Un imprenditore della provincia di Lucca si è appellato al Tar della Toscana per contestare il provvedimento della Questura che ha negato la licenza per esercitare la raccolta delle scommesse e la raccolta delle giocate mediante VLT a causa della distanza inferiore ai 500 metri da un circolo tennis.
Il tribunale ha affermato che “l’amministrazione ha fatto applicazione del disposto di cui all’art. 4, comma 1, della legge regionale 57/2013, a mente del quale ‘è vietata l’apertura di centri di scommesse, di spazi per il gioco con vincita in denaro, nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito all’interno dei centri e degli spazi medesimi, situati ad una distanza inferiore a 500 metri, misurata in base al percorso pedonale più breve, da:..c) centri socio-ricreativi e sportivi’. Il successivo comma 2 stabilisce poi che ‘ai fini dell’operatività del comma 1, i centri socio-ricreativi e sportivi privati si considerano luoghi sensibili da cui calcolare la distanza se soddisfano tutte le seguenti condizioni: a) risultano facilmente riconoscibili come tali, visibili dalla pubblica via o comunque adeguatamente segnalati al pubblico da insegne o altra pubblicità; b) sono sedi operative e non solo amministrative o legali’.
Con questa motivazione è stato respinto il ricorso e ribadito che i centri socio-ricreativi rientrano nell’ambito dei luoghi sensibili. lp/AGIMEG