L’Agcom – Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – ha elevato una sanzione del valore di 400.000 euro ai danni di una società per la violazione del divieto di pubblicità di gioco e scommessa previsto dal Decreto Dignità.
L’Autorità ordina, inoltre, di non caricare sulle piattaforme digitali TikTok, YouTube, Instagram e sul sito internet incriminato nuovi contenuti che violino il divieto e di rimuovere dai canali ad essa ricollegati e presenti presso le piattaforme TikTok, YouTube, Instagram e sul sito internet video, immagini e ogni materiale che non rispetti il Decreto Dignità.
Nel periodo dal 2 agosto 2022 al 2 maggio 2023 sono pervenute diverse segnalazioni all’Autorità nelle quali venivano denunciate presunte violazioni dell’art. 9 del decreto dignità effettuate attraverso diverse piattaforme per la condivisione di video quali “TikTok”, “Youtube”, “Instragram”, “Facebook” e “Twitch”, mediante diversi account, per quanto qui d’interesse, riconducibili ad un content creator.
Il 20 febbraio 2023 è pervenuta una relazione dal Nucleo Speciale della Guardia di finanza nella quale si dava conto delle presunte violazioni del predetto art. 9 del decreto dignità effettuate attraverso la piattaforma “Twitch” da parte di vari content creator.
A valle delle attività preistruttorie condotte sulle diverse piattaforme di condivisione video, sono stati avviati procedimenti sanzionatori nei confronti delle suddette piattaforme conclusosi con l’adozione di provvedimenti di ordinanza ingiunzione.
Contestualmente, l’Autorità ha chiesto al Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza di individuare puntualmente i soggetti titolari degli account/canali (cd. content creators) ivi identificati, attraverso i quali sono stati diffusi contenuti in presunta violazione dell’articolo 9 del Decreto dignità, presso le piattaforme online “Instagram”, “Facebook”, “YouTube”, “Twitch”, “X” e “TikTok”.
A gennaio 2024, il predetto Nucleo Speciale ha trasmesso gli elenchi dei soggetti identificati quali content creators presso le piattaforme digitali sopra richiamate e dai quali è emerso che due canali YouTube, un account Instagram, due account Twitch e un account TikTok risultano essere gestiti da uno stesso soggetto legale amministratore della società in questione.
Successivamente, con verbale di accertamento del 28 febbraio 2024 è stata accertata la presunta violazione dell’art. 9, comma 1, del Decreto Dignità su un sito internet la cui titolarità, dagli accertamenti effettuati, è emersa essere collegata alla predetta società, alla luce della presenza di molteplici promozioni di diversi siti di gioco d’azzardo con diretti collegamenti ipertestuali. Pertanto, in esito alla descritta attività pre-istruttoria è stato adottato in data 12 marzo 2024, l’atto di Contestazione.
In particolare, in ciascuno dei 6 canali/account e sul sito internet, come emerso dal verbale di accertamento, è stata rilevata la presunta violazione dell’articolo 9 del Decreto Dignità mediante la diffusione di molteplici video caricati dal content creator aventi ad oggetto la promozione di giochi con vincite in denaro.
Le valutazioni dell’Autorità
Con riferimento alle argomentazioni svolte dalla Società relative all’asserita liceità delle condotte oggetto di contestazione, appare opportuno procedere, in via preliminare, ad una sintetica ricostruzione del quadro normativo di riferimento allo scopo di chiarire quali siano le condotte che il legislatore considera illecite.
Considerazioni generali sul divieto di cui all’art. 9 del Decreto Dignità
L’articolo 9 del decreto Dignità prescrive che “al fine di un più efficace contrasto del disturbo da gioco d’azzardo è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché al gioco d’azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e i canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media […]”.
La norma si pone come obiettivo generale il contrasto al fenomeno della ludopatia introducendo, a tal fine, un divieto assoluto di diffusione su qualunque mezzo di “qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta” afferente a giochi con vincite in danaro “comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media” (enfasi aggiunta). Il successivo comma 2 del richiamato articolo, al fine di rafforzare la portata dissuasiva della sanzione che assiste il divieto sancito al primo comma, ha previsto che siano responsabili dell’illecito i seguenti soggetti: “committente”, “proprietario del mezzo o del sito di diffusione”, “proprietario del mezzo o del sito di destinazione” e “organizzatore della manifestazione, evento o attività”.
