DL proroga stato emergenza, emendamento Governo: in sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò con Green Pass fino al 31 marzo

In Commissione Affari Costituzionali al Senato prosegue l’esame, avviato con la relazione della senatrice Valente nella seduta di martedì 11 gennaio, del ddl n. 2488, di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19.

Fino al 31 marzo 2022, sull’intero territorio nazionale, e` consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID19, da vaccinazione o guarigione, c.d. green pass rafforzato, l’accesso ai seguenti servizi e attivita`, nel rispetto della disciplina della zona bianca e dei protocolli e delle linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74: a) servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, all’aperto o al chiuso, da qualsiasi esercizio di cui all’articolo 4, a eccezione delle mense e catering continuativo su base contrattuale, ai quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 9-bis; b) alberghi e altre strutture ricettive, nonche´ servizi di ristorazione prestati all’interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati; c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all’articolo 5-bis; d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, di cui all’articolo 6, per le attivita` che si svolgono al chiuso e all’aperto, nonche´ spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’eta` o di disabilita`; e) sagre e fiere, convegni e congressi; f) centri termali, salvo che per gli accessi necessari all’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attivita` riabilitative o terapeutiche, parchi tematici e di divertimento; g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all’articolo 8- bis, comma 1, per le attivita` che si svolgono al chiuso e all’aperto e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attivita` di ristorazione; h) feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonche´ eventi a queste assimilati; i) attivita` di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casino`, di cui all’articolo 8-ter; l) impianti di risalita con finalita` turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici; m) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, agli eventi e competizioni sportivi, di cui all’articolo 5; n) attivita` che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati di cui all’articolo 5; o) partecipazione del pubblico a cerimonie pubbliche. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti di eta` inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, e dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le specifiche tecniche per trattare in modalita` digitale le predette certificazioni, al fine di consentirne la verifica digitale, assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in esse contenuti. 3. I titolari o i gestori dei servizi e delle attivita` di cui al comma 1, sono tenuti a verificare che l’accesso ai predetti servizi e attivita` avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalita` indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10. Nel caso di sagre e fiere locali che si svolgano all’aperto, in spazi privi di varchi di accesso, gli organizzatori informano il pubblico, con apposita segnaletica, dell’obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19 prescritta ai sensi del comma 1, lettera e), per l’accesso all’evento. In caso di controlli a campione, le sanzioni di cui all’articolo 13 si applicano al solo soggetto privo di certificazione e non anche agli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi. 4. Il Ministro della salute con propria ordinanza puo` definire eventuali misure necessarie in fase di attuazione del presente articolo.”. 2. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 5: 1) al comma 1: 1.1) al primo periodo, le parole “, e l’accesso e` consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2” sono soppresse; 1.2) al terzo periodo, “l’accesso agli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto e` consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, e” sono soppresse; 2) al comma 1-bis, secondo periodo, le parole “esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2,” sono soppresse; 3) al comma 2, il terzo periodo e` sostituito dal seguente: “In zona bianca, la capienza consentita non puo` essere superiore al 50 per cento all’aperto e al 35 per cento al chiuso rispetto a quella massima autorizzata.”; b) all’articolo 7, il comma 2 e` abrogato; c) all’articolo 13: 1) al comma 1, primo periodo, le parole “e 9-bis” sono sostituite dalle seguenti: “, 9-bis e 9-bis.1”; 2) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole “dell’articolo 9-bis” sono inserite le seguenti: “, al comma 3 dell’articolo 9-bis.1 e al comma 3-bis dell’articolo 5”; 3) al quarto periodo, le parole “e al possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “e all’articolo 9-bis.1, comma 1, lettere m), n) e o) in relazione al possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, c.d. green pass rafforzato””. E’ quanto si legge nell’emendamento 2.1000 presentato dal Governo. cdn/AGIMEG