Distanziometro, Tar Campania nega apertura di una nuova sala VLT: “Non avrebbe rispettato le distanze minime dai luoghi sensibili”

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Nona, ha emesso una sentenza con cui ha respinto il ricorso presentato da una società operante nel settore della raccolta dei giochi. La controversia riguardava l’annullamento di una nota comunale del 19 marzo 2024, con cui era stata archiviata negativamente un’istanza per l’autorizzazione all’apertura di un’attività di sale scommesse e videolottery (VLT), dichiarata irricevibile e inammissibile.

La società ricorrente aveva impugnato il provvedimento sostenendo di essere in possesso delle licenze necessarie per l’esercizio dell’attività, ottenute ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), e di aver regolarmente comunicato il subentro in un’attività preesistente tramite una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA). Inoltre, aveva contestato la decisione comunale, basata su due principali motivazioni: la distanza dell’attività da luoghi sensibili (inferiore ai 250 metri previsti dalla normativa regionale, come una scuola e una chiesa) e la presunta mancanza di continuità tra le precedenti SCIA relative all’attività in questione.

Nella sentenza il TAR ha ritenuto che il provvedimento comunale fosse adeguatamente motivato e fondato su più ragioni indipendenti, una su tutte il mancato rispetto delle distanze minime dai luoghi sensibili. In particolare, il Collegio ha sottolineato come la società non abbia adeguatamente contestato la discontinuità tra le SCIA pregresse, un elemento sufficiente a giustificare il diniego, rendendo irrilevanti le altre censure mosse al provvedimento. ac/AGIMEG