Si tratta quindi di un divieto generale in capo ad una pluralità di soggetti tutti egualmente responsabili. Invero, la ratio del divieto ivi contenuto risiede nel dichiarato intento di contrastare il fenomeno della ludopatia, e di rafforzare la tutela del consumatore/giocatore, con particolare riferimento alle categorie vulnerabili. Ne consegue che l’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione della norma sono ampi. Quanto all’ambito oggettivo, la normativa in parola riguarda sia la pubblicità diretta che quella indiretta su tutti i mezzi comunque realizzata. Quanto all’ambito soggettivo, vengono identificati tra i destinatari della previsione tutti i soggetti coinvolti nella filiera: “committente”, “proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione” e “l’organizzatore dell’evento”.
Al fine di coordinare le nuove previsioni introdotte dal decreto Dignità con l’articolata disciplina di settore previgente, non incisa dall’intervento legislativo, e con i principi costituzionali e dell’Unione europea, l’Autorità, con la delibera n. 132/19/CONS, ha adottato delle specifiche Linee Guida. Segnatamente, le Linee Guida forniscono chiarimenti interpretativi in ordine agli ambiti di applicazione oggettivo, soggettivo e territoriale dell’art. 9 del Decreto dignità. Quanto all’oggetto del divieto, viene chiarito che è vietata la pubblicità di scommesse e giochi con vincite in denaro da intendersi come “ogni forma di comunicazione diffusa dietro pagamento o altro compenso, ovvero a fini di autopromozione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro pagamento, di beni o di servizi, al fine di indurre il destinatario ad acquistare il prodotto o servizio offerto. Relativamente all’irrogazione della sanzione, trova applicazione la legge n. 689/81, espressamente richiamata dalla norma. Come evidenziato, l’articolo 9 del Decreto dignità punisce il committente, il proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e l’organizzatore della manifestazione, evento o attività responsabili, come previsto dall’art. 3, comma 1, della legge n. 689/81, della propria azione od omissione “cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa”.
Per quel che concerne l’autore della violazione, non rileva se questi sia o possa essere “consapevole” dell’illiceità del messaggio pubblicitario con la conseguenza che, ai fini della relativa imputazione, la colpa si presume. Secondo costante giurisprudenza, incombe infatti sull’esercente l’attività la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa in vigore . In questo senso, il legislatore italiano, nell’introdurre una disciplina nazionale a tutela della salute pubblica e del consumatore con il dichiarato obiettivo di contrastare la dipendenza dal gioco d’azzardo, ha previsto, come detto, un divieto generale di qualsiasi forma di pubblicità, comunque effettuata e una conseguente responsabilità in capo a soggetti diversi come sopra riportati. In altre parole, il legislatore italiano ha introdotto un divieto assoluto che non offre margini di discrezionalità. Tale conclusione appare vieppiù rafforzata dal fatto che non c’è una normativa di rango eurounionale vincolante in materia di gambling lasciando ciascuno Stato Membro libero di disciplinare tale materia
Sull’asserita valenza informativa dei contenuti diffusi
In merito all’asserita assenza della natura pubblicitaria dei molteplici video contestati, si osserva che dall’analisi degli stessi emerge una evidente sollecitazione rivolta all’utente di partecipare a giochi con vincite in denaro tanto attraverso i vari canali diffusi presso i sei canali/account sopra identificati diffusi presso le piattaforme digitali di condivisione di video YouTube, Twitter, Instagram e TikTok, quanto attraverso un sito internet.
