In Commissione Affari Costituzionali al Senato prosegue l’esame, avviato con la relazione della senatrice Valente nella seduta di martedì 11 gennaio, del ddl n. 2488, di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19.
“Fino al 31 marzo 2022, sull’intero territorio nazionale, e` consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID19, da vaccinazione o guarigione, c.d. green pass rafforzato, l’accesso ai seguenti servizi e attivita`, nel rispetto della disciplina della zona bianca e dei protocolli e delle linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74: a) servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, all’aperto o al chiuso, da qualsiasi esercizio di cui all’articolo 4, a eccezione delle mense e catering continuativo su base contrattuale, ai quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 9-bis; b) alberghi e altre strutture ricettive, nonche´ servizi di ristorazione prestati all’interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati; c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all’articolo 5-bis; d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, di cui all’articolo 6, per le attivita` che si svolgono al chiuso e all’aperto, nonche´ spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’eta` o di disabilita`; e) sagre e fiere, convegni e congressi; f) centri termali, salvo che per gli accessi necessari all’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attivita` riabilitative o terapeutiche, parchi tematici e di divertimento; g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all’articolo 8- bis, comma 1, per le attivita` che si svolgono al chiuso e all’aperto e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attivita` di ristorazione; h) feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonche´ eventi a queste assimilati; i) attivita` di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casino`, di cui all’articolo 8-ter; l) impianti di risalita con finalita` turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici; m) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, agli eventi e competizioni sportivi, di cui all’articolo 5; n) attivita` che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati di cui all’articolo 5; o) partecipazione del pubblico a cerimonie pubbliche. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti di eta` inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, e dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le specifiche tecniche per trattare in modalita` digitale le predette certificazioni, al fine di consentirne la verifica digitale, assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in esse contenuti. 3. I titolari o i gestori dei servizi e delle attivita` di cui al comma 1, sono tenuti a verificare che l’accesso ai predetti servizi e attivita` avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalita` indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10. Nel caso di sagre e fiere locali che si svolgano all’aperto, in spazi privi di varchi di accesso, gli organizzatori informano il pubblico, con apposita segnaletica, dell’obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19 prescritta ai sensi del comma 1, lettera e), per l’accesso all’evento. In caso di controlli a campione, le sanzioni di cui all’articolo 13 si applicano al solo soggetto privo di certificazione e non anche agli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi. 4. Il Ministro della salute con propria ordinanza puo` definire eventuali misure necessarie in fase di attuazione del presente articolo.”. 2. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 5: 1) al comma 1: 1.1) al primo periodo, le parole “, e l’accesso e` consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2” sono soppresse; 1.2) al terzo periodo, “l’accesso agli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto e` consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, e” sono soppresse; 2) al comma 1-bis, secondo periodo, le parole “esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2,” sono soppresse; 3) al comma 2, il terzo periodo e` sostituito dal seguente: “In zona bianca, la capienza consentita non puo` essere superiore al 50 per cento all’aperto e al 35 per cento al chiuso rispetto a quella massima autorizzata.”; b) all’articolo 7, il comma 2 e` abrogato; c) all’articolo 13: 1) al comma 1, primo periodo, le parole “e 9-bis” sono sostituite dalle seguenti: “, 9-bis e 9-bis.1”; 2) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole “dell’articolo 9-bis” sono inserite le seguenti: “, al comma 3 dell’articolo 9-bis.1 e al comma 3-bis dell’articolo 5”; 3) al quarto periodo, le parole “e al possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “e all’articolo 9-bis.1, comma 1, lettere m), n) e o) in relazione al possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, c.d. green pass rafforzato””. E’ quanto si legge nell’emendamento 2.1000 presentato dal Governo. cdn/AGIMEG