Dl Stabilità. All’esame dell’Aula il testo con proroghe a norme sulla pubblicità giochi e avvertenze

Approda in Aula del Senato il testo del Dl Stabilità dopo l’esame della Commissione Bilancio e l’approvazione di una serie di emendamenti. Tra questi l’emendamento Milleproroghe, approvato dalla Commissione Bilancio del Senato nella seduta di ieri, che prevede in materia di giochi  la proroga al 30 giugno 2013 delle seguenti disposizioni:

il termine di cui all’art. 1, comma 70, legge 13 dic. 2010 n.220, relativo all’emenazione del decreto interdiregenziale sulle linee d’azione contro la ludopatia, al divieto di gioco ai minori di anni 18 e relative sanzioni per gli esercizi commerciali.  Di seguito il citato comma 70:

70. Con decreto interdirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e del Ministero della salute sono adottate, d’intesa con la Conferenza unificata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee d’azione per la prevenzione, il contrasto e il recupero di fenomeni di ludopatia conseguente a gioco compulsivo. E comunque vietato consentire la partecipazione ai giochi

pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto. Il titolare dell’esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco che consente la partecipazione ai giochi pubblici a minori di anni diciotto e` punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.000 e con la chiusura dell’esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco fino a quindici giorni. La sanzione amministrativa e` applicata dall’ufficio regionale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato territorialmente competente in relazione al luogo e in ragione dell’accertamento eseguito.

il regime di cui alle disposizioni dell’articolo 7, commi da 4 a 6 del decreto legge  13 settembre 2012, n.158 convertito , con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.189, relativo al divieto di messaggi pubblicitari. Di seguito i commi 4 e 6:

 

4. Sono vietati messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in denaro nel corso di trasmissioni televisive o radiofoniche e di rappresentazioni teatrali o cinematografiche rivolte prevalentemente ai giovani. Sono altresi’ vietati messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in denaro su giornali, riviste, pubblicazioni, durante trasmissioni televisive e radiofoniche, rappresentazioni cinematografiche e teatrali, nonche’ via internet nei quali si evidenzi anche solo uno dei seguenti elementi:

a) incitamento al gioco ovvero esaltazione della sua pratica;

b) presenza di minori;

c) assenza di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza

dalla pratica del gioco, nonche’ dell’indicazione della possibilita’ di consultazione di note informative sulle probabilita’ di vincita pubblicate sui siti istituzionali dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, successivamente alla sua incorporazione ai sensi

della legislazione vigente, dalla Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonche’ dei singoli concessionari ovvero disponibili presso i punti di raccolta dei giochi.

5. Formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro, nonche’ le relative probabilita’ di vincita devono altresi’ figurare sulle schedine ovvero sui tagliandi

di tali giochi. Qualora l’entita’ dei dati da riportare e’ tale da non potere essere contenuta nelle dimensioni delle schedine ovvero dei tagliandi, questi ultimi devono recare l’indicazione della

possibilita’ di consultazione di note informative sulle probabilita’ di vincita pubblicate sui siti istituzionali dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, successivamente alla sua incorporazione, ai sensi della legislazione vigente, dalla Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonche’ dei singoli concessionari e disponibili presso i punti di raccolta dei giochi. Le medesime formule di avvertimento devono essere applicate sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni; le stesse formule devono essere riportate su apposite targhe esposte nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati i videoterminali di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del predetto testo unico di cui al regio decreto n.

773 del 1931, nonche’ nei punti di vendita in cui si esercita come attivita’ principale l’offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi. Tali formule devono altresi’ comparire ed essere chiaramente leggibili all’atto di accesso ai siti internet destinati all’offerta di giochi con vincite in denaro.

6. Il committente del messaggio pubblicitario di cui al comma 4 e il proprietario del mezzo con cui il medesimo messaggio pubblicitario e’ diffuso sono puniti entrambi con una sanzione amministrativa pecuniaria da centomila a cinquecentomila euro. L’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 5 e’ punita con una sanzione amministrativa pecuniaria pari a cinquantamila euro irrogata nei confronti del concessionario; per le violazioni di cui al comma 5, relative agli apparecchi di cui al citato articolo 110, comma 6, lettere a) e b), la stessa sanzione si applica al solo soggetto titolare della sala o del punto di raccolta dei giochi; per le violazioni nei punti di vendita in cui si esercita come attivita’ principale l’offerta di scommesse, la sanzione si applica al titolare del punto vendita, se diverso dal concessionario. Per le attivita’ di

contestazione degli illeciti, nonche’ di irrogazione delle sanzioni e’ competente l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, successivamente alla sua incorporazione, ai sensi della legislazione vigente, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. mm/AGIMEG