Infatti, i contenuti ivi diffusi non costituiscono un mero servizio informativo che si limita a illustrare all’utente le caratteristiche e il funzionamento dei prodotti e dei servizi di gioco online a pagamento, ma una chiara forma di pubblicità degli stessi. Dall’esame dei video contestati, caratterizzati tutti dalla medesima linea editoriale e caricati con cadenza giornaliera, emerge chiaramente che si tratta di contenuti in cui l’utente creator promuove l’esperienza di gioco attraverso l’accesso a diversi siti di gioco con vincite in denaro, paventando l’esistenza di trucchi per vincere premi in denaro, così realizzando quell’incitamento ad accedere ai giochi con vincite in denaro che il Decreto dignità ha inteso vietare. Infatti, si tratta di video di medesimo contenuto editoriale, in cui il content creator gioca, in ciascun video, a un gioco con vincite in denaro suggerendo addirittura le modalità per poter ottenere determinati bonus.
Inoltre, dall’analisi dei contratti prodotti è emerso che i siti promossi nei diversi video diffusi presso le varie piattaforma sopra richiamate sono riconducibili a diverse società concessionaria di gioco e che detta promozione è frutto dell’accordo contrattuale sottostante. L’evidente natura pubblicitaria di ciascun contenuto si diversifica nettamente rispetto ai servizi informativi di comparazione di quote o offerte commerciali dei diversi competitors, fattispecie per la quale le citate Linee guida introducono, al ricorrere di terminate condizioni, un’eccezione. Diversamente da quanto sostenuto dalla Società, il richiamato articolo 5, comma 5 delle Linee Guida rappresenta una eccezione al divieto generale di pubblicità comunque effettuata nella misura in cui le comunicazioni di mero carattere informativo vengano “fornite dagli operatori di gioco legale” […] “rilasciate nel contesto in cui si offre il servizio di gioco a pagamento” e non, come nel caso de quo, da parte di soggetti su siti internet non autorizzati a tale scopo. Infatti, si rileva in primis che l’indicazione fornita dall’Autorità con le proprie linee guida riguarda la possibilità di fornire delle informazioni riguardanti il funzionamento dei prodotti e servizi di gioco ovvero di identificare un operatore come concessionario di gioco legale ma senza alcuna forma di invito al gioco e nel rispetto dei principi di continenza, non ingannevolezza e trasparenza.
Nel caso in esame, in ciascun video il creator non si limita all’analisi comparativa delle quote o delle offerte, ma gioca con denaro reale ad uno specifico gioco online con vincite in denaro, secondo quanto previsto dai diversi contratti sottoscritti con alcuni concessionari di gioco, attività che si concretizza in una forma di pubblicità. Su tale aspetto, il TAR Lazio ha osservato in un analogo caso che “A tal fine, le medesime Linee guida (art. 2, paragrafo 5) ritengono decisive, per determinare la natura informativa o meno della comunicazione, le modalità di confezionamento del messaggio (es. linguaggio utilizzato, elementi grafici e acustici, contesto di diffusione). Alla luce di quanto sopra, la condotta della ricorrente rientra nell’ipotesi vietata di pubblicità indiretta, non ravvisandosi nella specie quella derogatoria delle comunicazioni di tipo informativo. La finalità promozionale in favore del gioco a pagamento si è infatti concretizzata nel collegamento diretto e univoco presente nella pagina […] a quella del sito internet (di gioco, ndr) […], favorita dalla particolare modalità di confezionamento dello stesso messaggio. È invero incontestata la presenza di uno specifico link ipertestuale, enfatizzato mediante colori e particolari caratteri in evidenza, così differenziati rispetto al resto del testo e pertanto in grado di attirare maggiormente l’attenzione del lettore”.
In merito, inoltre, alle avvertenze pubblicate in sovraimpressione sul gioco responsabile e sul divieto di gioco per i minori di anni 18, si osserva che, benché apprezzabili, sono in ogni caso da considerarsi insufficienti a contrastare efficacemente la chiara e manifesta promozione effettuata con i contenuti dei video. A ciò occorre, altresì, aggiungere che spesso anche i titoli dei video pubblicati, anch’essi in sovraimpressione, rievocavano il gioco con vincite in danaro, tramite cifre di vincita e simboli analoghi.
Inoltre, il carattere promozionale dei contenuti contestati è rafforzato dalla circostanza che la finalità promozionale è realizzata in un contesto diverso da quello in cui viene offerto il prodotto e/o il servizio di gioco, atteso che in questo caso l’utente delle piattaforme online quali YouTube, Twitch, Instagram e TikTok, può essere “spiazzato” dal c.d. “effetto sorpresa” in virtù del diverso ambito in cui viene effettuata la promozione, vietata, di giochi con vincite in denaro.
