A tale provvedimento è demandata la disciplina delle modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, l’entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l’attuazione della lotteria. Si precisa inoltre che la locuzione “ogni altra disposizione necessaria” fa riferimento anche all’avvio, oltre che all’attuazione, della lotteria. Inoltre, il comma 10 dell’art. 3 ha modificato il citato comma 540 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2017 introducendo il termine del 1° marzo 2021 a decorrere dal quale, nel caso in cui l’esercente al momento dell’acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria, il consumatore può segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Con il provvedimento del Direttore Generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli d’intesa con il Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 32051 del 29 gennaio 2021 sono state dettate le disposizioni attuative per l’avvio della lotteria. Per l’avvio della lotteria il 1° febbraio 2021 e le principali indicazioni sulle modalità di partecipazione e sui premi, cfr. il Comunicato stampa del 30 gennaio 2021”, conclude. cdn/AGIMEG