L’emendamento al decreto salva-Roma approvato questa mattina dal Senato “affronta tematiche di assoluto rilievo riguardanti la legalità nel settore del gioco pubblico e, in particolar modo, il comparto degli apparecchi da divertimento e intrattenimento. Occorre ricordare che anche questa norma affronta, per quanto riguarda gli aspetti legati all’ordine pubblico, la tutela della buona fede e le categorie più deboli”. Lo ha detto, intervenendo in Aula, il sottosegretario all’Economia Alberto Giorgetti, aggiungendo che “il secondo aspetto affrontato dall’emendamento approvato riguarda un tema che dovrebbe essere caro al Parlamento: il gettito erariale proveniente da tale attività, che confluisce nel bilancio dello Stato per essere destinato ai servizi pubblici generali. L’attività di gioco pubblico, ai sensi dell’articolo 110, comma 6 lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, può essere esercitata legalmente soltanto se gli apparecchi sono collegati ad una rete telematica gestita da concessionari dello Stato scelti – lo ricordo a tutti i senatori – mediante procedure ad evidenza pubblica e sottoposti, sia al momento del rilascio della concessione sia nel corso dell’attività, a stringenti controlli di ordine pubblico e di natura economico-finanziaria. Il regime concessorio consente di incanalare nell’ambito di una rete legale un’attività che altrimenti verrebbe svolta da organizzazioni criminali, senza adeguati controlli e in modo completamente sommerso, sottraendo così allo Stato l’intero comparto e le relative risorse finanziarie. Considerata la delicatezza di queste tematiche si rende necessario, a completamento dell’ordinamento settoriale in materia di gioco pubblico, cosa che fino ad oggi non esisteva, prevedere un’adeguata disciplina volta a regolare la crisi del rapporto concessorio in caso di revoca o decadenza del concessionario oppure di esclusione della procedura selettiva o di mancata aggiudicazione di società già concessionarie. Ricordo a tutti i senatori che ad oggi non esisteva normativa che andava a regolamentare questo tipo di situazione; questione che viene affrontata dall’emendamento 1.150″. Giorgetti ha aggiunto che “in tutte queste ipotesi, infatti, la mancanza di apposite disposizioni legislative, finalizzate a regolamentare il trasferimento delle attività (non il mantenimento delle attività) svolte dal concessionario uscente per effetto della crisi, può provocare una serie di conseguenze negative, quali il passaggio di tutte o parte delle attività svolte dal concessionario del mondo legale a quello illegale gestito dalla criminalità organizzata; può determinare situazioni di ingiusto vantaggio competitivo per alcuni dei concessionari presenti sul mercato a danno degli altri, in violazione del principio della parità di trattamento, così come il rischio di una sospensione prolungata dell’attività che provocherebbe ingenti perdite di gettito e conseguenti riflessi sui livelli occupazionali. Ad oggi l’assetto complessivo di questi soggetti non è disciplinato in alcun modo cosicché, di fatto, nell’ipotesi di crisi del concessionario queste categorie di imprenditori sono prive di qualunque misura di salvaguardia. Le disposizioni approvate mirano a: regolamentare situazioni di crisi che potrebbero verificarsi, con l’intento di salvaguardare l’esistenza della rete legale e quindi delle entrate connesse all’erario, la tutela dell’ordine pubblico, la buona fede e la salvaguardia delle categorie deboli; assicurare la par condicio tra tutti i concessionari, evitando così le forme di abuso di posizioni dominanti sul mercato; preservare il gettito erariale a tutela della spesa pubblica e quindi dei servizi generali finanziati anche da queste risorse. A tali fini, la norma prevede un periodo di tempo, fissato in novanta giorni, durante il quale il concessionario colpito da provvedimenti definitivi di revoca o decadenza continui ad operare per consentire il subentro degli altri concessionari, secondo principi ispirati alla par condicio. In questo modo, l’integrità della rete legale viene preservata e le attività svolte dal concessionario uscente, ripartite tra gli altri concessionari presenti sul mercato, evitano che questo possa determinare e creare posizioni dominanti”. Inoltre, ha proseguito il sottosegretario, “la norma approvata, stabilendo in modo chiaro che il meccanismo previsto per il trasferimento delle attività dal concessionario colpito da una misura di revoca, o decadenza, ad altri soggetti si azioni nel caso di impugnazione del provvedimento solo a seguito del giudicato favorevole all’amministrazione, mette al riparo lo Stato da eventuali ingenti richieste risarcitorie che si avrebbero qualora l’attività venisse bloccata prima