Sul caricamento dei video
In merito all’eccezione sollevata circa il fatto che i molteplici video (oltre 300, tutti di analogo contenuto editoriale monotematico dedicato alla promozione di giochi con vincite in denaro, con chiari riferimenti anche testuali nonché audiovisivi come è emerso dai verbali di accertamento) caricati tramite i propri canali YouTube non avessero natura pubblicitaria, ma al contrario fossero condivisi a scopo puramente informativo circa il funzionamento dei giochi con vincite in danaro online e volti a rendere l’utente maggiormente consapevole nella scelta del sito cui rivolgersi, occorre richiamare le argomentazioni sopra esposte. Inoltre, si osserva che dall’accertamento da ultimo effettuato in data 24 giugno 2024 sebbene il canale fosse non accessibile in ottemperanza a quanto disposto dall’Autorità con la delibera n. 317/23/CONS, è emersa la presenza di nuovi ed ulteriori video di analogo contenuto rispetto a quelli già identificati e contestati, in violazione all’ordine di vigilanza e di rimozione impartito alla piattaforma YouTube. Si tratta di nuovi video che lo stesso content creator ha continuato, anche a seguito della notifica dell’avvio del procedimento in oggetto, a caricare sul medesimo canale con cadenza quotidiana atti alla chiara ed inequivocabile promozione di giochi con vincite in denaro, fornendo lunghe sessioni di gioco con l’utilizzo di danaro.
Al riguardo, occorre osservare che nel predetto provvedimento 317/23/CONS l’Autorità, oltre all’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria aveva adottato un ordine di vigilanza specifica ordinando sia la rimozione dei video identificati presso il predetto canale che i video caricati successivamente avente natura analoga o equivalente con quelli già sanzionati; Con riferimento ai canali Twitch, si ritiene che quanto dalla Società esposto e argomentato nelle proprie memorie difensive, sia sufficiente a dimostrare l’estraneità della stessa e del sig. ai suddetti canali. In merito al canale TikTok, e all’eccezione dalla Società sollevata circa il fatto che tale canale fosse utilizzato a titolo personale da sig. e che fosse stato creato dallo stesso al fine di segnalare account e contenuti presenti sulla piattaforma che riproducevano propri contenuti senza autorizzazione, si ritiene che detta valutazione non sia idonea ad escludere la responsabilità dello stesso in ragione, come già sopra analizzato per le altre piattaforme online di condivisione, del chiaro intendo promozionale mediante dei video ivi diffusi afferenti giochi con vincite in denaro.
In merito occorre sottolineare, che dagli screenshot allegati dalla Società alle proprie memorie difensive emerge che il content creator abbia effettuato nel mese di aprile 2023, alcune segnalazioni alla piattaforma TikTok relative alla presenza di altri e diversi account che, senza alcuna autorizzazione, ripostavano sulla predetta piattaforma contenuti dallo stesso diffusi tramite i propri canali YouTube. Sul punto, occorre innanzitutto chiarire che la produzione di tale documentazione non appare in alcun modo sufficiente a dimostrare che l’unico scopo per cui il canale TikTok contestato veniva creato era quello di segnalare altri canali e account attivi sulla piattaforma che riproducevano in modo non autorizzato contenuti del content creator, specie alla luce dei contenuti diffusi regolarmente presso tale piattaforma. Pertanto, considerata l’esistenza di una innegabile identicità di contenuto tra i canali YouTube e il canale TikTok, e considerato che i canali YouTube rientrano certamente nella titolarità della Società, lo stesso non può che concludersi con riguardo al canale TikTok.
