L’AGCOM, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ha archiviato il procedimento avviato nei confronti di un associazione di promozione locale della provincia di Cosenza per la violazione del divieto di pubblicità di gioco e scommessa previsto dal Decreto Dignità.
In data 29 marzo 2023 l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, Ufficio dei Monopoli per la Calabria ha trasmesso all’Autorità la documentazione con la quale si segnalava una condotta rilevante per l’avvio di un procedimento sanzionatorio per la presunta violazione del divieto sancito dall’art. 9 del decreto dignità del legale rappresentante della associazione.
Dalla già menzionata relazione della ADM emerge la completa ricostruzione dei fatti. In particolare, nel corso delle ordinarie attività di controllo sul territorio, i funzionari di ADM, unitamente ai militari della GDF della Compagnia di Castrovillari, hanno riscontrato in data 16 marzo 2023, che il soggetto effettuava pubblicità a giochi o scommesse con vincite di denaro, attraverso vetrofania pubblicitaria apposta sulla vetrata dell’ingresso del locale sottoposto a verifica. I funzionari, unitamente ai militari della GDF, rilevavano la presenza di una insegna esterna, affissa alla vetrata adiacente la porta di ingresso riproducente il marchio del concessionario “STARMATCH” con elencazione di una serie di tipologie di gioco tra cui “scommesse sportive, lotto, dieci e lotto, bingo, gratta e vinci, ippica on line, poker, casino live, skill game, betexchange” in cui risultava presente un chiaro invito al gioco attraverso la seguente formulazione “Apri qui il tuo conto gioco”.
In esito all’attività preistruttoria svolta, in data 11 settembre 2023, è stato notificato l’atto di contestazione per la presunta violazione dell’articolo 9 del decreto legge n. 87 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, per la diffusione di una pubblicità di giochi con vincite in denaro.
Risultanze istruttorie e valutazioni dell’Autorità
In via preliminare, appare utile richiamare sinteticamente il quadro normativo di riferimento in materia di divieto di pubblicità di giochi con vincita in denaro. L’articolo 9 del decreto dignità prescrive che “Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto del disturbo da gioco d’azzardo […] è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché al gioco d’azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e i canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media […]”. La norma, quindi, si pone come obiettivo generale il contrasto al fenomeno della ludopatia introducendo, a tal fine, un divieto assoluto di diffusione su qualunque piattaforma trasmissiva di “qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta” afferente a giochi con vincite in danaro “comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media”. Il successivo comma 2 del richiamato articolo individua i soggetti responsabili della violazione e, segnatamente: “committente”, “proprietario del mezzo o del sito di diffusione”, “proprietario del mezzo o del sito di destinazione” e “organizzatore della manifestazione, evento o attività”.
Quanto all’ambito oggettivo, la normativa in parola riguarda sia la pubblicità diretta che quella indiretta in qualunque modo effettuate e su qualunque mezzo realizzata. Con la delibera n. 132/19/CONS, sono state adottate delle specifiche Linee Guida con le quali l’Autorità ha inteso, entro la cornice primaria di riferimento, fornire principi e regole di carattere generale che consentissero agli operatori del settore di avere un orientamento per la corretta interpretazione dell’articolo 9, del decreto dignità. In particolare, nella delibera di approvazione delle linee guida si chiarisce che “Le mere comunicazioni che mantengano un’esclusiva finalità descrittiva, informativa ed identificativa dell’offerta di gioco legale, funzionale a consentire una scelta di gioco consapevole, e dunque in linea con l’obiettivo di tutela del consumatore enunciato nell’art. 9 del decreto n. 87/18 e con un’interpretazione sistematica della disciplina dell’offerta di gioco a pagamento che l’ordinamento fa oggetto di specifico regime concessorio ed assoggetta a precisi obblighi informativi, vanno considerate escluse dal divieto; al fine di determinare la natura informativa o promozionale della comunicazione concernente l’offerta di servizi di gioco risultano decisivi: le modalità di confezionamento del messaggio e il contesto in cui viene offerto il relativo servizio.”
Nelle suddette linee guida viene chiarito inoltre che è vietata la pubblicità di scommesse e giochi con vincite in denaro da intendersi come “ogni forma di comunicazione diffusa dietro pagamento o altro compenso, ovvero a fini di autopromozione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro pagamento, di beni o di servizi, al fine di indurre il destinatario ad acquistare il prodotto o servizio offerto“. Le linee guida prevedono che configura pubblicità indiretta “ogni forma di comunicazione diffusa dietro pagamento o altro compenso, ovvero a fini di autopromozione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro pagamento, di beni o di servizi, a prescindere all’esplicita induzione del destinatario ad acquistare il prodotto o servizio offerto”. Le medesime linee guida ritengono decisive, per determinare la natura informativa o meno della comunicazione, le modalità di confezionamento del messaggio. Le stesse, all’art. 5, par. 8, chiariscono che “Il logo o il riferimento a servizi di gioco presenti sulle vetrofanie degli esercizi che offrono gioco a pagamento, nonché la mera esposizione delle vincite realizzate presso un punto vendita che offre servizi di gioco sono consentiti solo se effettuati con modalità, anche grafiche e dimensionali, tali da non configurare una forma di induzione al gioco a pagamento”. La ratio che deve guidare l’applicazione delle medesime e, dunque, la valutazione rispetto alla sussistenza del divieto di pubblicità del gioco o scommesse con vincite in denaro è quella di maggior protezione per il consumatore. Per quel che concerne il quantum, la norma àncora l’ammontare della sanzione al valore della pubblicità/sponsorizzazione (“di importo pari al 20 per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità) fissando tuttavia una soglia (“e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000”). L’articolo 9, dunque, non introduce alcun elemento di discrezionalità nell’applicazione della soglia di importo pari a euro 50.000. Nel fissare l’apparato sanzionatorio, la norma fa espresso riferimento alla legge n. 689/81.
Come sopra evidenziato, la Associazione di promozione locale non ha presentato memorie difensive e non ha effettuato alcuna richiesta di audizione ai sensi del Regolamento. In esito all’istruttoria svolta e tenuto conto della documentazione agli atti, si ritiene che non ricorra nel caso di specie una fattispecie violativa. In particolare, occorre rilevare che, come nel caso di specie, la vetrofania oggetto di contestazione risulta affissa alla vetrata adiacente la porta di ingresso del locale di gioco – e, dunque – non in area pertinenziale al locale, ma nell’immediatezza dell’entrata – e ha dimensioni contenute, e apparentemente idonee a raggiungere esclusivamente gli avventori prossimi all’ingresso del locale e come tali non immediatamente percepibili dalla strada pubblica più prossima. Nel caso in esame, appare prevalente la valenza informativa, con riferimento alle modalità di accesso al gioco. Tanto premesso, avuto riguardo alle modalità, anche grafiche e dimensionali, della comunicazione effettuata, alla collocazione, nonché al contenuto della stessa, si ritiene che prevalga la finalità informativa. cdn/AGIMEG