della sentenza definitiva. In tali casi, infatti, al danno potrebbe aggiungersi la beffa, in quanto lo Stato potrebbe venire condannato al risarcimento dei danni subiti dal concessionario la cui attività fosse stata sospesa. Ovviamente, nel dettaglio la disposizione in esame prevede poi un meccanismo differente per gli apparecchi 6B, riguardanti le VLT e gli apparecchi 6A, riguardanti gli AWP. Le VLT sono sistemi di gioco costituiti da una serie di videoterminali, con controllo remoto del gioco e sono installate esclusivamente in sale dedicate. La legge prevede che l’installazione di ciascun videoterminale sia soggetta ad autorizzazione previo versamento di una ingente cifra. La norma in esame stabilisce, quindi, che i diritti in possesso del concessionario uscente, che danno luogo alla possibilità di installare questi apparecchi, siano attribuiti, previa opzione da esercitarsi liberamente, agli altri concessionari, in proporzione al numero di apparecchi gestiti, assicurando così la par condicio. Per quanto concerne le AWP, considerato che i gestori sono i proprietari degli apparecchi, la norma stabilisce la risoluzione di diritto, entro il medesimo termine di novanta giorni, dei contratti fra il concessionario uscente ed i gestori. La disposizione, quindi, è finalizzata esclusivamente a regolamentare la crisi del rapporto concessorio in caso di revoca o decadenza del concessionario, per proteggere la rete legale ed il connesso gettito erariale, nonché la par condicio legata al mercato; in tal modo, viene evidentemente scongiurato che le attività svolte dal concessionario si trasferiscano nel settore dell’illegalità. Per quanto riguardo l’altro aspetto espressamente ricordato, relativamente agli enti locali, si introducono disposizioni ispirate al principio di autonomia e autoresponsabilità fra i livelli di Governo, nel quadro dei vigenti rapporti reciproci dell’assetto costituzionale del Titolo V. Livelli di governo regionali e locali, nell’ambito delle loro prerogative – che trovano base nell’articolo 117 – possono, per quanto di competenza, emanare disposizioni legislative e normative suscettibili, peraltro, di incidere sull’assetto regolatorio generale, in materia di giochi pubblici, predisposto con normativa statale e in funzione del quale, negli anni, è stato possibile, mediante concessioni statali, edificare la complessa rete di raccolta del gioco sull’intero territorio. Detti interventi, se non coordinati con quelli già adottati a livello statale, sono evidentemente suscettibili di mettere in crisi il quadro regolatorio generale e il complesso dei rapporti concessori statali che dai secondi prendono fondamento. Questi possibili aspetti, però, sono suscettibili, di mettere in forse la tenuta complessiva della raccolta di gioco e le relative previsioni di gettito erariale, così come attualmente calate nei relativi tendenziali. In più, le scelte distoniche assunte a livello regionale e locale, dal punto di vista dei concessionari, legati allo Stato da contratti possono costituire violazione del principio fondamentale alla base del diritto dei contratti, riassumibile nella nota espressione pacta sunt servanda. Tale violazione può essere prodromica ad azioni risarcitorie che non è dato escludere che i concessionari interessati rivolgano diretta
mente allo Stato. Dato tutto questo, le disposizioni introducono il principio generale per cui, qualora effetti finanziari negativi si determinassero in danno dello Stato, anche per effetto delle paventate azioni risarcitorie, a causa di iniziative normative da parte di livelli di governo substatale, il Governo nazionale adotta, al fine di neutralizzare tali effetti negativi, misure idonee per ridurre corrispondentemente i trasferimenti statali ai predetti livelli di governo substatale. Nella sostanza, dal punto di vista della valutazione tecnico-finanziaria della portata delle nuove disposizioni, è possibile concludere nel senso che le stesse valgono positivamente a mantenere integre le previsioni di gettito – contenute altresì nei tendenziali – e ad evitare, all’opposto, effetti finanziari negativi. Pertanto, alla luce di una serie di considerazioni che non rientrano nel merito, ma che fanno riferimento esclusivamente ad un’opinione emersa nel dibattito che non tiene conto dei dati oggettivi e di riferimento normativo, riteniamo che l’emendamento 1.150 approvato vada nel senso della tutela della continuità erariale, della difesa dell’interesse pubblico, della difesa dei soggetti deboli e della chiusura definitiva di un gruppo di norme nel settore del gioco legale che altrimenti provocherebbero condizioni di crescita del gioco illegale. Peraltro, nel complesso è una norma virtuosa per le casse dello Stato”. lp/AGIMEG