A conferma di quanto detto si aggiunge che, tramite il canale TikTok, oltre a svolgere attività di promozione del gioco d’azzardo analoghe a quelle realizzate sulla piattaforma YouTube, il content creator ha svolto, senza dubbio, de facto, anche un’attività di promozione dei propri canali YouTube, i quali, rientranti nella titolarità della società, rappresentano il mezzo principale tramite il quale la Società e il content creator hanno realizzato la condotta violativa oggetto del presente procedimento. Dunque, l’eccezione sollevata dalla Società circa il fatto che il profilo TikTok era stato creato dal sig. a titolo meramente personale non può essere accolta. Con riferimento al canale Instagram contestato, non può accogliersi l’eccezione mossa dalla Società circa il fatto che tale canale è stato utilizzato dal sig. esclusivamente “a titolo personale – e non anche per l’attività della sua Società – al fine di divulgare immagini e video afferenti alla propria vita privata”. A conferma di ciò, come la stessa Società ammette, occorre evidenziare il fatto che nella biografia del profilo Instagram sopra richiamato, oltre all’inserimento di “tag” chiaramente attinenti al settore del gioco d’azzardo, è riportato un link ipertestuale ad un sito internet che permette di raggiungere una pagina web in cui vengono elencate informazioni circa le piatteforme social del content creator e il suo sito internet. A differenza di quanto sostenuto dalla Società, tale pagina web, sebbene non presenti alcun collegamento ipertestuale a pagine web relative a Casinò, comunque presenta un collegamento diretto al canale YouTube del content creator, tramite il quale è stata perpetrata, in misura rilevante, la condotta violativa del divieto di cui all’art. 9, comma 1, del Decreto dignità, nonché al sito internet.
In merito, occorre sottolineare che proprio sul sito, facilmente raggiungibile dalla pagina web suddetta, risultavano essere presenti, al momento della contestazione, collegamenti ipertestuali a siti di gioco online gestiti da società concessionarie con cui la Società ha evidentemente concluso dei contratti di sponsorizzazione. Occorre, inoltre, rilevare che cliccando attraverso uno dei vari collegamenti ipertestuali presenti sul sito in oggetto si vieni reindirizzati su un sito di scommesse d’azzardo ma attraverso un URL specifico ed unico di collegamento tra i due siti diverso da quello ufficiale del sito di scommesse in questione. Pertanto, e in conclusione, non ricorrono i presupposti per potersi accogliere l’eccezione relativa al canale Instagram, sollevata dalla Società, sopra esposta.
Sulla determinazione della sanzione
Quanto alle eccezioni sollevate in merito alla determinazione della sanzione si svolgono le seguenti considerazioni. Con riguardo all’eccezione concernente l’asserito carattere unitario della condotta illecita riscontrata sulle diverse piattaforme digitali di condivisione di contenuti nonché presso il sito internet a causa della sostanziale contestualità degli atti e dell’unicità dell’obiettivo, si osserva come la diversità degli intervalli temporali in cui sono state riscontrate le violazioni, quali risultanti dai verbali di accertamento nonché, soprattutto, la diversità degli utenti di ciascuna delle piattaforme di condivisione dei contenuti nonché del sito internet siano elementi determinanti per confermare l’applicazione del principio del cumulo materiale.
In particolare, in ragione del fatto che ogni canale ha un proprio catalogo, diverso dagli altri, con svariate centinaia di video, contraddistinti dalla medesima natura, vale a dire pubblicizzazione di siti internet con vincite in denaro e decine di migliaia di utenti iscritti, le condotte illecite commesse attraverso i suddetti canali devono considerarsi distinte e plurime. In tal senso si è orientata anche la giurisprudenza.
In merito, il Tar per il Lazio, pronunciandosi sul tema del cumulo materiale, nel confermare la correttezza del provvedimento adottato dall’Agcom, ha rilevato che, essendo stati commessi gli illeciti contestati, come nel caso de quo, in momenti chiaramente diversi, l’unitarietà della condotta viene inevitabilmente meno. Sempre in quest’ottica, si osserva che le Linee Guida per l’applicazione delle sanzioni pecuniarie allegate alla delibera 265/15/CONS stabiliscono che, per poter affermare l’unicità dell’azione o dell’omissione, pur in presenza di molteplici violazioni, è necessario che le violazioni siano tutte geneticamente collegabili ad un unico e ben individuato comportamento commissivo od omissivo tenuto dal soggetto agente e in un preciso arco temporale entro il quale ha svolto ed esaurito i propri effetti. Al riguardo, vale rilevare che i contenuti illeciti sono stati diffusi su canali diversi operanti su piattaforme distinte, aventi, ciascuna, utenti diversi. Da ciò consegue l’impossibilità di identificare una condotta univoca ed unitaria. In merito, infine, al sito internet della società occorre rilevare che la violazione appare integrata attraverso le diverse pubblicità grafiche ivi presenti e sopra descritte, idonee ad indurre il visitatore a cliccare il relativo link ipertestuale per accedere direttamente al sito desiderato.
Sul valore della pubblicità
Per quanto concerne l’analisi del valore economico degli illeciti rilevati, ai sensi del richiamato articolo 9 del Decreto dignità per la violazione del divieto in parola è prevista l’irrogazione di una sanzione commisurata al valore della pubblicità, in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000,00. Più in particolare, ai sensi del comma 2 del predetto articolo 9 “l’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell’organizzatore della manifestazione, evento o attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 20 per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000”.
Pertanto, per poter determinare il valore della sanzione da irrogare è necessario conoscere, ove presente e/o disponibile, il valore economico della sponsorizzazione o della pubblicità. A tal fine, l’Autorità ha inviato una specificata richiesta alla società con la quale è stato chiesto di indicare, per i canali presso la piattaforma di condivisione di video YouTube, per l’account Instagram e per gli account Twitch, per l’account TikTok e per il sito internet, ogni tipo di ricavo da pubblicità diretta o indiretta sia lordi che netti, inclusa le quote riversata a codesta società derivanti da eventuali rapporti contrattuali con la predette piattaforme, e/o con inserzionisti pubblicitari, concessionari di giochi etc..”
La Società ha fornito i dati richiesti allegando, alla nota prot. n. 113929 del 22 aprile 2024, la seguente documentazione: contratti con operatori di gioco; fatture e note di credito, anche relativi a rapporti di cui non si è in possesso di un contratto sottoscritto; donazioni operate dalla Società; estratto dati sugli accessi al sito slotinfo.it nonché sui click ai link ipertestuali; estratto Whoisdomain. Inoltre, risultano nella disponibilità dell’Autorità le ulteriori informazioni trasmesse da Google, Meta e TikTok, nell’ambito dei rispettivi procedimenti. Dette informazioni sono state richieste dall’Autorità al fine di individuare tutti i ricavi da pubblicità diretta o indiretta, sia lordi che netti, che gli utenti, titolari di un rapporto di natura contrattuale con le piattaforme suddette, avevano conseguito. Tutto ciò posto, analizzati i dati acquisiti sia dalla società in oggetto che dalle varie piattaforme di condivisione di video sopra richiamate, emerge che il 20% del valore delle pubblicità realizzate dalla società, tramite i canali/account YouTube, TikTok e Instagram, nonchè tramite il proprio sito internet, è inferiore alla soglia di 50.000 euro prevista dall’articolo 9, comma 2, del Decreto Dignità. Alla luce di tanto si osserva che la base economica per ciascuna violazione riscontrata è pari ad euro 50.000,00.
Si osserva in via preliminare che il procedimento in oggetto, come ampiamente riportato, trae origine da numerose segnalazioni , relative a presunte violazioni dell’art. 9 del Decreto dignità attraverso alcune piattaforme di condivisione di video, pervenute all’Autorità opportunamente aggregate ai sensi dell’articolo 4, comma 6 del Regolamento al fine di procedere ad una valutazione d’insieme e alla individuazione delle condotte più rilevanti per l’avvio dei rispettivi procedimenti sanzionatori, anche in considerazione della gravità e attualità della violazione e della diffusione della condotta emergente dalle singole segnalazioni. Pertanto, sono stati avviati diversi procedimenti sanzionatori nei confronti delle piattaforme di condivisione di video conclusi con l’adozione delle delibere nn. 316/23/CONS (relativa alla piattaforma TikTok), 317/23/CONS (relativa alla piattaforma YouTube), 318/23/CONS (relativa alla piattaforma Twitch) e 331/23/CONS (relativa a Facebook e Instagram).
In tali provvedimenti, l’Autorità, oltre ad aver irrogato sanzioni amministrative pecuniarie, ha altresì adottato ordini di rimozione dei diversi video ivi diffusi, tra cui quelli di titolarità della Società in oggetto, in ragione della contrarietà degli stessi alle previsioni di cui all’articolo 9 del Decreto Dignità. Tanto premesso, all’esito dell’istruttoria in oggetto, si ritiene di confermare quanto contestato alla società relativamente ai due canali diffusi sulle piattaforme YouTube, al canale TikTok, alla pagina Instagram, nonché al sito internet, in ragione delle evidenze raccolte circa la violazione dell’articolo 9del Decreto dignità. Diversamente, con riferimento ai canali Twitch, alla luce di quanto dichiarato dalla Società, si ritiene di accogliere l’eccezione sollevata e di procedere con l’archiviazione delle relative condotte oggetto di contestazione.
Infine, occorre osservare che la trasmissione effettuata dalla società in data 10 maggio 2024, con la quale la stessa ha comunicato di aver effettuato in data 7 maggio 2024 il pagamento in misura ridotta ex art. 16 della L. 689/1981 della sanzione pari ad euro 16.666,67, ossia la terza parte di € 50.000, sanzione prevista ex art. 9, comma 2, del Decreto Dignità per la violazione del divieto di pubblicità di gioco d’azzardo, determina l’archiviazione per intervenuta oblazione solo limitatamente ad uno dei cinque illeciti riscontrati. In merito, occorre sottolineare che ai sensi dell’art. 16 della L. 689/1981 “È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se piu favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione”.
Il legislatore fa riferimento alla possibilità di procedere all’oblazione e dunque all’estinzione del procedimento con il versamento del pagamento in misura ridotta relativo alla sanzione prevista per la singola violazione commessa. Avendo infatti l’Autorità contestato la presunta violazione di sette diverse condotte illecite, l’oblazione rileva solo per una di esse. Per i restanti quattro illeciti, alla luce dell’analisi dei dati economici forniti dalla società che la sanzione amministrativa irrogabile per ciascuna delle cinque diverse condotte, è pari ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00).
Nel caso de quo, la condotta, rilevata e contestata si compone di quattro violazioni, poste in essere attraverso i corrispondenti canali trasmessi presso le piattaforme digitali TikTok, YouTube, Instagram e presso il sito internet di contenuti aventi finalità promozionale di siti che svolgono attività di gioco e scommessa con vincite in denaro e che pertanto ne discende l’applicabilità del c.d. concorso materiale di illeciti.
La gravità della violazione posta in essere dalla Società deve ritenersi di entità elevata in ragione del gran numero di video trasmessi nonché in ragione dei diversi canali utilizzati per la diffusione delle condotte illecite. A ciò si aggiungono gli indebiti vantaggi economici conseguiti dalla Società attraverso contratti con diverse società concessionarie di giochi con vincite in denaro.
La Società a seguito della ricezione dell’atto di contestazione, sebbene abbia inserito un disclaimer prima dell’avvio di ciascuna sessione di gioco relativo al fatto che il gioco è vietato ai soggetti minori di anni 18 nonché avvertendo che il gioco può causare una patologia, ha continuato a caricare ulteriori video di analoga natura; con riferimento al sito internet sebbene lo stesso sia raggiungibile la società ha provveduto a rimuovere i collegamenti ipertestuali ai diversi siti con vincite in denaro.
La Società è dotata di una struttura idonea a garantire una puntuale osservanza delle disposizioni di cui al decreto dignità; l’agente non risulta essere stato sanzionato precedentemente dall’Autorità.
Con riferimento alle condizioni economiche dell’agente, la Società, alla luce di quanto sopra descritto e di quanto emerso anche in sede ispettiva, si ritiene congrua la determinazione della sanzione sopra indicata. Ai fini della valutazione delle condizioni economiche dell’agente, deve sottolinearsi come la società, dall’analisi dei documenti di bilancio per l’esercizio 2023, presenta dei risultati di conto economico che evidenziano un ricavo pari a 102.296 euro. cdn/AGIMEG