Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha respinto il ricorso presentato da una società operante nel settore delle scommesse contro la revoca della licenza disposta dalla Questura di Napoli. La decisione, adottata in autotutela lo scorso 25 gennaio 2024, era motivata dalla vicinanza del punto di raccolta scommesse a una chiesa evangelica, considerata luogo sensibile ai sensi della legge regionale campana n. 2/2020, che impone una distanza minima di 250 metri.
La società aveva impugnato il provvedimento, sostenendo che l’annullamento fosse illegittimo per diversi motivi: dalla mancanza di comunicazione preventiva all’inadeguatezza degli accertamenti sulla natura del luogo di culto, fino alla lesione del proprio affidamento e della libertà di impresa. Il TAR, tuttavia, ha ritenuto infondate tali censure. Gli accertamenti della Polizia Locale, effettuati nell’ottobre 2023, hanno confermato che la distanza tra il locale della società e la chiesa era di soli 165,9 metri, inferiore al limite previsto dalla normativa regionale. La sentenza ha chiarito che il “distanziometro” è uno strumento legittimo per tutelare la salute pubblica, in particolare le fasce più vulnerabili, e che il calcolo della distanza, basato sul percorso pedonale più breve, è stato eseguito correttamente.
Il Collegio ha inoltre escluso violazioni procedurali, evidenziando che il Comune di Napoli aveva inviato un preavviso di rigetto, dando alla società la possibilità di presentare osservazioni. Quanto alla qualifica della chiesa come luogo sensibile, il TAR ha richiamato documenti che ne attestano la destinazione a culto sin dal 1997, respingendo le contestazioni sulla conformità urbanistica come irrilevanti ai fini della normativa sul gioco. ac/AGIMEG