Dl Covid in Gazzetta Ufficiale. Ecco il TESTO ufficiale

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dl Covid “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che prevede la proroga del divieto di spostamento tra regioni fino al 27 marzo prossimo. Ecco il testo integrale:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 16 della Costituzione,  che  consente  limitazioni
della liberta' di circolazione per ragioni sanitarie; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 18 dicembre 2020, n.  172,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6, recante  «Ulteriori
disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla
diffusione del virus COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n.  2,  recante  «Ulteriori
disposizioni  urgenti  in  materia  di  contenimento  e   prevenzione
dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19  e  di  svolgimento  delle
elezioni per l'anno 2021»; 
  Visto il decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12, recante  «Ulteriori
disposizioni  urgenti  in  materia  di  contenimento   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19»; 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con  le
quali e' stato dichiarato e  prorogato  lo  stato  di  emergenza  sul
territorio  nazionale  relativo   al   rischio   sanitario   connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Considerato  l'evolversi  della  situazione  epidemiologica  e   il
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di   prorogare
specifiche misure di contenimento alla  diffusione  dell'epidemia  da
COVID-19; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 22 febbraio 2021; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della salute, di concerto con il  Ministro  per  gli  affari
regionali e le autonomie; 
 
                                Emana 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
           Denominazione del territorio nazionale in zone 
 
  1  All'articolo  1  del  decreto-legge  16  maggio  2020,  n.   33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14  luglio  2020,  n.  74,
dopo il comma 16-sexies e' aggiunto il seguente: 
    «16-septies. Sono denominate: 
      a) "Zona bianca", le Regioni, di cui al  comma  16-sexies,  nei
cui territori l'incidenza settimanale di contagi e'  inferiore  a  50
casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane  consecutive  e  che  si
collocano in uno scenario di tipo 1, con un livello di rischio basso; 
      b) "Zona arancione", le Regioni, di cui ai  commi  16-quater  e
16-quinquies, nei cui territori l'incidenza settimanale  dei  contagi
e' superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che  si  collocano  in
uno scenario di tipo 2,  con  livello  di  rischio  almeno  moderato,
nonche' quelle che, in presenza di una analoga incidenza  settimanale
dei contagi, si collocano in uno scenario di tipo 1  con  livello  di
rischio alto; 
      c) "Zona rossa", le Regioni di cui al comma16-quater,  nei  cui
territori l'incidenza settimanale dei contagi e' superiore a 50  casi
ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di  tipo  3,
con livello di rischio almeno moderato; 
      d) "Zona gialla" le Regioni nei  cui  territori  sono  presenti
parametri differenti da quelli indicati alle lettere a), b), c).».
Art. 2 
 
Ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento  della  diffusione
                            del COVID-19 
 
  1. Fino al 27  marzo  2021,  sull'intero  territorio  nazionale  e'
vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra  i  territori  di
diverse regioni o province autonome, salvi gli  spostamenti  motivati
da comprovate esigenze  lavorative  o  da  situazioni  di  necessita'
ovvero per motivi di salute. E' comunque consentito il  rientro  alla
propria residenza, domicilio o abitazione. 
  2. Fino al 27 marzo 2021,  e'  consentito,  nella  Zona  gialla  in
ambito regionale e  nella  Zona  arancione  in  ambito  comunale,  lo
spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una  volta  al
giorno, in un arco temporale compreso fra  le  ore  05:00  e  le  ore
22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto  a  quelle  ivi
gia' conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui  quali  tali  persone
esercitino la responsabilita' genitoriale e alle persone  disabili  o
non autosufficienti conviventi. La misura di cui  al  presente  comma
non si applica nella Zona rossa. 
  3.  Qualora  la  mobilita'  sia  limitata  all'ambito  territoriale
comunale, sono comunque consentiti gli  spostamenti  dai  comuni  con
popolazione non superiore a 5.000 abitanti e  per  una  distanza  non
superiore a 30 chilometri dai relativi  confini,  con  esclusione  in
ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. 
  4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il comma 4
dell'articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, e' abrogato.
Art. 3 
 
                              Sanzioni 
 
  1. La violazione  delle  disposizioni  di  cui  all'articolo  2  e'
sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo  2020,
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.
35.
Art. 4 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 23 febbraio 2021 
 
                             MATTARELLA 
 
                                Draghi, Presidente del Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Speranza, Ministro della salute 
 
                                Gelmini,  Ministro  per  gli   affari
                                regionali e le autonomie 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia